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Garante per la protezione     dei dati personali PROVVEDIMENTO DEL 9 FEBBRAIO 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 30 dicembre 2004, presentato da Luca Bosi nei confronti di Jnternet s.a.s., con il quale il ricorrente, nel contestare la ricezione di una comunicazione promozionale non sollecitata, chiedeva conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano e di ottenerne comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine dei dati, la logica, le modalit e le finalit su cui si basa il trattamento, nonch i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati; RILEVATO che, con il predetto ricorso, il ricorrente si opponeva altres al trattamento dei dati in questione, di cui sollecitava l'immediata cancellazione, e chiedeva di porre a carico della resistente le spese del procedimento; VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 12 novembre 2004 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonch l'ulteriore nota del 31 dicembre 2004, prot. n. 0038212), ritualmente notificata dal Comando nucleo speciale funzione pubblica e privacy della Guardia di finanza, con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7 del Codice, stato prorogato il termine di decisione sul ricorso al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione; RILEVATO che la societ resistente non si curata di fornire alcun riscontro alle richieste dell'interessato neanche a seguito dell'invito ad aderire dell'Autorit; RITENUTA, per questi motivi, la necessit di accogliere il ricorso, e di ordinare alla Jnternet s.a.s. di fornire adeguato riscontro a tutte le richieste del ricorrente, cos come qualificate in premessa, entro 30 giorni dalla ricezione di questo provvedimento, dando comunicazione a questa Autorit, nel medesimo termine, dell'avvenuto adempimento; VISTA la documentazione in atti; RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso, e di porli a carico del titolare del trattamento per l'intero; VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; RELATORE il prof. Gaetano Rasi; TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE: a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina alla Jnternet s.a.s., in persona del legale rappresentante, di fornire adeguato riscontro a tutte le richieste del Sig. Luca Bosi nei termini di cui in motivazione; b) determina nella misura forfettaria di euro 250 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, che vengono posti, per l'intero, a carico della resistente, la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente. Roma, 9 febbraio 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |