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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 16 dicembre 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da XY nei confronti di Guardia di finanza-Reparto tecnico logistico amministrativo Puglia (Reparto comando/Servizio sanitario); Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Gaetano Rasi; PREMESSO: Il ricorrente, vicebrigadiere della Guardia di finanza in servizio presso il Comando Compagnia di Brindisi, afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un'istanza inoltrata in data 24 giugno 2004 ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale aveva chiesto di ottenere copia "di tutta la documentazione medica (), compresa la () cartella clinica di lavoratore" che lo riguarda, con riferimento anche a "tutte le notizie, le informazioni, le dichiarazioni, le valutazioni formulate in occasione della visita medica fiscale effettuata () in data 14.10.2003". L'interessato aveva chiesto anche, in merito alla visita fiscale, di conoscere l'origine, la logica, le finalit e le modalit del trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato, nonch i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati erano stati comunicati in qualit di responsabili o incaricati del trattamento. Con nota del 28 giugno 2004, la Guardia di finanza-Reparto tecnico logistico amministrativo Puglia (Reparto comando/Servizio sanitario) aveva comunicato di non essere competente in relazione "agli atti sanitari" adottati ai sensi della legge n. 626/1994 e di avere inoltrato l'istanza del ricorrente all'Ufficio del personale presso il Comando regionale Puglia. Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice l'interessato, nel comunicare di non aver ricevuto comunicazione di alcun dato che lo riguarda, ha ribadito le istanze rimaste inevase, chiedendo anche la trasposizione su supporto cartaceo dei dati personali richiesti; ha chiesto altres di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento. Con memorie depositate il 5 e 6 ottobre 2004 e nell'audizione del 6 ottobre 2004, il ricorrente ha contestato il mancato riscontro alle proprie richieste, ribadendo quanto gi chiesto in ordine a tutti i dati personali che lo riguardano contenuti nella documentazione medica detenuta dalla resistente a partire dalla data in cui lo stesso ha preso servizio. Con memoria pervenuta il 15 ottobre 2004, a seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 30 luglio 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la Guardia di finanza-Reparto tecnico logistico amministrativo Puglia (Reparto comando/Servizio Sanitario), in persona del dirigente del Servizio sanitario, ha illustrato le modalit relative alla valutazione di "idoneit al servizio" di ciascun militare e, in particolare, le modalit seguite in occasione delle visite effettuate dal ricorrente presso l'infermeria del Reparto tecnico logistico amministrativo Puglia; ha riportato altres parte della relazione predisposta per il Comandante della Compagnia di Brindisi con riferimento alla "visita medica fiscale" del 14 ottobre 2003, in occasione della quale il ricorrente non era stato trovato in casa; in relazione alle visite effettuate presso l'infermeria del Reparto tra il 2003 e il 2004, ha infine allegato copia delle dichiarazioni mediche. In data 15 ottobre 2004 pervenuto un riscontro da parte della Guardia di finanza- Comando regionale Puglia (Ufficio personale ed aa.gg.), con la quale l'ente resistente ha ribadito quanto gi comunicato al ricorrente in data 19 luglio 2004 ed in particolare che "presso la Sezione "Sicurezza sul lavoro" del dipendente Ufficio "Pianificazione, programmazione e controllo" non risulta alcuna "cartella sanitaria e di rischio" istituita sul conto" del ricorrente "quale "lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria", a mente delle vigenti disposizioni in materia di "Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" (Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626) ". Il Comando regionale ha altres fornito indicazioni in ordine al titolare e al responsabile del trattamento. Con nota pervenuta il 22 novembre 2004, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, la Guardia di finanza-Reparto tecnico logistico amministrativo Puglia ha ribadito di avere gi aderito alle richieste del ricorrente con nota del 15 ottobre 2004. Il riscontro fornito stato nuovamente contestato dal ricorrente con fax del 3 dicembre 2004. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte su un'istanza di accesso ai dati personali contenuti nella documentazione medica relativa al ricorrente detenuta dal Corpo della Guardia di finanza di cui lo stesso sottufficiale. In ordine alla richiesta presentata dal ricorrente va rilevato che, per il trattamento effettuato da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, "titolare" del medesimo trattamento l'entit nel suo complesso, salvo che esistano unit od organismi periferici che esercitino un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalit e sulle modalit dello stesso (art. 28 del Codice). Alla luce di tale disposizione, l'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, sebbene rivolta ad un'articolazione periferica della Guardia di finanza presso la quale il ricorrente presume si trovino i dati personali richiesti, viene in rilievo quale istanza volta ad accedere ai dati personali contenuti nella documentazione sanitaria relativa al ricorrente (contenente anche dati idonei a rivelare lo stato di salute dello stesso) e conservati dal titolare del trattamento presso archivi cartacei o informatizzati ovunque dislocati. Nel caso di specie, va quindi dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine ai dati personali contenuti nella documentazione medica comunicata al ricorrente dalla Guardia di finanza-Reparto tecnico logistico amministrativo Puglia (Reparto comando/Servizio sanitario) ed in ordine alla richiesta di conoscere i dati personali contenuti nella cartella sanitaria prevista ai sensi dell'art. 4, comma 8, del d.lg. n. 626/1994, atteso che la Guardia di finanza –Comando regionale Puglia ha dichiarato di non detenere, allo stato, tale cartella. Il ricorso deve invece essere accolto per le restanti richieste, rispetto alle quali il titolare del trattamento non ha fornito idoneo riscontro. In particolare, la Guardia di finanza dovr, entro sessanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, comunicare al ricorrente -nei modi previsti dall'art. 10 del Codice (e con eventuale applicazione della modalit prevista dall'art. 150, comma 5, del medesimo Codice)- tutti i dati personali contenuti nella documentazione sanitaria relativa al ricorrente che non siano stati allo stesso gi comunicati (anche per mezzo di altro responsabile del trattamento nei cui confronti sia stata presentata analoga istanza di accesso), ovunque essi siano detenuti. Il titolare del trattamento, entro la stessa data, dovr altres fornire riscontro alle richieste formulate dal ricorrente con l'istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 con riferimento al complessivo trattamento dei dati effettuato dalla Guardia di finanza in relazione alla visita medica fiscale del 14 ottobre 2003. Il titolare del trattamento dovr infine dare conferma entro la medesima data a questa Autorit dell'avvenuto adempimento. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Tale ammontare posto in misura pari a 100 euro a carico della Guardia di finanza, previa parziale compensazione ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al riscontro fornito, anche se parzialmente, dopo la presentazione del ricorso. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di conoscere i dati personali contenuti nella documentazione medica inoltrata al ricorrente e nella cartella sanitaria eventualmente detenuta ex art. 4, comma 8, del d.lg. n. 626/1994; b) accoglie il ricorso in ordine alle altre richieste e ordina alla resistente di aderire alle stesse nei termini di cui in motivazione; c) determina nella misura forfettaria di euro 250 l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che posto in misura pari a 100 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente. Roma, 16 dicembre 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |