Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 26 gennaio 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante l'1 dicembre 2004, presentato dal Sig. Andrea Segato nei confronti del Sig. Francesco Laurenzi, con il quale il ricorrente, nel contestare la ricezione al proprio indirizzo di posta elettronica di una comunicazione promozionale non sollecitata, ha chiesto di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, si opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini promozionali e commerciali e ha chiesto di porre a carico del resistente le spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 13 dicembre 2004 con la quale questa Autorit, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato;

VISTA la nota datata 4 gennaio 2005 con la quale il resistente, nel riscontrare le richieste del ricorrente, ha attestato (con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di non avere designato il responsabile del trattamento, e di avere provveduto a cancellare l'unico dato personale del ricorrente detenuto, costituito dal suo indirizzo di posta elettronica;

CONSIDERATO che in ordine alla richiesta volta a conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento deve essere dichiarato non luogo a provvedere, avendo il titolare fornito un riscontro adeguato;

RILEVATO che il ricorso deve invece essere dichiarato inammissibile relativamente all'opposizione al trattamento, trattandosi di richiesta non contenuta nell'interpello preventivo inoltrato al titolare del trattamento ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, ma formulata solo nel ricorso presentato a questa Autorit (artt. 146, comma 1 e 148, comma 1, lett. b), del Codice);

RITENUTO congruo determinare, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti al ricorso nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico del titolare del trattamento nella misura di euro 50, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il prof. Stefano Rodot;

TUTTO CI PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta volta a conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento;

b) dichiara inammissibile il ricorso in ordine al restante profilo;

c) determina nella misura forfettaria di euro 250 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 50 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Francesco Laurenzi, il quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 26 gennaio 2005

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rodotà

Il segretario generale
Buttarelli