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Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 9 FEBBRAIO 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotˆ, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante in data 2 novembre 2004, presentato da XY nei confronti di Iperliguria s.c.r.l., avv. Giancarlo Bongiorno Gallegra, Coopservice s.c.r.l., Luca Bernardini, Carlo Vatteroni, con il quale il ricorrente chiedeva conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano (relativi, in particolare, ad una segnalazione di furto nell'Ipercoop di RX ed al procedimento penale seguito alla stessa, fino alla remissione della querela presentata nei suoi confronti da Iperliguria s.c.r.l.) e la cancellazione degli stessi, nonchŽ di porre a carico dei resistenti le spese del procedimento; VISTO il ricorso pervenuto al Garante in data 4 novembre 2004, presentato da XY nei confronti di Ermanno Belforti, con il quale il ricorrente chiedeva conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano (dallo stesso trattati -in quanto guardia giurata alle dipendenze di Coopservice s.c.r.l.- in relazione alla citata segnalazione di furto) e la cancellazione degli stessi, nonchŽ di porre a carico del resistente le spese del procedimento; RITENUTO che i procedimenti in merito a tali ricorsi, in quanto riferiti allo stesso oggetto ed agli stessi avvenimenti, stante la posizione di incaricato del trattamento ricoperta da Ermanno Belforti nell'ambito del trattamento dei dati del ricorrente effettuato dal titolare Coopservice s.c.r.l., possano essere riuniti ai fini della decisione; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, le note del 18 novembre 2004 con le quali questa Autoritˆ, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato ciascun resistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessato; VISTE le note giˆ inviate al ricorrente prima della presentazione del ricorso con le quali i resistenti avevano fornito riscontro alle sue richieste, nonchŽ le successive note e memorie fatte pervenire a questa Autoritˆ dall'interessato e dai resistenti, anche a seguito della proroga del termine di decisione del ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7 del Codice, disposta al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione; RITENUTO, in base alle risultanze documentali, che Ermanno Belforti e Luca Bernardini non siano da considerare autonomi titolari del trattamento, avendo agito in qualitˆ di dipendenti di Coopservice s.c.r.l.; RITENUTO, in base alle risultanze documentali, che Carlo Vatteroni non sia da considerare autonomo titolare del trattamento, avendo agito in qualitˆ di dipendente di Iperliguria s.c.r.l.; RITENUTO di dichiarare inammissibile il ricorso presentato nei confronti di tali soggetti; RITENUTO che Coopservice s.c.r.l. aveva giˆ fornito riscontro alle richieste del ricorrente dichiarando, con attestazione ribadita nel corso del procedimento (e della cui veridicitˆ l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice), di non detenere dati personali del ricorrente; RITENUTO pertanto di dichiarare infondato il ricorso proposto nei confronti di tale titolare del trattamento; RITENUTO che Iperliguria s.c.r.l. e l'avv. Giancarlo Bongiorno Gallegra (che aveva assistito legalmente Iperliguria Scrl nella vicenda in questione e aveva sottoscritto il verbale di remissione di querela in qualitˆ di procuratore speciale di Iperliguria s.c.r.l.) abbiano fornito idoneo riscontro alle richieste dell'interessato, dichiarando, in ordine all'attuale trattamento dei dati del ricorrente, che i dati personali del ricorrente, nel rispetto di quanto previsto dall'autorizzazione generale n. 7/2004 del Garante in materia di trattamento dei dati a carattere giudiziario, sono conservati dal citato avvocato e non sono "utilizzati se non tramite la materiale conservazione, a norma di legge, dei documenti che li contengono" relativi al procedimento penale avviato nei confronti del ricorrente e venuto meno per remissione della querela presentata da Iperliguria s.c.r.l.; RITENUTO pertanto di dover dichiarare infondato il ricorso proposto nei confronti di Iperliguria s.c.r.l. e Giancarlo Bongiorno Gallegra in ordine alle richieste di cancellazione dei dati; RITENUTO altres“ di dichiarare infondato il ricorso in ordine alla richiesta di accesso ai dati personali formulata nei confronti di Iperliguria s.c.r.l. e dell'avv. Giancarlo Bongiorno Gallegra, avendo quest'ultimo, anche in quanto procuratore della citata societˆ, fornito un sufficiente riscontro giˆ prima della presentazione del ricorso; VISTA la documentazione in atti; RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Stefano Rodotˆ; TUTTO CIñ PREMESSO IL GARANTE: a) dichiara inammissibile il ricorso presentato nei confronti di Ermanno Belforti, Luca Bernardini e Carlo Vatteroni; b) dichiara infondato il ricorso presentato nei confronti di Coopservice s.c.r.l., Iperliguria s.c.r.l. e avv. Giancarlo Bongiorno Gallegra nei termini di cui in motivazione; c) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento. Roma, 9 febbraio 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |