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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 16 dicembre 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Giuseppe Segato; nei confronti di Marco Polo s.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Anna Chiara Terzi presso il cui studio ha eletto domicilio; Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Giuseppe Santaniello; PREMESSO: Il ricorrente, dopo aver ricevuto da un operatore di Marco Polo s.r.l. una telefonata a contenuto promozionale al proprio numero di utenza fissa, aveva inviato alla predetta societ un'istanza nella quale, oltre ad altre richieste, aveva chiesto ai sensi dell'art. 7 del Codice di conoscere l'origine dei dati personali che lo riguardano e gli estremi del responsabile del trattamento eventualmente designato. La resistente aveva risposto a tale istanza comunicando di avere tratto il numero di telefono del ricorrente dall'elenco telefonico e di non averlo registrato in alcuna banca dati. Nel ricorso presentato a questa Autorit ai sensi dell'art. 145 del Codice, il ricorrente, lamentando l'illiceit della comunicazione ricevuta, ha ribadito le proprie richieste chiedendo di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento e sottolineando che nell'elenco telefonico generale in corrispondenza del proprio nominativo " chiaramente omessa l'apposizione del simbolo" previsto dal provvedimento del Garante in materia di elenchi telefonici. A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 3 settembre 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la societ resistente, con nota inviata via fax il 29 novembre 2004 (successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso), ha dichiarato di non utilizzare alcun sistema automatizzato di chiamate, servendosi "esclusivamente degli elenchi telefonici al fine di reperire i nominativi di persone a cui rivolgere le proprie offerte commerciali". CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'utilizzo del numero di telefono di rete fissa dell'interessato per finalit di marketing. Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla richiesta di conoscere l'origine dei dati personali del ricorrente avendo il titolare del trattamento fornito al riguardo un adeguato riscontro. Il ricorso deve essere, invece, accolto in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato ai sensi dell'art. 29 del Codice. In proposito la societ resistente non ha fornito riscontro. La stessa dovr pertanto, entro il 30 aprile 2005, comunicare all'interessato gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato, dando comunicazione dell'avvenuto adempimento a questa Autorit entro la stessa data. Resta ovviamente ferma la possibilit per il ricorrente di manifestare esplicitamente la propria opposizione al trattamento dei dati che lo riguardano (anche se ricavati da elenchi o albi pubblici) in ordine al loro eventuale, futuro utilizzo a fini pubblicitari e promozionali nei confronti di Marco Polo S.r.l., nonch di esercitare l'apposita opzione volta a manifestare la volont di non vedere utilizzato il proprio numero telefonico per l'inoltro di comunicazioni pubblicitarie secondo quanto disposto dal Garante nel provvedimento del 15 luglio 2004 di imminente attuazione da parte degli operatori telefonici. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 50 euro a carico del titolare del trattamento, previa compensazione per giusti motivi della restante parte. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile eventualmente nominato e ordina alla societ resistente di corrispondere a tale richiesta; b) dichiara non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di conoscere l'origine dei dati; c) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 50 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente. Roma, 16 dicembre 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |