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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 2 dicembre 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Calogero Licata Alosa nei confronti di Crif S.p.A.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Gaetano Rasi; PREMESSO: L'interessato afferma di non aver ricevuto adeguato riscontro ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva chiesto a Crif S.p.A. la cancellazione dai relativi archivi di alcuni dati che riguardano un finanziamento erogato da Fiditalia S.p.A. il 26 luglio 1999 (indicato alla posizione n. 3 del report Crif del 19 aprile 2004). In particolare, nonostante l'interessato affermi di aver saldato ogni residua pendenza il 24 ottobre 2002, Crif S.p.A. avrebbe continuato a riportare una segnalazione di "credito ceduto" . Nel ricorso presentato a questa Autorit ai sensi dell'art. 145 del Codice il ricorrente ha ribadito la propria richiesta di cancellazione. All'invito ad aderire formulato ai sensi dell'art. 149 del Codice da questa Autorit in data 23 luglio 2004, Crif S.p.A., con fax inviato il 24 settembre 2004, ha comunicato che la posizione in questione "attualmente visibile ed censita, a seguito di aggiornamento da parte dell'ente, in banca dati senza alcuna segnalazione di insolvenza". Sul punto, Crif S.p.A. ha sostenuto di non poter procedere alla cancellazione richiesta in quanto il finanziamento "risulta estinto in data 30.01.2002, quindi da meno di trentasei mesi", "termine di conservazione che" la stessa societ "auspica venga accolto nell'emanando codice deontologico di settore". Crif S.p.A. ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso o, in subordine, di dichiarare non luogo a provvedere su di esso, compensando le spese del procedimento. Con nota inviata il 13 ottobre 2004 il ricorrente, nel prendere atto dell'aggiornamento dei dati disposto dalla resistente, ha comunque insistito per l'integrale cancellazione della posizione contestata. Il ricorrente ha inoltre chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte. Successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, con nota inviata il 26 novembre 2004, a seguito di specifica richiesta del Garante, Fiditalia S.p.A. ha confermato che il ricorrente avrebbe regolarizzato la propria posizione debitoria il 24 ottobre 2002, senza alcuna residua pendenza. La citata finanziaria ha inoltre affermato di aver "dato disposizione alle banche dati con cui opera di cancellare i dati relativi ai ritardi nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto", come comunicato al legale del ricorrente con nota datata 3 giugno 2004. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso concerne il trattamento dei dati effettuato da una c.d. "centrale rischi" privata. Il ricorso fondato. Dalla documentazione in atti emerso che i dati di cui il ricorrente ha richiesto la cancellazione riguardano un finanziamento accordato da Fiditalia S.p.A. il 26 luglio 1999 ed estinto il 24 ottobre 2002 con regolarizzazione di ogni residua pendenza, cos come confermato dalla stessa Fiditalia S.p.A. nel corso del procedimento. La medesima societ finanziaria aveva altres segnalato con nota del 3 giugno 2004 indirizzata al legale del ricorrente di aver "dato disposizione alle banche dati con cui opera di cancellare i dati relativi" alla posizione contestata. Crif S.p.A. non ha provveduto, come dovuto, a tale cancellazione che avrebbe dovuto esser stata gi effettuata alla luce del provvedimento generale sulle "centrali rischi" private del 31 luglio 2002, avendo l'interessato saldato il proprio debito il 24 ottobre 2002). Quindi, va ordinato alla stessa di cancellare i dati personali relativi alla posizione in questione entro il 15 marzo 2005 e di dare comunicazione dell'avvenuta cancellazione, entro la medesima data, all'interessato e a questa Autorit. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 200 euro a carico di Crif S.p.A., previa compensazione per giusti motivi della restante parte. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso e ordina a Crif S.p.A. di cancellare i dati relativi al finanziamento erogato da Fiditalia S.p.A. il 26 luglio 1999 dalla banca dati accessibile ai terzi, nei termini di cui in motivazione; b) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 200 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente. Roma, 2 dicembre 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |