Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 5 novembre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Paolo Di Sante

nei confronti di

Comune di Teramo-Comando di Polizia municipale;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza datata 7 giugno 2004 formulata nei confronti del Comune di Teramo-Comando di Polizia municipale con la quale, nel dichiarare di aver ricevuto da SO.G.E.T. S.p.A. di Teramo la notifica del verbale di contestazione di una violazione del codice della strada, si opposto alla prosecuzione del trattamento dei dati che lo riguardano sollecitando la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 28 luglio 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, con nota anticipata via fax il 17 settembre 2004, il Comune di Teramo-Comando di polizia municipale ha sostenuto che:

      "l'amministrazione comunale di Teramo, con deliberazione della Giunta comunale n. 328 del 10.6.2003 affidava alla SO.G.E.T. S.p.A., commissario governativo per la riscossione dei tributi per la provincia di Teramo, il servizio per la gestione integrata delle contravvenzioni alle norme del codice della strada e del commercio, alle condizioni stabilite" in apposita convenzione (riportata in allegato alla predetta nota);

      ai sensi dell'art. 2 di tale convenzione, "il comune di Teramo consegna al concessionario copia dei verbali () e quest'ultimo provvede all'acquisizione dei dati o mediante prelievo degli stessi nel verbale del vigile urbano () per i verbali contestati immediatamente o mediante interrogazione della banca dati contenente le generalit dei proprietari dei veicoli presso il pubblico registro automobilistico e/o la motorizzazione civile";

      "il verbale di contestazione contiene in calce una relata di notifica a firma dell'agente municipale addetto alla notificazione e che la SO.G.E.T. provvede semplicemente al formale recapito dello stesso presso la residenza del trasgressore";

      quindi, "la notifica non viene effettuata dalla SO.G.E.T., come sostenuto dal ricorrente, bens dal comune di Teramo per mezzo dell'agente addetto alla notificazione";

      "(), il concessionario della riscossione dei tributi deve essere considerato quale titolare e non semplice responsabile del trattamento dei dati ()";

      "pertanto, (), il comune di Teramo non pu essere considerato titolare del trattamento dei dati contestati e, conseguentemente, non pu procedere alla cancellazione degli stessi";

      "manca, inoltre, una banca dati specifica in cui tali dati vengono conservati e la SO.G.E.T., per il trattamento degli stessi e per poter verificare a chi risulta intestato l'autoveicolo che viene individuato nel preavviso di accertata violazione, non fa riferimento all'amministrazione comunale, ma ai registri esistenti presso il pubblico registro automobilistico e la motorizzazione civile".

Nell'audizione svoltasi il 4 ottobre 2004, il ricorrente ha ribadito che, a suo avviso, il trattamento effettuato da SO.G.E.T. S.p.A. "avviene in violazione di legge" e che, secondo quanto previsto dal codice della strada, la notificazione "deve avvenire a cura dell'organo accertatore o dello stesso ufficio o comando". Tali posizioni sono state confermate dall'interessato con memoria pervenuta l'11 ottobre 2004, nella quale l'interessato ha peraltro rilevato che la copia dei verbali di contestazione allegati dalla controparte riferita non allo stesso, ma ad altra persona al medesimo sconosciuta.

Con nota anticipata via fax il 15 ottobre 2004, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, il resistente, nel confermare che la notificazione del provvedimento sanzionatorio "avviene ad opera del comune di Teramo ()" e non di SO.G.E.T. S.p.A., ha ribadito anche che "presso il comune di Teramo manca una banca dati specifica in cui vengono conservati i dati contestati ()" e che sia la SO.G.E.T. S.p.A., sia il medesimo comune, devono rivolgersi al pubblico registro automobilistico o ai competenti uffici della motorizzazione civile per l'eventuale consultazione di dati e informazioni relative agli autoveicoli individuati nei preavvisi di accertata violazione delle norme del codice della strada.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato da un comune in relazione al un procedimento di accertamento di un'infrazione al codice della strada.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'ente resistente, il Comune di Teramo titolare del trattamento dei dati personali in questione, di cui la raccolta iniziata gi a cura dell'agente di polizia municipale che ha elevato la contravvenzione; dati comunicati poi a SO.G.E.T. S.p.A., societ cui stato affidato, con deliberazione comunale, il servizio per la gestione integrata delle contravvenzioni alle norme del codice della strada.

Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici consentito per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nei limiti gi stabiliti dagli artt. 22 e 27 della legge n. 675/1996 e, ora, agli artt. 18 s. del citato Codice, senza che possa essere richiesto il consenso dell'interessato.

Tale Codice prevede apposite garanzie per quanto attiene all'eventuale comunicazione dei dati dall'ente pubblico ad altri soggetti pubblici o a soggetti privati. Per ci che concerne, specificamente, l'esternalizzazione di servizi (ivi compresa l'ipotesi in oggetto), tale modalit di realizzazione del fine pubblico connesso all'attivit per cui si richiede una collaborazione esterna pu essere perseguita ferma restando la necessit che, nel rispetto delle indicate disposizioni del Codice, il trattamento dei dati personali di cittadini ed utenti sia conforme alle previsioni di legge. Ci, in particolare, con riferimento alle forme e alle modalit idonee per legittimare al trattamento dei dati terzi estranei all'ente (designazione di eventuali responsabili del trattamento -art. 29 del Codice-; individuazione di tutte le persone fisiche cui demandato il trattamento medesimo e quindi incaricati dello stesso art. 30 del medesimo Codice), alla specifica indicazione di istruzioni da parte del titolare del trattamento (che l'ente pubblico, anche quando lo stesso affidi eventualmente a terzi singoli aspetti o procedure concernenti, come nel caso di specie, pubbliche funzioni) e alla necessaria adozione di idonee misure di sicurezza.

Nella documentazione prodotta dal resistente (peraltro lacunosa ed in parte contraddittoria) compare solo una bozza incompleta di convenzione fra il Comune di Teramo e SO.G.E.T. S.p.A., nella quale non vi peraltro alcun cenno ai profili relativi alla protezione dei dati, n viene specificato se la predetta societ rivesta o meno il ruolo di responsabile del trattamento.

Le modalit della preposizione di SO.G.E.T. S.p.A. non risulta inoltre da altri atti o documenti acquisiti.

Mancando idonei elementi comprovanti la liceit del trattamento in questione, va disposto ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice che il Comune di Teramo si astenga, entro e non oltre dieci giorni a far data dalla ricezione del presente provvedimento, da ogni trattamento dei dati personali del ricorrente attinenti alla predetta contestazione di violazione amministrativa. Ci, ad eccezione della sola conservazione dei dati o del loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria in rapporto ad eventuali iniziative assunte al riguardo dall'interessato.

Il resistente dovr inoltre attivarsi nei confronti di SO.G.E.T. S.p.A. al fine di interrompere presso tale societ ogni ulteriore trattamento dei dati in questione detenuti da tale soggetto. Il Comune di Teramo dovr dare conferma infine degli indicati adempimenti all'interessato e a questa Autorit entro e non oltre il 10 febbraio 2005.

Questa Autorit, con autonomo procedimento attivato ai sensi dell'art. 154 del Codice, verificher pertanto la liceit dei trattamenti svolti dalla citata societ con specifico riferimento alle contestate modalit di notificazione dei verbali relativi alla violazione al codice della strada e di interrogazione di banche dati esterne all'amministrazione.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

accoglie il ricorso e ordina al Comune di Teramo di adottare le misure necessarie a tutela dei diritti dell'interessato nei termini di cui in motivazione.

Roma, 5 novembre 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli