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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 3 gennaio 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Gian Claudio Galatoli nei confronti di Crif S.p.A.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Stefano Rodot; PREMESSO: Il ricorrente, i cui dati personali risultano censiti nella banca dati di Crif S.p.A., afferma di non aver ricevuto riscontro da parte di tale societ ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale si era opposto per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano contenuti nell'archivio della predetta societ, revocando il consenso. Con la medesima istanza l'interessato aveva altres chiesto la cancellazione dei dati, con attestazione dell'avvenuta comunicazione della stessa ai soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi. Ulteriori richieste erano state formulate in via subordinata. Nel ricorso proposto a questa Autorit ai sensi dell'art. 145 del Codice il ricorrente ha ribadito le proprie istanze, chiedendo altres di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento. A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 9 novembre 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la societ resistente, con nota inviata via fax il 3 dicembre 2004 alla quale allegato un report contenente le posizioni censite in relazione al ricorrente nel proprio sistema di informazioni creditizie, ha dichiarato: di aver preso atto della revoca del consenso al trattamento manifestata dal ricorrente; di aver conseguentemente cancellato le posizioni da 1 a 6 del report medesimo che riportano dati di tipo "positivo"; ci, "alla luce di recenti sviluppi in corso nella disciplina applicabile alla fattispecie e alla luce di riflessioni recenti"; di non poter accogliere la richiesta di cancellazione delle restanti posizioni censite in relazione al ricorrente che riportano dati di tipo negativo (posizioni da 7 a 11 del predetto report); che la conservazione di tali ultime posizioni, che fanno riferimento a finanziamenti in corso oppure estinti con segnalazioni di ritardi nei pagamenti, conforme ai "tempi di conservazione delle informazioni di tipo negativo previsti dal codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie, ormai prossimo all'entrata in vigore (1 gennaio 2005), e gi sottoscritto"; che rispetto ai dati contenuti in tali posizioni, vi sarebbe, ad avviso della resistente, "un legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi destinatari dei dati che giustifica il trattamento () pur in presenza di una revoca del consenso"; ci, tuttavia, "nel rispetto dei principi di pertinenza dei dati e proporzionalit ". La resistente ha pertanto chiesto al Garante, in ragione dell'intervenuta cancellazione dei dati personali di tipo positivo del ricorrente, di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, compensando tra le parti le spese del procedimento. Con nota pervenuta il 14 dicembre 2004 il ricorrente ha dichiarato di ritenere insoddisfacente il riscontro ed ha ribadito le proprie richieste. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso consegue all'opposizione per motivi legittimi alla permanenza presso un sistema di informazioni creditizie di alcuni dati personali relativi al ricorrente. Malgrado la pluralit delle espressioni utilizzate, le istanze proposte integrano un'unica, sostanziale domanda, caratterizzata da un'opposizione per motivi legittimi all'ulteriore trattamento dei dati presso il predetto sistema, mediante loro cancellazione per effetto dell'intervenuta revoca del consenso. Per quanto concerne i dati di tipo negativo contenuti nel predetto report Crif, il ricorso infondato. Il trattamento contestato non appare eccedente rispetto alle finalit per le quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati. Ci, alla luce di quanto disposto dal codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie (che in vigore dal 1 gennaio 2005 dopo la sua pubblicazione avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300), il quale ha sviluppato e integrato, anche in relazione ai tempi di conservazione dei dati personali, i principi richiamati con il noto provvedimento generale del Garante del 31 luglio 2002. Sulla base del connesso provvedimento del Garante sul bilanciamento di interessi del 16 novembre 2004 (pubblicato anch'esso sulla menzionata Gazzetta Ufficiale), i dati in questione, essendo relativi a pi ritardi o inadempimenti non successivamente regolarizzati superiori a due rate o mesi, potranno essere conservati nel sistema di informazioni creditizie, anche in assenza del consenso degli interessati, nel rispetto dei tempi di cui all'art. 6 del predetto codice di deontologia. Per quanto concerne invece i dati di tipo positivo, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente dichiarato di aver cancellato tali dati dai propri archivi. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 50 euro a carico di Crif S.p.A., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri forniti. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati personali di tipo negativo relativi al ricorrente; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti dati; c) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 50 euro, previa parziale compensazione per giusti motivi, a carico della resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente. Roma, 3 gennaio 2005 Il presidente Il relatore Il segretario generale |