Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 28 gennaio 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotˆ, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 28 ottobre 2004, presentato dalle Sigg.e Antonelli Flavia ed Antonelli Serena nei confronti di Experian Information Services S.p.A., con il quale le ricorrenti avevano chiesto la cancellazione dei dati inerenti ad una domanda giudiziale di scioglimento della comunione su un terreno di cui le ricorrenti sono comproprietarie nella misura della metˆ, sollecitando altres“ la rifusione delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti dĠufficio e, in particolare, la nota del 9 novembre 2004, con la quale questa Autoritˆ, ai sensi dellĠart. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste delle interessate;

VISTA la nota depositata il 3 dicembre 2004 con la quale la resistente ha dato riscontro negativo alla richiesta di cancellazione dei dati in questione, tuttora censite nei registri pubblici, essendo tenuta, a suo avviso, a garantire la conformitˆ, rispetto alle risultanze ufficiali, delle informazioni comunicate ai propri aderenti, per asserito effetto degli obblighi contrattualmente assunti verso i propri clienti;

VISTA la nota del 14 gennaio 2005 con cui Experian Information Services S.p.A. ha attestato, con dichiarazione della cui veridicitˆ lĠautore risponde anche ai sensi dellĠart. 168 del Codice ("Falsitˆ nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver sospeso la visibilitˆ delle informazioni in questione per effetto di quanto attualmente previsto dallĠart. 1, comma 367 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in merito ai presupposti per la riutilizzazione commerciale dei dati acquisiti dagli archivi catastali o dai pubblici registri immobiliari, tenuti dagli uffici dellĠAgenzia del territorio;

RILEVATA la necessitˆ di accogliere la richiesta di cancellazione formulata dalle ricorrenti in considerazione della citata modifica normativa. Ci˜, nelle more dellĠadozione del codice deontologico di cui allĠart. 61 del Codice in materia di protezione dei dati personali, cui dovranno conformarsi le convenzioni relative alla riutilizzazione commerciale dei dati che saranno eventualmente stipulate ai sensi del comma n. 371 del citato art. 1 della legge n. 311/2004;

RITENUTO che il ricorso deve essere accolto e che va conseguentemente ordinato a Experian Information Services S.p.A. di cancellare i dati personali in questione dalle banche dati dalla stessa gestite entro il 20 maggio 2005, dando conferma anche a questa Autoritˆ dellĠavvenuto adempimento, entro il medesimo termine;

RITENUTO congruo determinare, ai sensi dellĠart. 150, comma 3 del Codice, lĠammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso, e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 100, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dellĠUfficio formulate dal segretario generale ai sensi dellĠart. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Gaetano Rasi;

TUTTO CIñ PREMESSO IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina a Experian Information Services S.p.A. di cancellare i dati personali in questione, nei termini di cui in motivazione;

b) determina nella misura forfettaria di euro 250 lĠammontare delle spese e dei diritti del procedimento, posti, nella misura di 100 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Experian Information Services S.p.A., la quale dovrˆ liquidarli direttamente in favore delle ricorrenti.

Roma, 28 gennaio 2005

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rasi

Il segretario generale
Buttarelli