Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 10 novembre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Domenico Farina

nei confronti di

Comune di S. Vincenzo;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente sostiene di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza datata 17 maggio 2004 formulata nei confronti del Comune di S. Vincenzo-Corpo di Polizia municipale, con la quale ha chiesto conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile, l'origine degli stessi, nonch la logica e le finalit del trattamento, oltre agli estremi identificativi del titolare e del responsabile eventualmente designato. L'interessato ha chiesto anche la cancellazione dei medesimi dati e l'attestazione che tale operazione stata portata a conoscenza dei soggetti o delle categorie dei soggetti alle quali i predetti dati sono stati comunicati o diffusi. Ci, in relazione ad un'infrazione compiuta mentre l'odierno ricorrente era alla guida di un autoveicolo e per la quale stata contestata la violazione della disposizione di cui all'art. 142, comma 8, del d.lg. n. 285/1992 (superamento dei limiti di velocit).

Con la predetta istanza, nel dichiarare di aver ricevuto una comunicazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Dipartimento dei trasporti terrestri, relativa alla decurtazione di 2 punti sulla patente di guida per la predetta infrazione, l'interessato ha affermato di aver proposto un ricorso alla Prefettura di Livorno "avverso l'atto citato nella comunicazione", ai sensi dell'art. 203, comma 1-bis del citato d.lg. n. 285/1992 (ricorso che non risultava esaminato) e di aver diffidato, successivamente, l'ente resistente "ad operare, (), lo storno del punteggio inopinatamente decurtato ()".

Nel ricorso al Garante ai sensi dell'art. 145 del Codice, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste ed ha anche chiesto di porre a carico della controparte le spese del procedimento che ha quantificato in misura non inferiore a euro 300.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 3 settembre 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha risposto il Comune di S. Vincenzo-Corpo di Polizia municipale, con nota del 13 settembre 2004, affermando che i dati personali relativi all'interessato "sono esclusivamente quelli necessari all'espletamento dell'attivit istituzionale connessa al procedimento amministrativo instaurato a seguito della violazione al codice della strada accertata il 5/12/03" e che i medesimi dati sono stati peraltro "desunti dalla visura al terminale del Pubblico registro automobilistico". A tale riscontro sono stati allegati alcuni documenti relativi ad uno scambio di comunicazioni intercorse con gli uffici del medesimo Comune (responsabile dell'U.O.A. Servizi istituzionali; ufficio dei sistemi informativi), dai quali risulta che:

      gi a seguito della prima comunicazione dell'interessato, il comando Polizia municipale ha "provveduto a comunicare alla Direzione dei trasporti che la citata decurtazione avvenuta impropriamente, per cui stata ripristinata la situazione antecedente alla decurtazione" attivata da una involontaria comunicazione del Comando stesso presumibilmente dovuta ad una erronea configurazione del software;

      l'interessato aveva avuto gi comunicazione del "reintegro" dei due punti con nota del 10 giugno 2004;

      i dati inerenti alle infrazioni al codice della strada "sono legittimamente conservati e trattati dal Comando di polizia municipale in quanto attinenti allo svolgimento della sua attivit istituzionale";

      "sar comunque cura del comandante della polizia municipale, quale responsabile del trattamento in quanto responsabile della struttura, verificare ed eventualmente cancellare la presenza di eventuali dati personali non attinenti all'espletamento delle funzioni istituzionali della polizia municipale()" (presenza che comunque il Comune escludeva sulla base di quanto appurato);

      la prefettura di Livorno ha poi respinto il ricorso proposto in quella sede dall'interessato, tenuto conto di quanto chiarito dal Comando.

Nell'audizione svoltasi il 7 ottobre 2004, l'ente titolare del trattamento ha confermato che il ricorso presentato presso la Prefettura di Livorno avverso il verbale di accertamento della violazione del codice della strada "non stato accolto ed stata emessa conseguentemente l'ingiunzione ()"; ha altres sostenuto che:

      "allo stato non risulta essere stato effettuato nel termine di legge () n il pagamento della somma stabilita nel provvedimento, n che lo stesso sia stato opposto dinanzi al competente giudice di pace di Piombino";

      "per tale ragione l'ufficio provveder alla formazione del ruolo () ed alla segnalazione alla DTT per la decurtazione dei punti ()".

Con riferimento al trattamento di dati personali e, in particolare, alla richiesta dell'interessato di conoscere i dati che lo riguardano, il titolare del trattamento ha dichiarato di aver gi fornito al ricorrente "una serie di informazioni" e che "integrer il riscontro all'esito di un'ulteriore verifica negli archivi".

Nel corso della medesima audizione il titolare ha consegnato anche una memoria con la quale ha fornito indicazioni in merito all'origine, al titolare, al responsabile designato, alla logica ed alle finalit del trattamento (che risulta effettuato da un titolare stabilito nel territorio italiano, con conseguente inapplicabilit dell'art. 5, comma 2, del Codice), precisando inoltre che:

      "rimangono nella memoria elettronica del computer della polizia municipale solamente gli estremi del verbale" redatto al momento dell'accertamento dell'infrazione;

      "() l'accesso al computer della polizia municipale consentito solo al responsabile del trattamento ed al responsabile del procedimento mediante password";

      "agli atti del comando rimane solo la documentazione su supporto cartaceo chiusa a chiave in armadi all'interno dell'ufficio amministrativo al quale vi accesso limitato al comandante e al responsabile del procedimento";

      i dati raccolti dai contravventori "sono trasmessi all'esterno solo al servizio riscossione per la formazione dei ruoli ()".

Con nota pervenuta il 7 ottobre 2004, l'interessato ha comunicato di aver ricevuto dall'U.O.A. Servizi istituzionali del Comune di S. Vincenzo una lettera datata 17 agosto 2004, della quale si dichiarato insoddisfatto; ha pertanto ribadito le proprie richieste.

In data 11 ottobre 2004, il resistente ha integrato i riscontri gi forniti affermando che a seguito di ulteriore verifica effettuata presso gli uffici comunali (del cui verbale stata inviata copia anche all'interessato) "non sono emersi nuovi elementi rispetto a quanto comunicato, per cui i dati personali del ricorrente trattati dalla polizia municipale sono quelli acquisiti dal pubblico registro automobilistico e quelli inerenti il titolo professionale del ricorrente e la sede del suo studio che lui stesso ha reso noti", unitamente a tutti quelli (di cui nel predetto verbale fornita comunicazione) concernenti il procedimento sanzionatorio in questione.

Con successiva nota inviata via fax il 13 ottobre 2004, il comandante del Corpo di polizia municipale del Comune di S. Vincenzo ha precisato che, "contrariamente a quanto deposto in sede di audizione () su erronea informazione telefonica della cancelleria del giudice di pace di Piombino, () l'avv. Farina aveva invece tempestivamente depositato l'opposizione in data 13/08/04". Di conseguenza, il resistente ha confermato di aver sospeso il procedimento sanzionatorio "in attesa della sua definizione, a norma dell'art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada".

L'interessato, con due note del 15 e del 19 ottobre 2004, si dichiarato insoddisfatto dei nuovi riscontri ed ha ribadito integralmente le proprie richieste.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali svolto presso un Comune in relazione ad un procedimento di accertamento di un'infrazione al codice della strada.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle richieste volte ad avere conferma dell'esistenza di dati personali del ricorrente, di conoscere gli stessi e la loro origine, nonch ad essere informato in merito al titolare, al responsabile, al rappresentante designato, alla logica e alle finalit del trattamento. Seppure solo a seguito della presentazione del ricorso, l'ente resistente ha fornito in proposito sufficienti riscontri.

Devono essere invece dichiarate infondate le richieste di cancellazione dei dati personali relativi al ricorrente e di correlativa attestazione.

La conservazione dei dati contenuti nella documentazione attinente al procedimento di accertamento dell'infrazione commessa dal ricorrente non risulta (stando agli elementi di valutazione prodotti) illecito o eccedente in relazione agli scopi per i quali gli stessi sono stati raccolti e vengono attualmente conservati, nell'ambito di procedimento sanzionatorio non ancora compiutamente definito e per il quale si annullata la descritta decurtazione dei punti.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 100 euro a carico del Comune di S. Vincenzo-Corpo di Polizia municipale, previa parziale compensazione ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito, dopo la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondata la richiesta di cancellazione dei dati e di relativa attestazione, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili;

c) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 100 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico del Comune di S. Vincenzo-Corpo di Polizia municipale, il quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 10 novembre 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rasi

Il segretario generale
Buttarelli