Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 15 novembre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotˆ, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Stefano Rossi

nei confronti di

Alessandro Luzzi;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, al quale alcuni anni fa il resistente aveva prestato una consulenza "per operazioni di divisione ereditaria", afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva chiesto conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e la comunicazione degli stessi in forma intelligibile e della relativa origine, nonchŽ di conoscere la logica, le finalitˆ e le modalitˆ del trattamento e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, ove designato, e dei soggetti cui i dati siano stati eventualmente comunicati.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 s. del Codice l'interessato ha ribadito le proprie richieste.

All'invito ad aderire formulato da questa Autoritˆ il 28 settembre 2004, il resistente ha fornito riscontro con nota anticipata via fax in data 19 ottobre 2004 dichiarando di non detenere "alcun documento o dato personale" del ricorrente e di non poter pertanto fornire riscontro alle altre richieste formulate dallo stesso ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice. Ha pertanto chiesto il rigetto del ricorso, nonchŽ di porre a carico del ricorrente le spese del procedimento.

Con fax inviato il 27 ottobre 2004 il ricorrente ha preso atto della dichiarazione fornita dal resistente.

CIñ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte su una richiesta di accesso ai dati personali del ricorrente formulata nei confronti di un libero professionista.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice. Il titolare del trattamento ha infatti fornito, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, riscontro all'istanza dell'interessato attestando, con dichiarazione della cui veridicitˆ l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsitˆ nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di non detenere dati personali relativi al ricorrente.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) dichiara compensate le spese tra le parti.

Roma, 15 novembre 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Santaniello

Il segretario generale
Buttarelli