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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 13 dicembre 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da condominio di Via Sturzo, 41-Mola di Bari, in persona dell'amministratore Natalizia Scarimbolo; nei confronti di Acquedotto Pugliese S.p.A.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Gaetano Rasi; PREMESSO: Il condominio di Via Sturzo, 41 in Mola di Bari, in persona dell'amministratore, afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata il 20 settembre 2004, ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale si opposto al trattamento di dati personali effettuato da Acquedotto Pugliese S.p.A., chiedendone anche la cancellazione. Ci in relazione ad alcune fatture insolute riferite al pagamento di consumi erogati anteriormente al 5 agosto 2003, data in cui il condominio subentrato al precedente contraente sottoscrivendo un nuovo contratto di somministrazione idrica con la societ fornitrice. In particolare, il condominio ha sostenuto che la "prova di un trattamento illegittimo dei dati personali emersa dalla lettera () inviata da Acquedotto Pugliese S.p.A. al condominio e a terzi in data 18/02/2004 in cui si evincono", oltre a dati personali che lo riguardano, anche informazioni relative a precedenti titolari di contratti di somministrazione idrica con la menzionata societ. Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice, il condominio ha ribadito le proprie richieste, in particolare, la cancellazione dei dati personali "presenti in ogni pratica che non riguardi il contratto ()" di cui titolare, "con particolare riferimento all'eventuale procedura di recupero crediti relativa al cliente ()" che era intestatario del precedente contratto. L'interessato ha chiesto anche di porre a carico della controparte le spese del procedimento. All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 21 ottobre 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la societ resistente ha risposto con una nota anticipata via fax il 9 novembre 2004, con la quale ha dichiarato che, per quanto riguarda l'istanza di cancellazione, "la conservazione dei dati concernenti il punto di fornitura ()" riferito al precedente cliente "si resa necessaria in relazione alla sanatoria di inadempimenti agli obblighi contrattuali ad esso afferenti" e che, "ad ogni buon fine, ()- provveder alla cancellazione dei dati () di codesto condominio dalle sofferenze pregresse, pur non essendo queste debitamente regolarizzate ()". Con una nota pervenuta il 22 novembre 2004, il condominio ha chiesto che "il Garante si assicuri che Acquedotto Pugliese S.p.A. proceda alla cancellazione dei dati personali contenuti all'interno della documentazione di cui non era autorizzato il trattamento" ed ha ribadito la richiesta di rimborso delle spese. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento di dati personali di un condominio effettuato da una societ di fornitura idrica. La societ non ha fornito, allo stato, un riscontro pienamente adeguato alle richieste formulate dal ricorrente, avendo manifestato solamente una generica disponibilit ad adempiere all'istanza di cancellazione. Stante la presenza solo di tale disponibilit, che non risulta essersi ancora concretizzata alla data della presente decisione, il ricorso va accolto. La resistente dovr cancellare i dati richiesti (ad esclusione di quelli la cui conservazione sia imposta da obblighi di legge), qualora non lo abbia gi fatto, entro trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dando comunicazione dell'avvenuto adempimento anche a questa Autorit entro la stessa data. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 200 euro a carico di Acquedotto Pugliese S.p.A., previa parziale compensazione ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al tipo di riscontro fornito, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso ed ordina alla resistente di adempiere alla richiesta dell'interessato nei termini di cui in motivazione; b) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 200 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente. Roma, 13 dicembre 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |