Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 15 novembre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Antonio Pio Masciotra e Tiziana Maionchi rappresentati e difesi dall'avv. Pasquale Evangelista presso il cui studio hanno eletto domicilio

nei confronti di

Unicredit Banca S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

I ricorrenti affermano di non aver ricevuto riscontro da parte di Unicredit Banca S.p.A. ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale avevano chiesto di accedere ai dati personali che li riguardano relativi ad alcuni rapporti, intercorrenti con gli stessi presso la filiale di Campobasso della banca.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 e s. del Codice gli interessati hanno ribadito le proprie richieste ed hanno chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit il 27 settembre 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, Unicredit Banca S.p.A., con nota inviata via fax il 22 ottobre 2004, ha dichiarato di aver fatto predisporre dalla filiale di Campobasso copia della documentazione relativa a taluni dati richiesti, con particolare riferimento alla copia del "contratto di apertura del conto corrente" n. 956/2 intestato ai ricorrenti, nonch agli estratti conto degli ultimi dieci anni allo stesso relativi.

Con nota inviata il 22 ottobre 2004 i ricorrenti hanno dichiarato di ritenere la risposta solo parzialmente soddisfacente in quanto la banca non avrebbe fornito riscontro in relazione al "contratto di fido" sottoscritto dagli interessati, nonch agli estratti conto inerenti al periodo gennaio 1990-giugno 1992. I ricorrenti hanno quindi insistito perch le spese del procedimento siano poste a carico della banca resistente.

Con nota inviata il 25 ottobre 2004 Unicredit Banca S.p.A. ha precisato di non aver reperito la copia del contratto oggetto di richiesta, ma ha fatto "riserva di trasmetterla qualora, in esito alle ulteriori ricerche in corso, tale documentazione fosse rintracciata"; quanto alla copia degli estratti conto relativi al periodo da ultimo indicato dai ricorrenti, la banca ha dichiarato che, in base al disposto dell'art. 2220 c.c., "la Banca non tenuta alla conservazione della documentazione per un periodo superiore a 10 anni e, pertanto, la richiesta non pu trovare accoglimento".

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne una richiesta di accesso a dati personali trattati da una banca.

La resistente, seppure solo dopo la presentazione del ricorso, ha comunicato ai ricorrenti alcuni documenti contenenti i dati personali oggetto di richiesta, indicando anche i dati personali non pi disponibili per decorso del periodo decennale di conservazione previsto. In ordine a tali riscontri, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice.

Il ricorso deve essere invece accolto in ordine alla richiesta di conoscere i dati personali relativi al "contratto di fido" a suo tempo sottoscritto dagli interessati, profilo in ordine al quale la resistente si solo riservata di fornire una pi compiuta risposta all'esito delle ricerche che risulterebbero ancora in corso.

Unicredit Banca S.p.A. dovr, pertanto, entro il 20 marzo 2005, integrare il parziale riscontro gi fornito confermando ai ricorrenti l'esistenza o meno di ulteriori dati personali dei ricorrenti riferiti al predetto contratto e, in caso di esito positivo, comunicarli in forma intelligibile ai medesimi interessati, dando conferma di tale adempimento entro la stessa data anche a questa Autorit.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso. Il medesimo ammontare posto a carico di Unicredit Banca S.p.A., nella misura di euro 150, previa compensazione della restante parte, ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente ed in modo incompleto, dalla resistente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta dei ricorrenti di accedere ai dati personali che li riguardano relativi al contratto di fido stipulato ed ordina a Unicredit Banca S.p.A. di integrare i riscontri forniti ai ricorrenti, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in relazione ai restanti profili;

c) determina nella misura di 250 euro, di cui 25,82 per diritti di segreteria l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che pone nella misura di 150 euro, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, a carico di Unicredit Banca S.p.A., la quale dovr liquidarlo direttamente a favore dei ricorrenti.

Roma, 15 novembre 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Santaniello

Il segretario generale
Buttarelli