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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 19 novembre 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Luciana Cenci rappresentata e difesa dall'avv. Fabiana Felli presso il cui studio ha eletto domicilio nei confronti di Banca popolare di Bergamo S.p.A.; VISTA la documentazione in atti; Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Giuseppe Santaniello; PREMESSO: La ricorrente afferma di non aver ottenuto riscontro da parte di Banca popolare di Bergamo S.p.A. ad un'istanza con la quale aveva inizialmente chiesto "nel dettaglio tutti i movimenti inerenti" un conto corrente e la connessa polizza titoli. In seguito, nel circoscrivere la propria richiesta ad un determinato arco temporale, l'interessata aveva invocato la gratuit del diritto di accesso ai dati personali richiesti avendo la banca condizionato la consegna della documentazione al pagamento di una somma di denaro. Con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice, l'interessata ha ribadito la propria richiesta chiedendo altres al Garante di disporre la pubblicazione dell'emanando provvedimento "per estratto, in due o pi giornali di maggiore tiratura", condannando altres la resistente alla "sanzione amministrativa () che pi parr di giustizia". La ricorrente ha anche chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte. All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 28 settembre 2004, ai sensi dell'art. 149 del Codice, la banca resistente ha risposto con nota inviata il 21 ottobre 2004 con la quale ha ribadito la propria disponibilit, in riferimento all'art. 119 del d.lg. n. 385/1993, a consegnare la documentazione inerente al dettaglio dei movimenti in questione "contro il versamento di idoneo fondo spese". La resistente ha anche chiesto al Garante di rigettare le richieste di controparte, ponendo a carico della ricorrente le spese del procedimento. Con memoria depositata il 27 ottobre 2004 e nel corso dell'audizione avvenuta il 2 novembre 2004 la banca resistente ha sostenuto che: "le istanze avanzate dalla ricorrente riguardano pi propriamente l'esercizio dei diritti disciplinati dal testo unico in materia bancaria e, precisamente dall'art. 119, comma 4, del d.lg. n385/1993 () e dall'art. 28 u.c. del Regolamento Consob 11522/98"; "laddove si ritenesse di far rientrare la richiesta della ricorrente nell'alveo dei diritti tutelati dalla privacy, per il solo fatto che la documentazione richiesta contiene dati personali del richiedente, si giungerebbe alla conseguenza () di un'abrogazione implicita" delle disposizioni citate; "il costo addebitato alla clientela (in occasione di richieste di documentazione) consente di coprire in minima parte gli effettivi costi sostenuti dalla banca", come risulta, ad avviso della resistente, da un documento, depositato nel corso dell'audizione, che descrive l'iter "di evasione di richieste analoghe a quelle della ricorrente". Con memorie inviate il 29 ottobre e il 3 novembre 2004 la ricorrente ha contestato le asserzioni di controparte sostenendo che, a partire dal 22 giugno 2004, avrebbe ripetutamente chiesto di accedere, ai sensi dellart. 7 del Codice, ai dati personali riferiti ai rapporti intrattenuti con il citato istituto di credito. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso concerne l'accesso a dati personali detenuti da un istituto di credito. Il ricorso parzialmente fondato. Gli artt. 7 e 10 del Codice obbligano il titolare o il responsabile del trattamento ad estrapolare dai propri archivi e documenti tutti i dati personali oggetto di richiesta, detenuti su supporto cartaceo o informatico e che riguardano l'interessato, e a comunicarli a quest'ultimo con modalit idonee a renderli agevolmente comprensibili. L'accesso non obbliga ad esibire o a copiare ogni singolo atto, ma rende comunque necessario estrarre da atti, documenti, archivi e banche dati tutte le informazioni di carattere personale relative all'interessato e oggetto della richiesta da questi presentata ai sensi del citato art. 7 del Codice (art. 10, comma 2, del Codice). Il titolare pu riscontrare la richiesta dell'interessato con differenti modalit (permettendogli, cio, di visionare anche gli atti ed i documenti contenenti i dati che lo riguardano e di estrarre copia: art. 10, comma 4 del Codice), solo quando insorgano reali difficolt obiettive ad estrarre i singoli dati personali (anche in ragione della quantit, qualit e dislocazione dei dati richiesti all'interno di documenti) e a trasporli su supporto cartaceo o informatico, e non sia parimenti possibile la loro trasmissione per via telematica. Contrariamente a quanto sostenuto dalla banca resistente, l'esercizio del diritto di accesso a specifici dati personali, vantato con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice, deve essere garantito gratuitamente e non pu essere condizionato, per quanto attiene alle modalit di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, dal citato testo unico in materia bancaria in riferimento al distinto diritto del cliente di ottenere copia di interi atti e documenti bancari in quanto tali, contenenti o meno dati personali. La resistente, dovr quindi comunicare alla ricorrente tutti i dati personali oggetto di richiesta, secondo le modalit sopraindicate, entro un termine che appare congruo fissare al 15 marzo 2005. E' infine infondata la richiesta di pubblicare la decisione relativa al presente ricorso su alcuni quotidiani. Tale pubblicazione, prevista in caso di applicazione di sanzioni amministrative (art. 165 del Codice), non risulta necessaria, nello specifico caso in esame, quale misura a tutela dei diritti dell'interessato (art. 150 del Codice), i quali devono intendersi nella fattispecie soddisfatti con l'accesso gratuito. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento posto a carico della resistente determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie parzialmente il ricorso e ordina a Banca Popolare di Bergamo S.p.A. di adempiere alle richieste della ricorrente, nei termini e con le modalit di cui in motivazione; b) dichiara infondata la richiesta di pubblicare la presente decisione; c) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone a carico di Banca Popolare di Bergamo S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore della ricorrente. Roma, 19 novembre 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |