Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 13 dicembre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Meri Baruffaldi, in qualit di titolare dell'impresa Sinergia di Baruffaldi M.

nei confronti di

Telecom Italia S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

La ricorrente, in qualit di titolare dell'impresa Sinergia di Baruffaldi M. e della relativa utenza telefonica di rete fissa, afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata a Telecom Italia S.p.A con la quale aveva chiesto la rettifica dei dati che la riguardano attraverso la corretta indicazione dell'indirizzo di recapito della fattura relativo alla linea telefonica (stante il recente trasferimento della sede dell'impresa).

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 s. del Codice, l'interessata ha ribadito la richiesta volta ad ottenere la rettifica dei dati, chiedendo anche "un risarcimento danni () per i mancati guadagni ()" conseguenti alla difficolt di reperire telefonicamente la nuova sede dell'impresa.

All'invito ad aderire formulato ai sensi dell'art. 149 del Codice da questa Autorit in data 19 ottobre 2004, Telecom Italia S.p.A ha risposto con nota inviata via fax il 5 novembre 2004, sostenendo che:

      "l'indirizzo di recapito fattura relativo alla linea () non stato variato a causa di un'anomalia di sistema";

      la situazione stata regolarizzata e che "l'errata indicazione del nome della ditta stata causata da un errato inserimento come Baruffaldi Meri anzich Sinergia di Baruffaldi M. ()";

      la resistente provveder a riconoscere alla citata ditta "l'indennit prevista dall'art. 28, comma 2, delle condizioni generali di abbonamento ()".

Con nota inviata via fax il 10 dicembre 2004, la ricorrente ha chiesto altres a questa Autorit, "qualora non avesse titolo per disporre il risarcimento dei danni", di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di rettifica di dati personali formulata nei confronti di una societ di telefonia.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice.

La societ resistente ha fornito, anche se solo dopo la presentazione del ricorso, un riscontro sufficiente alla richiesta dell'interessata, attestando (con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice:"Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver rettificato i dati personali della ricorrente riferiti all'impresa di cui la stessa titolare.

Deve essere invece dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni che si ritengono cagionati dal trattamento dei dati personali (art. 15 del Codice), richiesta che pu essere eventualmente riproposta, ove ne ricorrano i presupposti, solo dinanzi alla competente autorit giudiziaria, non avendo la legge attribuito competenze in merito a questa Autorit.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento, e poste a carico di Telecom Italia S.p.A., determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni;

c) determina, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone a carico di Telecom Italia S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 13 dicembre 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rasi

Il segretario generale
Buttarelli