Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 23 dicembre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato dal dott. Giovanni Di Ruggiero, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Manzo

nei confronti di

Wolters Kluwer Italia s.r.l.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodot;

PREMESSO:

L'interessato afferma di aver ricevuto per posta ordinaria corrispondenza pubblicitaria non richiesta (relativa all'adesione al Master tributario Ipsoa 2004/2005 ed al Master risorse umane Ipsoa 2004/2005) da parte di Wolters Kluwer Italia s.r.l.

Con un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice l'interessato aveva chiesto la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile dei dati medesimi, di conoscere l'origine degli stessi, nonch la logica, le finalit e le modalit del trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato. Con la medesima istanza l'interessato si era, altres, opposto al trattamento dei dati che lo riguardano a fini promozionali e/o commerciali.

Non avendo ricevuto riscontro, l'interessato ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 145 e s. del Codice con il quale ha anche chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit il 14 settembre 2004, ai sensi dell'art. 149 del Codice, la resistente non ha fornito riscontro.

Con nota datata 12 ottobre 2004, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste.

Attesa la necessit di acquisire i necessari elementi di valutazione in ordine alle richieste dell'interessato, questa Autorit, con nota del 26 ottobre 2004 ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, ha prorogato il termine per la decisione sul ricorso, dandone comunicazione al titolare del trattamento ai sensi degli artt. 150, comma 2 e 157 del Codice, a cura della Guardia di finanza Comando compagnia di Corsico (Mi) in data 9 novembre 2004, con rinnovato invito a fornire riscontro alle richieste dell'interessato. Anche a tale invito, il titolare non ha fornito riscontro.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato da una societ editrice attraverso l'invio di corrispondenza per finalit pubblicitarie.

Il titolare del trattamento, cui l'invito ad aderire stato inoltrato prima a mezzo raccomandata a.r. (che risulta regolarmente pervenuta in data 21 settembre 2004), e successivamente con notifica tramite la Guardia di finanza, non ha fornito alcun riscontro alle legittime richieste del ricorrente.

Il ricorso deve essere accolto.

Il titolare del trattamento dovr pertanto riscontrare tutte le richieste del ricorrente entro il 25 marzo 2005, dando comunicazione di tale adempimento a questa Autorit entro la medesima data.

Questa Autorit, con autonomo procedimento, provveder a contestare al titolare del trattamento la violazione amministrativa prevista dall'art. 164 del Codice in relazione all'omesso riscontro alla richiesta formulata da questa Autorit ai sensi dell'art. 157 del medesimo Codice.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento posto a carico della resistente determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE

a) accoglie il ricorso e ordina al titolare del trattamento di riscontrare tutte le  richieste del ricorrente entro il 25 marzo 2005, nei termini di cui in motivazione;

b) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento posto a carico di Wolters Kluwer Italia s.r.l., la quale dovr liquidarli direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 23 dicembre 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rodotà

Il segretario generale
Buttarelli