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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 5 novembre
2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna,
in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe
Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan,
componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso
presentato da Mario Romeo nei confronti di Crif S.p.A.; Visti gli articoli 7, 8
e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30
giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni
dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del
regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro
Paissan; PREMESSO: Il ricorrente, i cui
dati personali risultano censiti nella banca dati di Crif S.p.A., afferma di
non aver ricevuto riscontro da parte di tale societ ad un'istanza formulata ai
sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale si era opposto
per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano conservati
nell'archivio della predetta societ, revocando il consenso. Con la medesima istanza
l'interessato aveva altres chiesto la cancellazione dei dati, con attestazione
dell'avvenuta comunicazione della stessa ai soggetti cui i dati erano stati
comunicati o diffusi. Ulteriori richieste erano state formulate in via
subordinata. Nel ricorso proposto a
questa Autorit ai sensi dell'art. 145 del Codice il ricorrente ha ribadito le
proprie istanze, chiedendo altres di porre a carico del titolare del
trattamento le spese del procedimento. A seguito dell'invito ad
aderire formulato da questa Autorit in data 7 settembre 2004 ai sensi
dell'art. 149 del Codice, la societ resistente, con nota inviata via fax il 7
ottobre 2004, ha dichiarato: di
aver sospeso la visibilit delle posizioni relative al ricorrente attualmente
censite nella propria banca dati, "come misura adottata a scopo
cautelativo, al fine di apprestare idonea tutela alle ragioni dell'interessato"; che
tale misura "esclude in radice la possibilit per gli enti finanziatori
aderenti alla centrale rischi di Crif di prendere conoscenza della suddetta
informazione"; di
non ritenere a suo avviso legittima la revoca del consenso al trattamento dei
dati e di interpretare l'istanza proposta dal ricorrente alla stregua di una
sostanziale opposizione per motivi legittimi; di
ritenere che il ricorrente non abbia dimostrato la sussistenza di "alcuna
circostanza concreta che possa assurgere a motivo legittimo di opposizione al
trattamento ()"; che
il trattamento in oggetto sarebbe effettuato "nel pieno rispetto dei
principi di correttezza, esattezza, pertinenza e proporzionalit "
previsti dall'art. 11 del Codice, in quanto le segnalazioni relative al
ricorrente fanno riferimento:
ad una richiesta di carta
rateale rivolta a Barclay Card in data 6 settembre 2004 (posizione n. 1 del report
Crif);
ad un prestito finalizzato
accordato da Finemiro Banca S.p.A., ancora in corso senza alcuna segnalazione
di insolvenze (posizione n. 2 del report);
ad un prestito finalizzato
erogato da Finemiro Banca S.p.A ed estinto in data 15 luglio 2003, con rate non
pagate (7 rate) regolarizzate nell'aprile 2003 (posizione n. 3 del report);
ad un prestito personale
erogato da Banca delle Marche estinto in data 4 maggio 2003 con ritardi nei
pagamenti (5 rate) regolarizzati nel novembre 2002 (posizione n. 4 del report);
ad una richiesta di "impegni
sulla bolletta" rivolta a H3G S.p.A. in data 20 maggio 2004 (posizione
n. 5 del report). La resistente ha
pertanto chiesto al Garante, in ragione dell'intervenuta sospensione della
visibilit dei dati, di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso,
compensando tra le parti le spese del procedimento. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso consegue
all'opposizione per motivi legittimi alla permanenza presso una c.d.
"centrale rischi" privata di alcuni dati personali relativi al
ricorrente. In ordine a tali dati
conservati nell'archivio di referenza creditizia, malgrado la pluralit delle
espressioni utilizzate, le istanze proposte integrano un'unica, sostanziale
domanda, caratterizzata da un'opposizione per motivi legittimi all'ulteriore
trattamento dei dati presso la predetta "centrale rischi", mediante
loro cancellazione per effetto dell'intervenuta revoca del consenso che nel
caso di specie rappresenta, allo stato, l'unico presupposto idoneo del
trattamento ai sensi degli art. 23 e 24 del Codice. Il trattamento
effettuato dalla "centrale rischi" in qualit di autonomo titolare
del trattamento -che, come tale, sulla base di alcuni accordi del sistema di
rilevazione del rischio creditizio, ed in relazione al concreto andamento del
rapporto di finanziamento monitorato dalla banca o dalla finanziaria che ha
concesso il prestito, interviene sui dati personali che le sono trasmessi dagli
enti segnalanti- in termini generali lecito, ma basato nella fattispecie solo
sul consenso che, come detto, stato revocato. In ordine
all'opposizione in esame, conformemente a quanto disposto dal Garante in
precedenti decisioni, va ritenuta congrua, quale misura necessaria a tutela dei
diritti dell'interessato e in luogo dell'integrale cancellazione, quella della
sospensione temporanea della comunicazione a terzi dei dati personali relativi
alla richiesta di carta rateale, ai due prestiti finalizzati ed al prestito
personale (posizioni nn. 1, 2, 3 e 4 del report Crif), e della
conseguente visibilit degli stessi nella predetta banca dati. Crif S.p.A., nel corso
del procedimento, ha attestato di aver gi adottato tale misura nelle more
dell'adozione del codice deontologico previsto in materia dall'art. 117
del Codice e da connesso, eventuale provvedimento del Garante previsto dagli
art. 17 e 24, comma 1, lett. g), del medesimo Codice. Sul ricorso deve pertanto
dichiararsi non luogo a provvedere, ai sensi dell'art. 149, comma 2, dello
stesso Codice, in ordine alle istanze relative ai dati personali del ricorrente
contenuti nelle prime quattro posizioni del report Crif del 7 ottobre
2004 registrate nell'archivio di referenza creditizia. In parziale accoglimento
del ricorso va invece disposta, "quale misura necessaria a tutela dei
diritti dell'interessato" ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice,
la cancellazione dei dati concernenti la richiesta di "impegni su
bolletta" rivolta alla societ H3G S.p.A. (posizione n. 5 del citato report
Crif), da effettuarsi entro il 25 gennaio 2005, dando conferma entro la stessa
data all'interessato e a questa Autorit dell'avvenuto adempimento. Il trattamento di
determinati tipi di dati nel contesto degli archivi delle c.d. "centrali
rischi private" ha un impatto significativo sui diritti degli interessati
e pu considerarsi lecito nella misura in cui sia proporzionato e finalizzato a
scopi di tutela del credito, di contenimento dei relativi rischi e
dell'eccessivo indebitamento da parte degli interessati, con particolare
riferimento al credito al consumo. La specifica
caratteristica di tali trattamenti non permette quindi di considerare lecite,
nel medesimo contesto, operazioni di raccolta e di diffusione, ad un numero
indeterminato di soggetti aderenti alla "centrale rischi", di dati
che non riguardano il rischio creditizio e che attengono, in particolare, a
contratti di somministrazione continuata di beni o servizi o a ben differenti
situazioni di pagamenti semplicemente differiti o con scadenze periodiche. La compresenza nella
"centrale rischi" dei dati relativi alla richiesta di "impegni
su bolletta" rivolta ad H3G S.p.A. comporta un trattamento di
informazioni che non legittimo, compatibile e pertinente in rapporto alle
finalit della centrale medesima e risulta altres eccedente rispetto alle
stesse (art. 11, comma 1, lett. b) e d), del Codice). L'ammontare delle spese
sostenute nel presente procedimento determinato ai sensi dell'art. 150, comma
3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per
diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e
presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura
pari a 50 euro a carico del titolare del trattamento, previa compensazione
della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro
fornito. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso
limitatamente alla cancellazione dei dati relativi alla richiesta di "impegni
su bolletta", ordinando alla resistente di cancellarli dalla banca
dati accessibile ai terzi nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a
provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili; c) determina nella
misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria,
l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in
misura pari a 50 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua
parte, a carico della resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a
favore del ricorrente. Roma, 5 novembre 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |