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Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 9 FEBBRAIO 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dottor Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 22 ottobre 2004, presentato dal Sig. Michele Gherardo nei confronti della Gelateria Bijou di Grossa Chiara e Maria Grazia; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota prot. n. 34532 del 16 novembre 2004 con la quale questa Autorit ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso in relazione allĠassenza della sottoscrizione autenticata dello stesso, della copia della previa istanza avanzata ex art. 8, comma 1, del Codice al titolare o al responsabile del trattamento, quale esercizio dei diritti di cui allĠart. 7 del Codice, della documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso stesso e della prova del versamento dei diritti di segreteria; CONSIDERATO che il ricorrente non ha regolarizzato il predetto ricorso nei termini precisati nella citata nota; RITENUTA la necessit di dichiarare lĠinammissibilit del ricorso; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dellĠart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il dottor Mauro Paissan; DICHIARA: lĠinammissibilit del ricorso. Roma, 9 febbraio 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |