Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 13 gennaio 2005

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Ediltoro s.c. a r.l.

nei confronti di

El.Da s.n.c. di Manlio Colombo & C., rappresentata e difesa dall'avv. Daniele Zaniolo presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodot;

PREMESSO:

La societ ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata nei confronti di El.Da s.n.c., ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale aveva chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati che la riguardano, nonch di conoscere i soggetti cui i dati erano stati comunicati.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice, la societ interessata ha ribadito la propria istanza ed ha chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 19 ottobre 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, El.Da s.n.c. ha risposto con nota inviata via fax il 3 novembre 2004, sostenendo in particolare che:

      i dati in possesso della societ sono "quelli originati dai rapporti contrattuali intrattenuti dalle due societ ()";

      "trattasi d'informazioni per il cui trattamento non richiesto il consenso del titolare per effetto del disposto dell'art. 24 (), la cui cancellazione non possibile in virt dei doveri d'adeguamento alla normativa civilistica e fiscale";

      "detti dati saranno comunicati ai soggetti ai quali detta comunicazione imposta da norme civili e fiscali";

      peraltro, in ragione del contenzioso esistente davanti alle autorit giudiziarie penali e civili, troverebbe applicazione l'art. 8, comma 2, lett. e), del Codice.

Con nota inviata via fax il 12 novembre 2004, la societ ricorrente ha ribadito la richiesta "di conoscere tutte le informazioni () detenute e trattate" dalla societ resistente.

Con memoria inviata via fax il 23 novembre 2004, El.Da s.n.c. ha precisato che la documentazione conservata in relazione ad Ediltoro s.c. a r.l. fa riferimento a due fatture emesse da quest'ultima nel 2003 (di cui sono state precisate la data e l'importo) e a due procedimenti civili pendenti dinanzi il Tribunale di Torino. Inoltre, la resistente ha dichiarato che i dati che riguardano la societ ricorrente consistono in quelli "risultanti dalla documentazione fiscale emessa dalla controparte oppure di quanto risulta dai pubblici registri () e che nessun dato relativo alla persona fisica del Gambarino in possesso della societ" resistente.

Successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, la societ ricorrente, con nota anticipata via fax il 3 gennaio 2005, ha ribadito le proprie richieste.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali di una cooperativa, trattati da altro soggetto con il quale la stessa aveva intrattenuto rapporti contrattuali.

Il ricorso deve essere in parte accolto.

La richiesta della societ ricorrente volta a conoscere tutte le informazioni "detenute e trattate" dalla resistente. A tale istanza non stato fornito un riscontro pienamente idoneo. Quest'ultima si limitata a fornire gli estremi di alcune fatture a suo tempo emesse dalla societ ricorrente, fornendo altres alcune indicazioni relative a due procedimenti civili in corso tra le parti, ma non ha provveduto a comunicare in forma analitica, cos come richiesto dall'art. 10 del Codice, tutti dati personali che riguardano la ricorrente medesima.

Non pu essere, altres, presa utilmente in considerazione la richiesta di valutare l'applicabilit al caso di specie dell'art. 8, comma 2, lett. e), del Codice, il quale prevede il differimento del diritto di accesso "limitatamente al periodo in cui potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria". Di tale occorrenza non stata fornita alcuna prova, essendosi limitata la resistente a fare cenno genericamente dell'esistenza di una pluralit di controversie in essere fra le parti.

El.Da s.n.c., entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dovr pertanto integrare il riscontro gi fornito, indicando in modo dettagliato ed intelligibile gli ulteriori dati personali che riguardano l'interessata. La resistente dovr anche indicare, entro il medesimo termine, i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati personali possono essere comunicati, dando conferma a questa Autorit di tale duplice adempimento, entro la stessa data.

In ordine ai dati gi messi a disposizione della societ ricorrente va invece dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Tale ammontare posto in misura pari a 150 euro a carico di El.Da s.n.c., previa parziale compensazione ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri, sia pure tardivi ed incompleti, forniti dalla resistente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina a El.Da s.n.c. di comunicare alla societ ricorrente gli ulteriori dati personali riferiti a quest'ultima, nonch di indicare i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti dati gi oggetto di comunicazione all'interessata;

c) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 150 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore della societ ricorrente.

Roma, 13 gennaio 2005

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rodotà

Il segretario generale
Buttarelli