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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 16 dicembre 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Paolo Salvatore Bennici, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Gianese e dal dott. Luca Di Martino presso il cui studio ha eletto domicilio nei confronti di Experian Information Services S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Aragno presso il cui studio ha eletto domicilio; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Gaetano Rasi; PREMESSO L'interessato afferma di non aver ricevuto adeguato riscontro ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva chiesto a Experian Information Services S.p.A. la cancellazione dai relativi archivi di alcuni dati che lo riguardano (indicati nel report Experian del 22 giugno 2004), nonch l'attestazione che tale operazione era stata portata a conoscenza di coloro cui i dati erano stati comunicati o diffusi. L'interessato aveva inoltre chiesto di conoscere gli estremi identificativi dei soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. Nel ricorso presentato a questa Autorit ai sensi dell'art. 145 del Codice, il ricorrente ha ribadito le richieste volte ad ottenere la cancellazione dei dati (con specifico riferimento alle posizioni censite nel predetto report Experian), nonch la menzionata attestazione. Il ricorrente sostiene che la raccolta e la conservazione dei dati che lo riguardano da parte di Experian Information Services S.p.A. non sarebbe lecita per invalidit del consenso, non avendo la societ fornito la prescritta informativa sul trattamento. Il ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento. All'invito ad aderire formulato ai sensi dell'art. 149 del Codice da questa Autorit in data 11 ottobre 2004, Experian Information Services S.p.A., con fax inviato il 2 novembre 2004, ha comunicato di aver cancellato, gi antecedentemente alla proposizione del ricorso, la posizione n. 1) del predetto report del 22 giugno 2004, e di aver sospeso la visibilit dei dati relativi alle posizioni nn. 2) e 3) del predetto report. Con successiva memoria depositata il 4 novembre 2004 la resistente ha precisato che gli enti aderenti alla propria "centrale rischi" sono tenuti per contratto a fornire agli interessati l'informativa sul trattamento dei dati personali ed a raccogliere il relativo consenso. Nel caso di specie, non avendo le finanziarie Silf S.p.A. e Bipielle Ducato S.p.A. fornito alcun riscontro in merito, la resistente ha ritenuto opportuno, nelle more ed in via cautelativa, mantenere sospesa la visibilit dei dati relativi alle posizioni in questione. Inoltre, ha sostenuto che, con riferimento alle medesime posizioni, la conservazione dei dati sarebbe congrua in quanto gli stessi riguardano finanziamenti rispetto ai quali si sono verificati ritardi regolarizzati da meno di dodici mesi. Ha pertanto chiesto al Garante di rigettare il ricorso e di porre le spese del procedimento a carico del ricorrente. In data 23 novembre 2004 quest'Autorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice. Con note pervenute in data 2 dicembre 2004 e 14 dicembre 2004, Silf S.p.A. e Bipielle Ducato S.p.A., in risposta ad una formale richiesta di questa Autorit ai sensi degli artt. 150, comma 2, e 157 del Codice, hanno fornito copia dei documenti contenenti la manifestazione del consenso al trattamento dei dati personali manifestato dal ricorrente; ci, anche in riferimento alla comunicazione dei dati ad enti di tutela del credito. Le stesse hanno inoltre fornito informazioni in ordine allo stato dei pagamenti relativi ai finanziamenti concessi al ricorrente. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA Il ricorso concerne il trattamento dei dati effettuato da un sistema di informazioni creditizie. In ordine alla richiesta di cancellazione riferita ai dati concernenti la posizione n. 1) del report Experian del 22 giugno 2004, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2 del Codice nei confronti di Experian Information Services S.p.A.. Tale societ ha infatti dichiarato nel corso del procedimento di aver cancellato tali dati dai propri archivi. Al contrario, in ordine alla richiesta di attestazione che l'operazione di cancellazione sia portata a conoscenza dei soggetti cui i dati sono stati comunicati, la resistente non ha fornito alcun riscontro. Quest'ultima dovr pertanto corrispondere alla relativa richiesta formulata dal ricorrente entro il 10 aprile 2005, dando conferma anche a quest'Autorit dell'avvenuto adempimento. In ordine alla richiesta di cancellazione riferita ai dati concernenti le posizioni nn. 2) e 3) del predetto report, il ricorso invece infondato. Dalla documentazione in atti non emerso che in proposito Experian Information Services S.p.A. abbia trattato i dati dell'interessato in modo illecito. Per quanto riguarda l'informativa e il consenso, dalla documentazione fornita da Silf S.p.A. e Bipielle Ducato S.p.A. risulta infatti che il ricorrente ha acconsentito, previa informativa, alla comunicazione dei propri dati personali alle banche dati dei sistemi di informazioni creditizie. Inoltre, in relazione ai principi di cui al codice deontologico sottoscritto il 12 novembre 2004, che entrer in vigore il 1 gennaio 2005 (e che il Garante ha gi certificato essere conforme al Codice in materia di protezione dei dati personali), il trattamento contestato non risulta eccedente rispetto alle finalit per le quali i dati sono stati raccolti e successivamente trattati. Con il citato provvedimento questa Autorit ha, infatti, constatato gi come congrua, e conforme alle disposizioni di legge oggi in vigore, il tempo di conservazione dei dati in questione. Pertanto i dati in questione, essendo relativi a ritardi o inadempimenti successivamente regolarizzati, potranno essere temporaneamente conservati nel sistema di informazioni creditizie, nel rispetto dei tempi di cui all'art. 6 del predetto codice di deontologia. Il ricorso conseguentemente infondato anche in ordine alla seconda richiesta –di attestazione- che direttamente connessa a quella di cancellazione, risultata, come detto, infondata. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 100 euro a carico di Experian Information Services S.p.A., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri forniti. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE a) dichiara infondato il ricorso in ordine alle richieste di cancellazione dei dati, e di connessa attestazione, con riferimento ai finanziamenti di cui alle posizioni nn. 2) e 3) del report Experian del 22 giugno 2004, nei termini di cui in motivazione; b) dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste di cancellazione dei dati, con riferimento ai dati di cui alla posizione n. 1 del citato report Experian; c) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di attestazione che l'operazione di cancellazione sia portata a conoscenza dei soggetti cui i dati sono stati comunicati e ordina a tale titolare di corrispondere a tale richiesta entro il 10 aprile 2005, dando conferma anche a quest'Autorit entro la stessa data dell'avvenuto adempimento; d) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, in misura pari a 100 euro a carico di Experian Information Services S.p.A., la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente. Roma, 16 dicembre 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |