Garante per la protezione
    dei dati personali


PROVVEDIMENTO DEL 9 FEBBRAIO 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotˆ, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dottor Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 22 ottobre 2004, presentato dal Sig. Michele Gherardo nei confronti della Gelateria Bijou di Grossa Chiara e Maria Grazia;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota prot. n. 34532 del 16 novembre 2004 con la quale questa Autoritˆ ha invitato il ricorrente a regolarizzare il ricorso in relazione allĠassenza della sottoscrizione autenticata dello stesso, della copia della previa istanza avanzata ex art. 8, comma 1, del Codice al titolare o al responsabile del trattamento, quale esercizio dei diritti di cui allĠart. 7 del Codice, della documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso stesso e della prova del versamento dei diritti di segreteria;

CONSIDERATO che il ricorrente non ha regolarizzato il predetto ricorso nei termini precisati nella citata nota;

RITENUTA la necessitˆ di dichiarare lĠinammissibilitˆ del ricorso;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dellĠart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dottor Mauro Paissan;

DICHIARA:

lĠinammissibilitˆ del ricorso.

Roma, 9 febbraio 2005

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli