Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 15 novembre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da La Pirandello S.p.A. rappresentata e difesa dagli avv.ti Gabriele Messina e Alessandra Mandelli presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Societ cattolica di assicurazione s.c. a r.l.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodot;

PREMESSO:

La societ interessata, nelle more di un giudizio civile per risarcimento danni, asserisce di aver ricevuto da Societ cattolica di assicurazione s.c. a r.l. (gi Verona Assicurazioni S.p.A.), a mezzo bonifico bancario, l'importo di 4.188,00 euro che aveva trattenuto "a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta". Di tale versamento Verona Assicurazioni S.p.A. aveva informato la societ con nota del 2 ottobre 2003, nella quale venivano riportati i dettagli dell'operazione bancaria.

Successivamente, la societ (sostenendo di non aver mai comunicato a Societ cattolica di assicurazione s.c. a r.l. gli estremi del conto corrente bancario su cui era stata accreditata la somma bonificata), aveva formulato nei confronti della compagnia di assicurazione una richiesta ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale, accanto ad alcune istanze non rientranti tra gli specifici diritti di cui all'art. 7, aveva chiesto di conoscere l'origine dei dati che la riguardano, con particolare riferimento alle modalit di acquisizione delle proprie coordinate bancarie. L'interessata aveva anche chiesto di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, ove designato.

Con nota in data 30 luglio 2004 Societ cattolica di assicurazione s.c. a r.l., nel fornire gli estremi identificativi del responsabile del trattamento dati per l'area sinistri, aveva comunicato all'istante:

      di non essere a conoscenza "dei dati relativi alle coordinate bancarie" della societ interessata;

      di aver effettuato il versamento della predetta somma a mezzo bonifico bancario "su conto corrente di corrispondenza", direttamente in favore di La Pirandello S.p.A., alla quale, con la predetta nota del 2 ottobre 2003, era stata data comunicazione della disponibilit della somma liquidata a titolo di risarcimento;

      i dati personali della ricorrente "sono stati forniti, a seguito della cessione di ramo d'azienda (), da Verona Assicurazioni", la quale li aveva acquisiti tramite la richiesta di risarcimento danni formulata dallo Studio legale Messina-Mandelli, nonch tramite "l'allegata relazione tecnica di parte del geom. Ascari Sergio".

Nel ricorso presentato a questa Autorit ai sensi dell'art. 145 del Codice la ricorrente ha ribadito la propria richiesta volta a conoscere l'origine dei dati, con particolare riferimento alle modalit di acquisizione delle proprie coordinate bancarie. Inoltre, sostenendo di aver ricevuto assicurazione dal proprio istituto di credito (Banco popolare di Verona e Novara s.c. a r.l.) che nessuna informazione era stata rilasciata a Verona Assicurazioni S.p.A. circa i propri dati bancari, ha chiesto che il Garante accerti le generalit dell'autore di tale comunicazione di dati, ritenuta illegittima, e lo condanni al risarcimento del danno.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 10 settembre 2004, ai sensi dell'art. 149 del Codice, Societ cattolica di assicurazione s.c. a r.l., con fax inviato l'8 ottobre 2004, nel ribadire che n la compagnia, n i propri incaricati del trattamento sono a conoscenza delle coordinate bancarie della ricorrente, ha precisato che :

      venuta a conoscenza dell'indirizzo della ricorrente (in quanto lo stesso era stato comunicato dallo Studio legale Messina-Mandelli ed era parimenti riportato nella perizia del geometra Sergio Ascari), aveva chiesto al Banco popolare di Verona e Novara s.c. a r.l., "con la quale intrattiene abitualmente rapporti, di bonificare sulla filiale o agenzia pi vicina alla sede de La Pirandello S.p.A. la somma ritenuta congrua a risarcire il danno da quest'ultima subito";

      "il bonifico stato eseguito sul c.d. "conto corrente di corrispondenza", vale a dire una determinata somma di denaro stata messa a disposizione della ricorrente su un conto corrente appositamente aperto presso la citata banca;

      dell'esistenza di tale disponibilit era stata data comunicazione alla ricorrente;

      "se per avventura La Pirandello S.p.A. fosse titolare di un c/c proprio" presso la stessa agenzia in cui era stato aperto il c.d. conto corrente di corrispondenza, e la banca "avesse provveduto di propria iniziativa a versare la somma" sul conto corrente intestato alla ricorrente, ci certamente avvenuto, ad avviso del titolare, al di fuori delle intenzioni e volont della societ resistente.

Con memoria inviata il 14 ottobre 2004 la ricorrente ha eccepito che, contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, nella comunicazione inviata da quest'ultima in data 2 ottobre 2003, vengono indicate le coordinate del conto corrente bancario della ricorrente, informazioni queste che non sono state comunicate n dalla ricorrente medesima, n dallo Studio legale Messina-Mandelli, n tanto meno dal professionista che aveva eseguito la perizia di parte. Infine, la ricorrente ha chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte.

Con memoria inviata il 27 ottobre 2004, Societ cattolica di assicurazione coop. a r.l. ha sostenuto che la ricorrente confonderebbe "le coordinate bancarie (i cosiddetti cod. ABI e CAB) che sono dati pubblici in quanto identificano l'Istituto di credito e le Agenzie del medesimo, con il numero di conto corrente", che la resistente ha ribadito di non conoscere. La resistente ha quindi allegato una dichiarazione del Banco Popolare di Verona e Novara s.c. a r.l. secondo la quale la richiesta di bonifico di importo pari a 4.188,00 euro effettuata in favore della ricorrente in data 29 settembre 2003 non recava l'indicazione del numero di conto corrente di appoggio, contenendo esclusivamente le coordinate bancarie di riferimento, corrispondenti alla filiale di Formigine della banca. La banca ha altres dichiarato di aver accreditato tale importo "sul conto corrente della Pirandello spa in data 01.10.2003, in quanto cliente conosciuto dalla () filiale di Formigine".

Con memoria inviata il 29 ottobre 2004 la ricorrente non ha ritenuto soddisfacente neanche tale ultimo riscontro.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne in particolare la richiesta di conoscere l'origine dei dati trattati da una compagnia di assicurazioni, con particolare riferimento alle modalit di acquisizione delle coordinate bancarie dell'interessato.

In ordine alla richiesta di conoscere l'origine dei dati, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente, nel corso del procedimento, fornito al riguardo adeguato riscontro. La societ resistente ha in particolare affermato di aver acquisito i dati personali del ricorrente dallo Studio legale Messina-Mandelli che aveva inoltrato nei propri confronti la richiesta di risarcimento danni, nonch attraverso la perizia redatta dal consulente tecnico di parte.

La dichiarazione di non luogo a provvedere riguarda anche la richiesta del ricorrente di conoscere le modalit di acquisizione delle proprie coordinate bancarie e, quindi, l'origine di tale specifico dato personale.

A tale proposito, la societ resistente ha ripetutamente attestato, con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non essere a conoscenza delle coordinate bancarie della societ ricorrente e di non averle in alcun modo utilizzate per il versamento a titolo di risarcimento del danno. La citata compagnia di assicurazioni ha versato tale somma su un c.d. "conto corrente di corrispondenza" aperto presso la filiale del Banco Popolare di Verona e Novara s.c. a r.l. che risultava pi vicina alla sede della societ ricorrente (Filiale di Formigine). Dall'esame della comunicazione del 2 ottobre 2003 inviata dalla resistente a La Pirandello S.p.A. emerge che il c.d. "conto corrente destinatario" ivi riportato composto esclusivamente dai codici Abi e Cab della Filiale di Formigine della banca.

A conferma delle proprie asserzioni, la resistente ha anche prodotto una dichiarazione del Banco Popolare di Verona e Novara Soc. coop. a r.l. da cui risulta che quest'ultima ha, di propria iniziativa, accreditato la somma in questione sul conto corrente della societ ricorrente, trattandosi di "cliente conosciuto dalla () filiale di Formigine".

Deve essere infine dichiarata inammissibile la richiesta di risarcimento del danno che pu essere eventualmente riproposta dall'interessato, ove ne ricorrano i presupposti, solo dinanzi alla competente autorit giudiziaria, non avendo la legge attribuito competenze in merito a questa Autorit.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE DICHIARA:

a) non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di conoscere l'origine dei dati;


b) inammissibile la richiesta di risarcimento dei danni;


c) compensate le spese fra le parti.

Roma, 15 novembre 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli