Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 26 gennaio 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY

nei confronti di

Centro servizi Toro S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

La ricorrente, gi assicurata con Lloyd Italico Assicurazioni, afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva chiesto di avere conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano e di ottenerne comunicazione in forma intelligibile, nonch di conoscere l'origine dei dati medesimi oltre alla logica ed alle finalit del trattamento. In particolare, l'interessata aveva chiesto di accedere, per il tramite del proprio medico, ai dati contenuti in una perizia medico-legale cui era stata sottoposta dal medico di fiducia della societ in seguito ad un sinistro.

Con il ricorso proposto al Garante ai sensi degli artt. 145 s. del Codice, la ricorrente ha ribadito le proprie istanze, tranne quella relativa alla logica ed alle finalit del trattamento, ed ha chiesto di porre a carico della controparte le spese del procedimento.

All'invito ad aderire spontaneamente a tale richiesta, formulato da questa Autorit in data 2 novembre 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, Centro servizi Toro S.p.A., con nota inviata via fax il 19 novembre 2004 e successiva memoria inviata il 24 novembre 2004, ha comunicato di aver inviato presso il medico dalla stessa designato copia della perizia medico-legale richiesta, ad esclusione della "parte contenente valutazioni e giudizi". Essendo insorte alcune divergenze in merito alla sussistenza del nesso causale fra le lesioni riportate dall'interessata nel sinistro oggetto di copertura assicurativa e "patologie sopravvenute connesse a trattamenti non correlabili" a tali lesioni, ed avendo altres la ricorrente "formalmente preannunciato l'intento di avviare un giudizio civile", la resistente ha tal fine sostenuto che il diritto di accesso, rispetto ai dati omessi, dovrebbe comunque ritenersi "sospeso" ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera  e), del Codice.

Con nota depositata in data 15 dicembre 2004, la ricorrente ha sostenuto che non ricorrerebbero i presupposti per il differimento del diritto di accesso ai sensi dell'art. 8 citato in quanto "un giudizio vero e proprio non stato instaurato, essendone, infatti, stata prospettata solo la mera eventualit ". In ogni caso, la ricorrente ha ritenuto insoddisfacente il riscontro ottenuto in quanto non le sarebbero stati messi a disposizione i dati relativi al proprio stato di salute, nonch ulteriori dati personali contenuti nella perizia medico-legale in questione e comunque detenuti dalla predetta societ, oltre alle valutazioni peritali e agli altri "elementi di giudizio" attinenti al proprio stato di salute.

Con note parimenti pervenute l'11 gennaio 2005, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, le parti hanno ribadito quanto gi sostenuto nei precedenti scritti difensivi.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso ai dati personali detenuti da una compagnia di assicurazione.

La resistente ha messo a disposizione dell'interessata i dati identificativi della stessa, nonch una serie di informazioni relative agli esami ed alle visite mediche cui la ricorrente stata sottoposta dopo il sinistro occorsole. In ordine a tali dati va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice.

La resistente non ha invece comunicato all'interessata tutti i dati personali, di tipo non valutativo, relativi all'interessata (sia comuni, sia sensibili) comunque conservati in documenti o archivi aziendali, con particolare riguardo a quelli riguardanti lo stato di salute della ricorrente trattati dai "consulenti medici" della societ di assicurazione.

Centro servizi Toro S.p.A., entro il termine del 20 maggio 2005, dovr pertanto integrare il parziale riscontro gi fornito, comunicando alla ricorrente in modo dettagliato ed intelligibile gli ulteriori dati personali, di tipo non valutativo, che riguardano l'interessata, oltre quelli gi comunicati, comunque detenuti dalla societ. Entro il medesimo termine, la resistente dovr altres corrispondere alla richiesta di conoscere l'origine dei dati medesimi, dando conferma a questa Autorit, entro lo stesso termine, di aver provveduto a tale duplice adempimento.

Per quanto riguarda invece la richiesta dell'interessata volta a conoscere le informazioni di tipo valutativo contenute nella perizia medico-legale redatta dal medico di fiducia della societ di assicurazione, va osservato che tali informazioni devono essere considerate "dati personali", secondo la definizione di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del Codice, e ricadono quindi nel relativo ambito di applicazione.

In relazione a tale specifica richiesta il ricorso non pu per essere accolto.

Riguardo a tali dati, va infatti esaminata la possibilit di applicare (secondo quanto sostenuto dalla resistente) l'art. 8, comma 2, lettera e), del Codice, che prevede il temporaneo differimento dell'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del medesimo Codice, per il periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento di cd. "indagini difensive" o, comunque, per far valere un diritto in sede giudiziaria.

La valutazione dell'esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi del citato art. 8, comma 2, lettera e), deve essere effettuata caso per caso e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o comunque risultanti dagli atti.

Nel caso di specie, la societ resistente ha rappresentato vari elementi idonei a far ritenere che sia in essere una specifica situazione pre-contenziosa fra le parti derivata dalla contestata riconduzione al sinistro in questione dei danni asseritamente subiti dall'interessata. Pertanto, essendosi determinata in relazione alle specifiche circostanze rappresentate una particolare situazione nella quale occorre non pregiudicare, solo in tale contesto e in via del tutto temporanea, l'attivit delle parti in ordine alla prova, da ritenersi legittimo l'invocato differimento del diritto di accesso ai sensi del citato art. 8, comma 2.

Cessate tali circostanze, il diritto di accesso ai dati personali potr essere nuovamente esercitato.

L'esercizio del diritto di accesso di cui al citato art. 7 del Codice riguarda peraltro le sole informazioni di carattere personale e non anche, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 4, del medesimo Codice, l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento, o possibili considerazioni a carattere difensivo o di strategia contrattuale o processsuale eventualmente espresse in sede di consulenza.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 100 euro a carico del titolare del trattamento, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati ai riscontri comunque forniti dal titolare.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina a Centro servizi Toro S.p.A. di comunicare alla ricorrente gli ulteriori dati personali, di tipo non valutativo, riferiti a quest'ultima, nonch di fornire indicazioni in ordine all'origine dei dati stessi, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso, in riferimento ai dati personali gi comunicati dalla resistente;

c) rigetta il ricorso, nei termini di cui in motivazione, in ordine alla richiesta della ricorrente di accedere ai dati valutativi contenuti nella perizia medico-legale in questione;

d) determina, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che posto in misura pari a 100 euro previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico di Centro servizi Toro S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 26 gennaio 2005

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli