Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 9 FEBBRAIO 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Filippo Tarantini Di Maggio

nei confronti di

ASL Roma/A-Dipartimento di prevenzione;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, dipendente di Banca nazionale del lavoro S.p.A., afferma di non aver ricevuto adeguato riscontro ad un'istanza avanzata nei confronti di ASL Roma/A ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, con la quale aveva chiesto di accedere al complesso dei dati personali contenuti nel fascicolo inerente "ai sopralluoghi effettuati dagli ispettori dell'ASL () presso la propria postazione lavorativa ()".

Nel ricorso proposto a questa Autorit ai sensi dell'art. 145 del Codice il ricorrente ha ribadito la propria istanza d'accesso ai dati che lo riguardano.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 12 novembre 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, il Dipartimento di prevenzione dell'Asl resistente ha risposto con nota inviata via fax il 3 dicembre 2004, comunicando la propria disponibilit a far visionare al ricorrente "il fascicolo relativo all'attivit svolta dal Servizio Pre. S.A.L. ()".

Successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, con nota del 17 gennaio 2005, il ricorrente ha espresso la propria insoddisfazione in relazione al parziale riscontro ottenuto ed ha chiesto nuovamente copia di tutta la documentazione contenente i dati personali che lo riguardano.

Con nota anticipata via fax il 25 gennaio 2005, la resistente ha sostenuto che il ricorrente avrebbe "preso visione dell'intero fascicolo contenente la documentazione dell'attivit svolta dal Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro ()" ottenendo copia dei documenti ritenuti utili.

Con nota del 4 febbraio 2005, il ricorrente ha invece contestato la completezza dei riscontri ottenuti, elencando una serie di documenti che conterrebbero dati personali che non gli sarebbero stati messi a disposizione.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sull'accesso ai dati personali dell'interessato detenuti da una Asl.

Il ricorso deve essere in parte accolto.

La resistente non ha riscontrato in modo completo la richiesta di accesso.

L'art. 10 del Codice prevede che il riscontro all'interessato, rispetto ad una richiesta di accesso ai dati, debba comprendere tutti i dati che lo riguardano comunque detenuti dal titolare ed oggetto di richiesta.

La resistente ha messo a disposizione del ricorrente una serie di informazioni allo stesso relative ma non ha precisato in modo inequivocabile di non detenere altri dati personali dell'interessato. Il titolare del trattamento dovr pertanto, entro 30 giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, integrare il parziale riscontro gi fornito, comunicando al ricorrente tutti gli eventuali ulteriori dati che lo riguardano oltre quelli gi comunicati.

Nel fornire tale riscontro la resistente dovr tener conto che l'art. 7 del Codice non prevede il necessario rilascio di copie di atti e documenti in quanto obbliga, pi precisamente, il titolare o il responsabile del trattamento ad estrapolare dai propri archivi e documenti tutte le informazioni personali che riguardano il solo interessato e a riferirle al soggetto istante con modalit idonee a rendere i dati personali facilmente comprensibili.

Qualora insorgano reali difficolt obiettive ad estrarre tali dati anche in ragione della quantit, qualit e dislocazione dei dati richiesti all'interno di documenti, la resistente potr riscontrare la richiesta permettendo alla controparte non solo di visionare gli atti ed i documenti contenenti i dati che riguardano l'interessato, ma anche di estrarre copia degli stessi, avendo peraltro cura di oscurare le informazioni personali eventualmente riferite a terzi (v. art. 10 del Codice ed anche Provv. del Garante del 27 dicembre 2001, in Bollettino, 2001, n. 23, pag. 72).

Sul ricorso va invece dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice con riferimento alle informazioni gi messe a disposizione dellinteressato.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta dell'interessato di accedere a tutti i dati personali che lo riguardano e ordina alla resistente di fornire integrale riscontro a tale richiesta nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso limitatamente ai dati personali gi messi a disposizione dell'interessato;

Roma, 9 febbraio 2005

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli