Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 10 novembre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da XY rappresentato e difeso dagli avv. Mario Benedetti e Piero Celere presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

San Raffaele s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Davide Gallotti e Emanuela Cusmai presso il cui studio ha eletto domicilio;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ottenuto positivo riscontro ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice nei confronti della Casa di cura "San Raffaele Pisana", gestita da San Raffaele S.r.l. con la quale aveva chiesto di accedere ai dati personali relativi ad una propria zia defunta (che nel 1993 lo aveva istituito erede universale dei propri beni, ma che avrebbe poi redatto, a favore di un terzo, un testamento a suo avviso invalido a causa della incapacit di intendere o di volere nelle quali la stessa versava durante gli ultimi mesi di vita) contenuti nelle cartelle cliniche redatte in occasione dei ricoveri della stessa avvenuti tra il 2 maggio e il 6 luglio 2003. Ci, al fine di verificare eventuali lesioni dei propri diritti di erede.

La resistente aveva risposto di non poter aderire alla richiesta formulata dal ricorrente in quanto "a ci non autorizzati da alcuna disposizione di legge".

Nel ricorso proposto dinanzi a questa Autorit ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice, il ricorrente ha ribadito la richiesta di accesso, evidenziando l'esigenza di utilizzare i dati richiesti per far valere i propri diritti in sede giudiziaria (al fine di dimostrare la "presumibile incapacit di intendere e volere della congiunta con conseguente invalidit della scheda testamentaria recentemente pubblicata"); ha chiesto quindi di porre a carico della controparte le spese del procedimento.

Allinvito formulato il 6 settembre 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, San Raffaele s.r.l., con memoria pervenuta via fax il 7 ottobre 2004, nel confermare il rifiuto opposto all'accesso, ha osservato che, a suo avviso, il ricorrente non avrebbe diritto di accedere ai dati personali richiesti non avendo lo stesso dimostrato la necessit di far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, come previsto dall'art. 92 del Codice nel caso di richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella da parte di soggetti diversi dall'interessato.

Con memoria in data 19 ottobre 2004, seguita all'audizione dell'8 ottobre 2004, il ricorrente ha contestato quanto dedotto dalla controparte e ha anche ribadito che la propria richiesta ha fondamento nell'interesse a far valere in sede giudiziaria i propri diritti ereditari eventualmente lesi.

Con memoria inviata via fax il 22 ottobre 2004, la casa di cura resistente ha infine ribadito quanto gi comunicato, aggiungendo di essere disponibile a fornire i dati personali richiesti su ordine del Garante, ma chiedendo in questo caso la compensazione delle spese in considerazione della particolarit della vicenda.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne una istanza di accesso a dati personali contenuti nelle cartelle cliniche relative ad una persona deceduta, detenute da una struttura sanitaria privata presso la quale la stessa era stata pi volte ricoverata in un determinato arco temporale.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Codice, i diritti di cui all'art. 7, tra cui il diritto di accesso, se "riferiti ai dati personali concernenti persone decedute", possono essere esercitati da "chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione". Tale diritto pu essere esercitato nei confronti dei titolari di trattamento, pubblici o privati che detengano dati personali, anche sensibili, del defunto.

In base a tale specifica disposizione, il ricorrente, nella sua qualit di nipote della defunta e in relazione ai connessi profili successori, legittimato a proporre un'istanza di accesso ai dati personali della stessa anche nei confronti della casa di cura resistente.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, l'esercizio dello specifico diritto di accesso vantato con il ricorso non condizionato alla dimostrazione della necessit di far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, dimostrazione richiesta invece dall'art. 92 del Codice nel caso di accesso ai dati personali contenuti in una cartella clinica da parte di un terzo. A differenza di altri casi esaminati da questa Autorit, nei quali la richiesta di accesso non era basata sull'art. 9 del Codice essendo rivolta a conoscere dati personali relativi a terzi, la specifica richiesta formulata nel caso di specie dal ricorrente infatti volta ad accedere in applicazione al medesimo art. 9 ai soli dati che riguardano la defunta contenuti nelle cartelle cliniche attualmente detenute dalla resistente.

La richiesta fondata e il ricorso deve essere quindi accolto.

San Raffaele s.r.l. dovr comunicare al ricorrente i dati personali oggetto di richiesta entro un termine che appare congruo fissare al 15 febbraio 2005, oscurando le eventuali informazioni personali riferite a terzi e dando conferma a questa Autorit dell'avvenuto adempimento entro il medesimo termine.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina a San Raffaele s.r.l. di adempiere alla richiesta del ricorrente, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 10 novembre 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rasi

Il segretario generale
Buttarelli