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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 16 dicembre 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da XY nei confronti di Guardia di finanza-Reparto tecnico logistico amministrativo Puglia (Reparto comando/Servizio sanitario); Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Gaetano Rasi; PREMESSO: Il ricorrente, maresciallo ordinario della Guardia di finanza, afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un'istanza formulata in data 25 giugno 2004 ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale aveva chiesto di ottenere copia "di tutta la documentazione medica (), compresa la () cartella clinica di lavoratore" che lo riguarda, con riferimento anche a "tutte le notizie, le informazioni, le dichiarazioni, le valutazioni e le motivazioni addotte per la formulazione dei rispettivi giudizi espressi durante le visite effettuate" presso l'ufficio resistente in occasione di quattro visite mediche cui era stato sottoposto tra il dicembre 2003 e il maggio 2004. L'interessato aveva chiesto anche di conoscere l'origine, la logica, le finalit e le modalit del trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato, nonch i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati erano stati comunicati in qualit di responsabili o incaricati del trattamento. Con nota del 23 giugno 2004, la Guardia di finanza-Reparto tecnico logistico amministrativo Puglia (Reparto comando/Servizio sanitario) aveva comunicato di poter fornire "solo la documentazione medica relativa ai transiti effettuati dall'Ispettore, presso" la propria infermeria nei giorni richiesti e che, non essendo competente in relazione "agli atti sanitari" adottati ai sensi della legge n. 626/1994, aveva interessato l'Ufficio del personale presso il Comando regionale Puglia. Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice, l'interessato, nel comunicare di non aver ricevuto comunicazione di alcun dato che lo riguarda, ha ribadito le istanze rimaste inevase ed ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento. All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 30 luglio 2004, ai sensi dell'art. 149 del Codice, la Guardia di finanza-Reparto tecnico logistico amministrativo Puglia, in persona del dirigente del Servizio sanitario, ha risposto con una nota pervenuta il 30 settembre 2004 illustrando le modalit relative alla valutazione di "idoneit al servizio" di ciascun militare e, in particolare, le modalit seguite in occasione delle quattro visite effettuate dal ricorrente presso l'infermeria del Reparto tecnico logistico amministrativo Puglia; in relazione a tali visite, ha allegato copia delle dichiarazioni mediche, ribadendo che tale documentazione l'unica detenuta dall'Ufficio in questione. In data 30 settembre 2004 pervenuto un riscontro da parte della Guardia di finanza-Comando regionale Puglia (Ufficio personale ed aa.gg.) con la quale l'ente resistente ha comunicato che "presso la Sezione "Sicurezza sul lavoro" del dipendente Ufficio "Pianificazione, programmazione e controllo" non risulta alcuna "cartella sanitaria e di rischio" istituita sul conto" del ricorrente "quale "lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria", a mente delle vigenti disposizioni in materia di "Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" (Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626) ". Con memoria depositata il 5 ottobre 2004 e nell'audizione del 6 ottobre 2004, il ricorrente ha ribadito di aver formulato una richiesta di accesso ai dati personali "contenuti nell'insieme della documentazione medica" che lo riguarda, "ovunque custoditi", oltre "ad una serie di dati inerenti ad alcune visite dallo stesso effettuate in determinate e circoscritte occasioni". Ci, dopo aver avuto conoscenza, per mezzo di una serie di istanze di accesso ai sensi della legge n. 241/1990, di un carteggio avente ad oggetto una "discreta azione di monitoraggio" che sarebbe stata incoraggiata nel 1999 dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza nei confronti di tredici aspiranti allievi all'Accademia (gi appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, e tra i quali figura il ricorrente medesimo) che, all'esito della somministrazione di test preselettivi e di visite psichiatriche svoltesi nell'ambito delle selezioni di un concorso per allievo ufficiale espletato nel 1999, sarebbero risultati affetti da "turbe nevrotiche non strutturate". Secondo le disposizioni del citato Comandante "gli esiti del test psicoclinico utilizzato nella selezione –da trattarsi con la necessaria riservatezza" avrebbero dovuto "essere intesi come "ipotesi interpretative" da suffragare successivamente con ulteriori riscontri, nonch con la diretta osservanza del comportamento dei soggetti interessati" ed il Centro di reclutamento–Ufficio di Psicologia Applicata avrebbe dovuto essere informato nel caso in cui fossero emerse "conferme delle infermit ipotizzate o, in ogni caso, episodi degni di particolari valutazioni psicocliniche", anche per consentire "la verifica costante dell'efficacia e della predittivit del materiale testologico in uso". Con nota del 14 novembre 2004 il ricorrente ha poi dichiarato di essere soddisfatto in ordine alla richiesta di conoscere i dati personali che lo riguardano contenuti nella documentazione inviatagli dal titolare, ma ha ribadito la richiesta di "ottenere i dati contenuti nell'insieme della rimanente totalit della documentazione medica" che lo riguarda e le altre richieste formulate ex art. 7 e 8 del Codice. Con nota pervenuta il 15 novembre 2004, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, la Guardia di finanza-Reparto tecnico logistico amministrativo Puglia ha ribadito di avere trasmesso gi "tutta la documentazione sanitaria" relativa al ricorrente detenuta presso il proprio "Servizio sanitario". CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte su un'istanza di accesso ai dati personali contenuti nella documentazione medica relativa al ricorrente detenuta dalla Guardia di finanza di cui lo stesso sottufficiale. In ordine alla richiesta presentata dal ricorrente va rilevato che per il trattamento effettuato da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, "titolare" del trattamento medesimo l'entit nel suo complesso, salvo che esistano unit od organismi periferici che esercitino un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalit e sulle modalit dello stesso (art. 28 del Codice). Alla luce di tale disposizione, l'istanza ex artt. 7 e 8 del Codice, sebbene rivolta ad un'articolazione periferica della Guardia di finanza, viene in rilievo quale istanza volta ad accedere ai dati personali relativi al ricorrente contenuti nella documentazione sanitaria che lo riguarda (contenente anche dati idonei a rivelare lo stato di salute dello stesso) e conservati dal titolare del trattamento presso archivi cartacei o informatizzati ovunque dislocati. Nel caso di specie, va quindi dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine ai dati personali contenuti nella documentazione medica comunicata al ricorrente dalla Guardia di finanza-Reparto tecnico logistico amministrativo Puglia (Reparto Comando/Servizio sanitario) ed in ordine alla richiesta di conoscere i dati personali contenuti nella cartella sanitaria prevista ai sensi dell'art. 4, comma 8, del d.lg. n. 626/1994, atteso che la Guardia di finanza-Comando regionale Puglia ha dichiarato di non detenere tale cartella prevista esclusivamente nel caso di lavoratori sottoposti a "sorveglianza sanitaria". Il ricorso deve invece essere accolto per le restanti richieste, rispetto alle quali il titolare del trattamento non ha fornito idoneo riscontro. In particolare, la Guardia di finanza dovr, entro sessanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, comunicare al ricorrente -nei modi previsti dall'art. 10 del Codice (e con eventuale applicazione della modalit prevista dall'art. 150, comma 5, del medesimo Codice)- tutti i dati personali contenuti nella documentazione sanitaria relativa al ricorrente e fornire altres riscontro alle altre richieste formulate dal ricorrente con l'istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 e riportate in premessa. Il titolare del trattamento dovr dare conferma entro la medesima data a questa Autorit dell'avvenuto adempimento. Questa Autorit si riserva di avviare un autonomo procedimento ai sensi dell'art. 154 del Codice, al fine di verificare liceit e correttezza del trattamento di dati effettuato con riferimento al contestato utilizzo dei test e dei relativi esiti, anche con riguardo al rispetto dei principi di finalit, pertinenza, non eccedenza di cui all'art. 11, comma 1, del Codice. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Tale ammontare posto in misura pari a 150 euro a carico della Guardia di finanza, previa parziale compensazione ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al riscontro fornito, anche se parzialmente, dopo la presentazione del ricorso. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di conoscere i dati personali contenuti nella documentazione medica inoltrata al ricorrente e nella cartella sanitaria eventualmente detenuta ex art. 4, comma 8, del d.lg. n. 626/1994; b) accoglie il ricorso in ordine alle altre richieste e ordina alla resistente di aderire alle stesse nei termini di cui in motivazione; c) determina nella misura forfettaria di euro 250 l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che posto in misura pari a 150 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente. Roma, 16 dicembre 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |