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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 20 gennaio 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Amran Iykarakuzhyil rappresentata e difesa dall'avv. Gabriele Gianese e dal dott. Luca Di Martino nei confronti di C.T.C.-Consorzio per la tutela del credito; Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Stefano Rodot; PREMESSO: La ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata il 25 giugno 2004, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale ha chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che la riguardano, di conoscere l'origine degli stessi, nonch le finalit e le modalit del trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato e dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati. Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice, la ricorrente ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto di porre a carico della controparte le spese del procedimento. All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 9 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 149 del Codice, il titolare del trattamento ha risposto con nota inviata via fax il 23 dicembre 2004 con la quale, nel comunicare i dati personali della ricorrente, l'origine degli stessi, gli estremi identificativi del titolare del trattamento, le finalit e le modalit del trattamento, ha anche sostenuto di aver gi riscontrato le richieste dell'interessata con nota del 21 luglio 2004, inviata direttamente all'indirizzo della stessa, anzich "all'indirizzo della persona cui ella aveva conferito mandato", per tutelare maggiormente il diritto alla riservatezza della stessa. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA Il ricorso concerne il trattamento di dati personali dell'interessata effettuato presso un sistema di informazioni creditizie. Il ricorso deve essere accolto in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell'art. 29 del d.lg. n. 196 (istanza in ordine alla quale non stato fornito alcun riscontro). Il consorzio resistente dovr comunicare all'interessata, entro il 30 aprile 2005, gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato, dando conferma a questa Autorit entro la medesima data dell'avvenuto adempimento. Sul ricorso deve essere invece dichiarato non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in ordine ai restanti profili. Il titolare del trattamento ha fornito un sufficiente riscontro in ordine alle altre richieste formulate dalla ricorrente, prima e dopo la presentazione del ricorso, anche se gli iniziali riscontri non sono stati inviati, come dovuto, allo studio legale presso il quale l'interessata aveva espressamente eletto domicilio. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del d.lg. n. 196/2003, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso. Il medesimo ammontare posto a carico di C.T.C.-Consorzio per la tutela del credito, nella misura di euro 100, previa compensazione della restante parte, ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri inviati dal consorzio resistente, seppur incompleti. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato e ordina al resistente di corrispondere a tale richiesta nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla restanti richieste; c) determina nella misura di 250 euro, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che pone nella misura di 100 euro, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, a carico di C.T.C.-Consorzio per la tutela del credito, il quale dovr liquidarlo direttamente a favore della ricorrente. Roma, 20 gennaio 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |