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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 13 dicembre 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da XY nei confronti di Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani–Giovanni Amendola (Inpgi); Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Gaetano Rasi; PREMESSO: Il ricorrente, iscritto all'Ordine dei giornalisti in qualit di pubblicista, dopo aver ricevuto una comunicazione con la quale l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani–Giovanni Amendola (Inpgi), nell'informarlo di avere acquisito dall'Agenzia delle entrate i dati reddituali dallo stesso "denunciati al Fisco per attivit di lavoro autonomo" negli anni 1998, 1999 e 2000, lo invitava a comunicare "l'ammontare del reddito riferito ad attivit giornalistica" svolta nei medesimi anni, ha proposto un'istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice nei confronti dell'istituto resistente, chiedendo la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano e di conoscere la loro origine e le modalit del trattamento effettuato. Non avendo ricevuto alcun riscontro, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice, con il quale ha anche chiesto al Garante di valutare la liceit del trattamento effettuato, di precludere l'acquisizione dei dati non pertinenti e di imporre la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge; con il medesimo ricorso, ha anche chiesto di porre a carico della controparte le spese del procedimento. All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 27 settembre 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, l'Inpgi ha risposto con una nota presentata il 21 ottobre 2004 con la quale, nell'illustrare il fondamento normativo in virt del quale l'ente resistente assicura la tutela previdenziale obbligatoria per giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, ha dichiarato che: "al fine di dare concretezza alle disposizioni normative che impongono all'Inpgi l'esazione dei contributi (e, quindi, al fine di realizzare il controllo sulla correttezza dei dati reddituali denunciati e al fine di rilevare quelli non denunciati)", rivestirebbe "carattere di assoluta necessit per l'ente l'acquisizione dei dati reddituali dei giornalisti iscritti e/o di coloro per cui vi l'obbligo di iscrizione"; "per tale motivi l'Inpgi ha chiesto all'Agenzia delle entrate di conoscere i dati riguardanti i redditi di lavoro autonomo conseguiti dai giornalisti con riferimento all'anno di imposta 1996 e successivi"; i dati reddituali richiesti riguarderebbero solamente i redditi derivanti dall'esercizio di attivit professionale contenuti "nel quadro D del modello 730 della dichiarazione dei redditi" e quelli contenuti nel "quadro E, nel quadro L, nel quadro H del modello 740 di dichiarazioni ai fini Irpef". A tali considerazioni, l'ente resistente si rifatto anche nell'audizione del 29 ottobre 2004, aggiungendo poi, con memoria dell'8 novembre 2004, che "i dati personali del sig. XY in possesso dell'Inpgi riguardano generalit e iscrizione all'Albo dei giornalisti pubblicisti", nonch "l'importo relativo al reddito da lavoro autonomo percepito nell'anno 1996" e che tali "dati –a suo tempo acquisiti dall'Inpgi per verificare la sussistenza dell'obbligo di assicurare la posizione del dr. XY– non sono oggetto di alcun trattamento in quanto il ricorrente, avendo comunicato all'Istituto di non aver svolto attivit di lavoro di natura giornalistica, non titolare di una posizione assicurativa presso l'Inpgi". Con note del 28 ottobre, del 7 e del 15 novembre 2004, il ricorrente ha contestato i riscontri ottenuti, lamentando la mancata comunicazione in forma intelligibile dei dati personali che lo riguardano e dichiarando di ritenere non pertinente il trattamento effettuato dall'istituto resistente, con particolare riferimento alla raccolta di dati relativi non solo all'attivit giornalistica svolta dagli interessati, ma, attraverso l'acquisizione di tutte le informazioni contenute nel riquadro D del modello 730 della dichiarazione dei redditi (che a sua volta suddiviso in differenti riquadri, ciascuno relativo a redditi di natura diversa), di dati relativi anche agli "utili percepiti e i rispettivi crediti di imposta, che non sono assolutamente redditi professionali, nonch ogni tipo di altri redditi da lavoro autonomo". Con memoria pervenuta il 25 novembre 2004, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, l'istituto resistente ha ribadito quanto precedentemente comunicato e ha dichiarato di non detenere "dati afferenti al ricorrente, n tanto meno ad eventuali familiari" e che i dati a suo tempo acquisiti dall'Agenzia delle entrate "si riferivano agli anni 1999 e 2000". Con nota pervenuta il 9 dicembre 2004 il ricorrente, nel far rilevare alcune contraddizioni in ordine ai dati che sarebbero detenuti dall'istituto previdenziale, ha ribadito le proprie richieste. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato da un istituto previdenziale. Il ricorso –che, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, stato legittimamente proposto dal ricorrente che non aveva ricevuto riscontro all'interpello preventivo di cui agli artt. 7 e 8 entro il termine di quindici giorni (cfr. art. 146, commi 1 e 2, del Codice)– deve essere accolto in ordine alla richiesta di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali relativi al ricorrente detenuti dall'istituto resistente. L'Inpgi infatti ha fornito in proposito diversi riscontri, tra essi contraddittori, che non consentono di comprendere in modo univoco se lo stesso tratti ancora i dati personali relativi al ricorrente, tenendo presente che, ai sensi dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice, la nozione di "trattamento" comprende svariate operazioni ivi compresa la sola conservazione dei dati. L'ente resistente dovr pertanto, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento, comunicare all'interessato, in forma intelligibile e nel rispetto delle modalit previste dall'art. 10 del Codice, i dati personali che lo riguardano eventualmente detenuti, ovvero dichiarare in modo inequivoco di non detenere pi tali dati, dando conferma dell'avvenuto adempimento a questa Autorit entro la medesima data. Deve essere invece dichiarata inammissibile la richiesta di cancellazione dei dati trattati in violazione di legge, non essendo stata la stessa formulata previamente dal ricorrente in sede di istanza ex artt. 7 e 8 del Codice. Va dichiarato infine non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle altre richieste, avendo l'ente resistente fornito alle stesse un sufficiente riscontro. Questa Autorit si riserva di valutare nell'ambito di un autonomo procedimento, ai sensi dell'art. 154 del Codice, il complessivo trattamento dei dati reddituali relativi agli interessati effettuato dall'istituto previdenziale in questione, con particolare riferimento al rispetto dei requisiti di pertinenza e non eccedenza previsti dall'art. 11 del Codice. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 200 euro a carico del titolare del trattamento, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri forniti, seppur dopo la presentazione del ricorso. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta del ricorrente di ottenere la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano e ordina al titolare del trattamento di aderire a tale richiesta nei termini di cui in motivazione; b) dichiara inammissibile la richiesta di cancellazione dei dati nei termini di cui in motivazione; c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili; d) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 200 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico dell'ente resistente, il quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente. Roma, 13 dicembre 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |