Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 23 novembre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Fabio Buzzin

nei confronti di

Unicredit Banca S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

L'interessato, amministratore unico di una societ cui intestato un conto corrente aperto presso l'istituto di credito resistente, dopo aver ricevuto comunicazioni scritte e telefoniche presso l'indirizzo del proprio genitore in relazione alla revoca di una linea di fido e ad una richiesta di recupero crediti, ha formulato il 5 aprile 2004 un'istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale si opposto a tale specifico trattamento dei dati effettuato da Unicredit Banca S.p.A., affermando di non aver mai indicato il predetto recapito come proprio. Con tale istanza, l'interessato ha anche chiesto di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e di ottenere peraltro "copia () dell'autorizzazione al trattamento dei dati" che avrebbe conferito, nonch "copia di tutti i documenti" che lo riguardano in possesso del soggetto che aveva contattato telefonicamente il proprio genitore per conto della resistente; ha chiesto, infine, di conoscere l'origine dei dati che lo riguardano, con particolare riferimento al dato relativo alla residenza del genitore medesimo.

Non avendo ricevuto idoneo riscontro, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste con un ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice, chiedendo di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 5 ottobre 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la resistente ha risposto con nota inviata via fax il 25 ottobre 2004 con la quale, nel comunicare gli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento designati, ha dichiarato che:

      "nelle proprie evidenze informatiche la banca da tempo aveva registrato il () nominativo" dell'interessato, con un indirizzo di residenza corrispondente a quello dei genitori dell'interessato medesimo;

      "dato il tempo trascorso dall'acquisizione di tali dati (1991)", risulterebbe "difficile risalire ai documenti dai quali gli stessi sono stati desunti";

      "ai fini della tutela dei propri crediti la Banca si avvale di Ugc (Unicredit gestione crediti) Banca, societ del gruppo bancario Unicredito Italiano, che espleta, tramite propri incaricati, il mandato conferitole";

      che la banca ha aggiornato i dati relativi all'indirizzo del ricorrente e comunicato "alla predetta societ U.g.c., in quanto incaricata del recupero dei crediti della Banca, i () nuovi recapiti" del ricorrente.

Nell'audizione svoltasi il 28 ottobre 2004, e con note depositate il medesimo giorno ed il successivo 4 novembre, il ricorrente ha contestato il riscontro ottenuto, con particolare riferimento alla genericit dell'indicazione relativa all'origine dei dati ed al mancato riscontro alla richiesta di accesso alle informazioni personali detenute dal soggetto che, per conto della banca, aveva contattato il genitore del ricorrente medesimo.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati effettuato da un istituto di credito con specifico riferimento all'utilizzo di dati personali non aggiornati.

Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento designato ai sensi dell'art. 29 del Codice e all'opposizione al futuro trattamento del dato personale non aggiornato relativo all'indirizzo dell'interessato, avendo la banca indicato tutti i responsabili designati e (con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice: "Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") attestato di aver aggiornato il dato in questione nei propri archivi, dando comunicazione di tale aggiornamento anche a U.g.c. Banca incaricata del recupero dei crediti.

Il ricorso deve essere invece accolto in ordine alla richiesta di conoscere l'origine del dato relativo all'indirizzo non aggiornato utilizzato dalla banca in relazione al ricorrente, dal momento che, in proposito, la banca si limitata ad indicare l'anno di acquisizione del dato in questione e ad addurre non meglio precisate difficolt di reperimento del dato medesimo.

Il ricorso deve essere accolto anche in riferimento alla richiesta di accedere a tutti i dati personali relativi a tale specifico trattamento (cos qualificata l'istanza di conoscere il contenuto di documenti, menzionata in premessa). In proposito, la banca resistente non ha fornito un adeguato riscontro, limitandosi a segnalare la difficolt di reperire la relativa documentazione. L'istituto di credito resistente dovr pertanto fornire un riscontro adeguato al riguardo indicando, entro il 31 marzo 2005, l'origine del dato contestato e comunicando altres tutti i dati personali trattati in relazione all'indicato indirizzo non aggiornato del ricorrente eventualmente detenuti negli archivi del gruppo bancario, dando conferma di tale adempimento entro la stessa data anche a questa Autorit.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso. Tale ammontare posto in misura pari a 150 euro a carico di Unicredit Banca S.p.A, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri forniti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alle richieste volte a conoscere l'origine del dato personale relativo all'indirizzo contestato dal ricorrente, nonch ad accedere a tutti i dati personali relativi a tale specifico trattamento, ordinando alla banca resistente di integrare i riscontri gi forniti, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai rimanenti profili;

c) determina nella misura di 250 euro, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, in misura pari a 150 euro a carico di Unicredit Banca S.p.A., la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 23 novembre 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Santaniello

Il segretario generale
Buttarelli