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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 15 novembre 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Barbara Calvi rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Corradini e Elisabetta Ferrari nei confronti di Tiscali S.p.A.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Giuseppe Santaniello; PREMESSO: La ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva chiesto conferma dell'esistenza di dati che la riguardano e di ottenerne la comunicazione in forma intelligibile, e di conoscere l'origine dei dati, la logica, le finalit e le modalit del trattamento, oltre gli estremi identificativi del titolare del trattamento. La stessa aveva anche chiesto di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. Nel ricorso proposto a questa Autorit ai sensi dell'art. 145 del Codice la ricorrente ha ribadito le proprie istanze ed ha chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico del titolare del trattamento. A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 3 settembre 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la societ resistente, con nota inviata via fax l'11 ottobre 2004, ha allegato una lettera datata 28 settembre 2004 inoltrata alla ricorrente nella quale, oltre a fornire un elenco di dati personali della ricorrente, ha sostenuto che: tali dati sono stati acquisiti direttamente dall'interessata "in sede di sottoscrizione del contratto di accesso ad Internet con tecnologia Adsl, attraverso la procedura on line all'indirizzo www.tiscali.it "; il trattamento dei dati stato effettuato "per fini esclusivamente inerenti all'esecuzione del contratto stesso, ovvero per l'erogazione del servizio prescelto e per l'espletamento delle attivit inerenti al pagamento", attraverso il personale "a ci esplicitamente autorizzato" operante presso alcuni settori aziendali che la resistente ha provveduto ad individuare specificamente; "il trattamento avvenuto sia con modalit cartacee, sia mediante supporti elettronici"; "il titolare del trattamento Tiscali S.p.A. () nella persona del legale rappresentante pro tempore". La resistente ha anche allegato copia dell'informativa rilasciata agli utenti. Con memoria inviata il 4 ottobre 2004 la ricorrente ha dichiarato di ritenere insoddisfacente il riscontro fornito in ordine alla richiesta di conoscere "le logiche applicate per il trattamento dei dati effettuato attraverso l'ausilio di strumenti e supporti elettronici", nonch i soggetti o le categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza. Con memoria inviata il 3 novembre 2004 la societ resistente, nel ribadire quanto gi affermato nella nota del 28 settembre 2004, ha illustrato "l'iter di registrazione adottato dal cliente di un servizio di connessione alla rete Internet in modalit Adsl perfettamente identico a quello sottoscritto" dalla ricorrente. La societ resistente ha infine riaffermato che, "al di fuori del trattamento inerente la mera esecuzione del rapporto contrattuale esistente tra le parti, Tiscali S.p.A. non ha posto in essere alcun ulteriore trattamento dei dati personali in oggetto". CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali dell'interessata effettuata da una societ che fornisce servizi telematici. Il titolare del trattamento ha riscontrato le richieste dell'interessata volte ad ottenere conferma dell'esistenza di dati ed a conoscere gli estremi identificativi del titolare del trattamento, l'origine dei dati, le modalit, le finalit, nonch la logica applicata al trattamento. In ordine a tali profili, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito un sufficiente riscontro, seppure dopo la presentazione del ricorso. La resistente ha inoltre confermato l'esistenza di dati personali riferiti all'interessata fornendo alla stessa un elenco. Anche in ordine a tali profili, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice. Il riscontro alla richiesta di accesso non stato per completo. Fra i dati forniti non rientrano, infatti, quelli riferiti allo svolgimento del rapporto contrattuale di cui vi cenno nella nota del 3 novembre 2004. Tiscali S.p.A. non ha inoltre fornito riscontro alla richiesta di conoscere i soggetti cui sono stati eventualmente comunicati i dati della ricorrente, non potendo peraltro risultare utili i riferimenti, sul punto generici, che compaiono nell'informativa in atti. Tiscali S.p.A., entro il termine del 15 marzo 2005, dovr pertanto integrare i parziali riscontri gi forniti in proposito, comunicando alla ricorrente tutti gli ulteriori dati che la riguardano, oltre quelli gi comunicati, precisando altres i soggetti o categorie di soggetti cui i dati sono stati comunicati. Il titolare dovr anche dare conferma a questa Autorit dell'avvenuto adempimento entro il termine predetto. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso. Il medesimo ammontare posto a carico di Tiscali S.p.A., nella misura di euro 150, previa compensazione della restante parte, ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente ed in modo incompleto, dalla resistente. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso in ordine alle richieste della ricorrente di accedere ai dati personali non ancora comunicati e di ottenere la comunicazione dei soggetti o categorie di soggetti cui i medesimi dati sono stati comunicati ed ordina a Tiscali S.p.A. di integrare i riscontri gi forniti, nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in relazione ai restanti profili; c) determina nella misura di 250 euro, di cui 25,82 per diritti di segreteri, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che pone nella misura di 150 euro, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, a carico di Tiscali S.p.A., la quale dovr liquidarlo direttamente a favore della ricorrente. Roma, 15 novembre 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |