Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 29 novembre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Paolo Malvolti

nei confronti di

Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente, ritenendo che i suoi dati personali siano censiti nella banca dati di Crif S.p.A., afferma di non aver ricevuto riscontro da parte di tale societ ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale si era opposto per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano, relativi ad un rapporto di finanziamento, revocando il consenso.

Con la medesima istanza l'interessato aveva altres chiesto la cancellazione dei dati, con attestazione dell'avvenuta comunicazione della stessa ai soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi. Ulteriori richieste erano state formulate in via subordinata.

Nel ricorso proposto a questa Autorit ai sensi dell'art. 145 del Codice il ricorrente ha ribadito le proprie istanze ed ha chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico del titolare del trattamento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 8 novembre 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la societ resistente, con nota inviata via fax il 24 novembre 2004, ha dichiarato che nel proprio sistema di referenza creditizia non vi attualmente alcuna posizione censita in riferimento al nominativo del ricorrente.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento effettuato da una cd. "centrale rischi" privata, con particolare riferimento alla permanenza di alcuni dati personali del ricorrente presso la banca dati del titolare del trattamento. Quest'ultimo ha fornito un riscontro idoneo alle richieste del ricorrente solo nel corso del procedimento, comunicando di non detenere, allo stato, dati personali che lo riguardano.

In relazione a tale dichiarazione, della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del citato Codice.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.

Roma, 29 novembre 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli