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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 13 dicembre 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da XY nei confronti di Guardia di finanza-Comando regionale Veneto; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Stefano Rodot; PREMESSO: Il ricorrente, brigadiere in congedo della Guardia di finanza, essendo venuto a conoscenza, a seguito di un accesso a documenti amministrativi ai sensi della legge n. 241/1990, di una lettera con la quale, nel dare comunicazione della sua cessazione dal servizio permanente per infermit a numerosi uffici del Corpo, il Comando regionale Veneto riportava anche la diagnosi relativa alla sua infermit, ha formulato un'istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale si opposto al trattamento di dati personali che lo riguardano effettuato dalla Guardia di finanza-Comando regionale Veneto con la "nota avente numero di protocollo zxz " del ggmmaaa e ha chiesto "la rettifica del trattamento dei () dati nel rispetto della normativa vigente, con ogni conseguente statuizione relativa alla missiva" in questione e "l'attestazione scritta" che tale rettifica era stata eseguita e che ne era stata data notizia a coloro ai quali i dati fossero stati comunicati. L'interessato ha inoltre richiesto la comunicazione in forma intelligibile e su supporto cartaceo "di ogni atto precedente, presupposto o connesso alla missiva de qua", l'indicazione dell'origine dei dati in questione, della logica, delle finalit e delle modalit del trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento eventualmente designato, nonch dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati erano stati comunicati in qualit di responsabili o incaricati del trattamento. Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice l'interessato, lamentando il mancato riscontro all'istanza formulata e l'illiceit del trattamento effettuato, ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento. All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 20 settembre 2004, ai sensi dell'art. 149 del Codice, la Guardia di finanza-Comando regionale Veneto ha risposto con una nota anticipata via fax il 13 ottobre 2004 comunicando l'origine dei dati relativi alla diagnosi riportata nella nota oggetto di contestazione, le finalit, gli estremi del titolare e i responsabili designati, nonch i soggetti destinatari dei dati, oltre ad alcune indicazioni in ordine alle modalit (contenute nella circolare n. 258000/102 del 4 agosto 2004 del Comando generale) ed alla logica del trattamento. Il titolare resistente ha altres dichiarato di avere "dato disposizione a tutti i Comandi/articolazioni dipendenti, interessati nel passato per trattazioni concernenti l'oggetto, di depennare da qualsiasi comunicazione originata da Comandi del Corpo, a far data dall'8 maggio 1997 fino ad oggi, la diagnosi delle patologie sofferte eventualmente indicate, con particolare riferimento alla nota n. zxz datata ggmmaaaa () ed atti precedenti, presupposti o connessi". Con nota pervenuta il 19 ottobre 2004, il ricorrente si dichiarato insoddisfatto del riscontro ottenuto. Con nota pervenuta il 24 novembre 2004, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, la Guardia di finanza-Comando regionale Veneto ha integrato il riscontro fornito in ordine alle modalit ed alla logica del trattamento (contenute in una circolare del 2000 emanata dal Comando generale del Corpo) ed ha inviato l'elenco degli atti da cui sarebbero stati depennati "mediante tratto di pennarello nero indelebile" i dati relativi all'infermit del ricorrente, nonch l'elenco dei responsabili del trattamento dei dati sensibili che lo riguardano "relativamente alla trattazione in argomento". CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento di dati personali relativi allo stato di salute del ricorrente effettuato dal Corpo della Guardia di finanza presso il quale l'interessato ha prestato servizio. Deve essere dichiarata inammissibile la richiesta di ottenere la comunicazione in forma intelligibile e su supporto cartaceo di ogni "atto" precedente, presupposto o connesso alla lettera oggetto di contestazione. L'esercizio del diritto di accesso di cui all'art. 7 del Codice -a differenza del diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi riconosciuto dalla legge n. 241/1990- volto a consentire agli interessati di accedere esclusivamente ai dati personali che li riguardano detenuti dal titolare del trattamento -eventualmente contenuti anche in documenti di tipo cartaceo-, ma non ad ottenere necessariamente la comunicazione generalizzata di intere serie di documenti (sia essa fotostatica o autenticata). L'esibizione o la consegna in copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti infatti prevista, dall'art. 10, comma 4, del Codice, con la dovuta omissione di dati personali riferiti a terzi, solo nel caso in cui, dinanzi ad una richiesta di accesso ai dati personali relativi all'interessato, l'estrapolazione degli stessi da tali documenti risulti particolarmente difficoltosa per il titolare. L'imprecisa istanza di rettifica del ricorrente non sollecita la rettificazione di dati erronei e va piuttosto qualificata come complessiva opposizione al trattamento dei dati personali. L'art. 7, comma 3, lett. a), del Codice prevede del resto che l'interessato possa chiedere la rettificazione di uno o pi dati personali quando gli stessi sono errati (ipotesi cui l'interessato non ha fatto, neanche indirettamente, riferimento), ma non prevede una "rettifica del trattamento". Cos qualificata la domanda va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine all'opposizione, avendo il titolare del trattamento dichiarato (con attestazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver reso inintelligibili i dati in questione contenuti nei documenti in cui gli stessi erano riportati -ed in particolare in quelli connessi alla lettera oggetto di opposizione- ed avendo lo stesso fornito un sufficiente riscontro in ordine alle altre richieste formulate ai sensi dell'art. 7 e richiamate in premessa. E' invece inammissibile la connessa richiesta di attestazione, che l'art. 7, comma 4, del Codice non prevede in caso di opposizione per motivi legittimi al trattamento. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Tale ammontare posto in misura pari a 100 euro a carico della Guardia di finanza, previa parziale compensazione ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al riscontro fornito dopo la presentazione del ricorso. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) dichiara il ricorso inammissibile in ordine alla richiesta di attestazione formulata dal ricorrente, nonch alla richiesta di accedere "ad ogni atto precedente, presupposto e connesso " alla lettera n. zxz del ggmmaaaa, nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle altre richieste; c) determina nella misura forfettaria di euro 250 l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che posto in misura pari a 100 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente. Roma, 13 dicembre 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |