Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 9 dicembre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

ESAMINATO il ricorso presentato dall'avv. Maurizio Nestonni

nei confronti di

Diners Club Italia S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodot;

PREMESSO:

Il ricorrente era stato segnalato dalla societ resistente all'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (Centrale d'allarme interbancaria-C.a.i.) a seguito della revoca per mancato pagamento di una carta di credito di cui era titolare. In data 31 maggio 2004, l'interessato aveva proposto un'istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale ha chiesto a Diners Club Italia S.p.A. di conoscere il dato relativo alla somma dallo stesso dovuta nei confronti della societ per effetto dell'utilizzo della carta di credito. L'interessato aveva anche chiesto alla societ di cancellare il proprio nominativo da tale archivio, una volta definita ogni residua pendenza.

Non avendo ricevuto idoneo riscontro l'interessato ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 145 del Codice con il quale ha ribadito le proprie richieste.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit ai sensi dell'art. 149 del Codice in data 28 luglio 2004, il titolare del trattamento, con nota inviata il 28 settembre 2004, ha dichiarato che:

      i dati detenuti in relazione al ricorrente corrispondono a quelli riportati "nel modulo di richiesta della Carta di Credito Diners () sottoscritto in data 3/01/2001";

      a seguito del perdurante ritardo del ricorrente nel pagamento di quanto dovuto, " stata costretta a revocare la carta di credito emessa al sig. Nestonni e a segnalare, a norma di legge, il nominativo alla Centrale d'allarme interbancaria (Cai)";

      allo stato, il ricorrente "non ha ancora corrisposto quanto () dovuto a Diners".

La resistente ha anche prodotto copia di una nota datata 21 luglio 2004 ed indirizzata al ricorrente con la quale ha comunicato l'ammontare dallo stesso dovuto nei confronti della societ. La resistente ha quindi chiesto che il Garante dichiari non luogo a provvedere sul ricorso compensando le spese fra le parti.

Con nota inviata il 29 settembre 2004 e nel corso dell'audizione del 1 ottobre 2004 il ricorrente ha sottolineato che la resistente, pur avendo comunicato, nella propria nota del 21 luglio 2004, l'importo che sarebbe dovuto dall'interessato, non avrebbe ancora indicato "a quali spese si riferisce il suddetto importo", n avrebbe confermato "l'impegno dell'istituto alla successiva cancellazione". Il ricorrente, "pur riconoscendo la volont di pagare quanto eventualmente dovuto", ha ribadito la richiesta di cancellazione dell'iscrizione a proprio carico presso la Centrale ed ha chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte.

In data 13 ottobre 2004 quest'Autorit ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice.

Con nota in data 15 novembre 2004 la resistente ha precisato che:

      dettagli delle spese e degli storni effettuati dalla societ in ordine agli importi contestati dall'interessato "possono essere ricavati da una lettura delle singole voci che compongono entrambi gli estratti conto da tempo nella disponibilit del ricorrente";

      nell'ipotesi di revoca di una carta di credito, la segnalazione alla Centrale costituisce, per i soggetti tenuti, un obbligo previsto dalla legge;

      la resistente " ancora in attesa del pagamento del saldo della carta di credito" da parte del ricorrente;

      "all'esito di tale pagamento Diners provveder tempestivamente () a cancellare l'iscrizione del nominativo dal CAI".

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne la segnalazione all'archivio C.a.i., effettuata da una societ emittente carte di credito, in ordine ad alcuni dati personali del ricorrente concernenti la revoca di una carta di credito.

In ordine alla richiesta volta a conoscere il dato relativo alla somma dovuta dal ricorrente, nonch alle spese considerate dalla societ resistente per il calcolo della somma stessa, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice. Il titolare del trattamento, attraverso la documentazione prodotta e le indicazioni fornite nel corso del procedimento, ha fornito sul punto un sufficiente riscontro.

In ordine alla richiesta di attivarsi per la cancellazione dei dati personali dell'interessato dall'archivio C.a.i., il ricorso infondato.

Sulla base della documentazione in atti, lo specifico trattamento contestato dalla resistente non risulta effettuato in violazione di legge.

La segnalazione dell'avvenuta revoca della carta di credito risulta provenire dal titolare del trattamento nel rispetto di quanto disposto dall'art. 10-bis, comma 1, lett. e), della legge n. 386/1990 (come introdotto dall'art. 36 del d.lg. n. 507/1999). Tale disposizione prevede che le banche e gli intermediari finanziari tenuti segnalino all'archivio C.a.i. le generalit dei soggetti cui sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento, nonch gli estremi delle carte stesse. Nel caso di specie, la banca resistente, una volta revocato al ricorrente l'utilizzo della carta di credito allo stesso intestata, in ragione dei ripetuti e costanti ritardi nel pagamento del saldo degli estratti conto (dato non contestato dal ricorrente), ha legittimamente segnalato il nominativo del medesimo all'archivio C.a.i..

La presente statuizione di infondatezza non pregiudica il diritto del ricorrente di far valere, dinanzi alla competente autorit giudiziaria, eventuali altri profili relativi al corretto svolgimento del rapporto contrattuale.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI, IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di accesso ai dati, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara il ricorso infondato in ordine alla richiesta di attivarsi per la cancellazione del nominativo del ricorrente dall'archivio C.a.i.;

c) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 9 dicembre 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rodotà

Il segretario generale
Buttarelli