Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 28 ottobre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Candida Furfaro

nei confronti di

Tim-Telecom Italia Mobile S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, nei confronti di TIM-Telecom Italia Mobile S.p.A con la quale, nel contestare l'invio di un messaggio sms a contenuto promozionale ricevuto sulla propria utenza telefonica mobile (relativo a suonerie per tali utenze), aveva chiesto conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano e la comunicazione degli stessi in forma intelligibile e della relativa origine, nonch di conoscere la logica, le finalit del trattamento e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, ove designato. Con la predetta istanza l'interessata si era anche opposta al trattamento dei dati che la riguardano per fini promozionali, sollecitandone a tal fine la cancellazione.

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 s. del Codice l'interessata ha ribadito le proprie richieste, chiedendo anche di porre a carico del titolare del trattamento le spese sostenute per il procedimento.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit il 23 luglio 2004, la resistente ha fornito riscontro con nota anticipata via fax in data 8 ottobre 2004 confermando l'esistenza di dati, comunicando gli stessi e la loro origine, gli estremi identificativi del titolare e del responsabile del trattamento e le finalit del trattamento medesimo e asserendo altres:

      di non aver fornito risposta alle richieste dell'interessata a causa di asseriti disguidi postali, in quanto la sua istanza non sarebbe mai pervenuta all'indirizzo al quale risulta inviata;

      che da controlli effettuati presso i propri archivi risulta che stato "rilasciato, in data 27.04.2004, il consenso per finalit promozionali, tramite telefonata alla numerazione dedicata Tim: 4916".

      di aver, a suo avviso, "immediatamente provveduto a revocare" il consenso dell'interessata "sospendendo il trattamento dei suoi dati personali per finalit promozionali e inibendo l'utenza () alla ricezione dei messaggi in questione".

Con nota pervenuta in data 20 ottobre 2004, la ricorrente ha sostenuto che l'istanza di cui agli artt. 7 e 8 del Codice stata ricevuta dalla resistente il 21 giugno 2004, come risulta dall'avviso di ricevimento della raccomandata, e di "non () aver prestato consenso, n orale n scritto, () per il trattamento dei () dati personali per fini diversi da quelli contrattuali ()".

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato attraverso l'invio di messaggi sms aventi finalit promozionali all'utenza telefonica mobile dell'interessata da parte di una societ di telefonia.

E' destituita di fondamento l'eccezione secondo la quale l'istanza dell'interessata non sarebbe pervenuta alla resistente: dagli atti risulta che la medesima istanza stata ricevuta dalla societ il 21 giugno 2004 (v. timbro apposto sull'avviso postale di ricevimento).

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice.

Il titolare del trattamento ha infatti fornito, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, un sufficiente riscontro alle richieste dell'interessata relative alla conferma dell'esistenza dei dati e alla comunicazione degli stessi e della loro origine. La resistente ha altres riscontrato in modo sufficiente la richiesta di conoscere le finalit del trattamento e gli estremi identificativi del responsabile del trattamento e l'opposizione al trattamento, attestando, con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver inibito l'utilizzo del numero di un'utenza mobile dell'interessata per l'invio di comunicazioni promozionali.

Il ricorso deve invece essere accolto per quanto riguarda la richiesta di conoscere la logica del trattamento svolto, cui non seguita idonea risposta. TIM S.p.A. dovr pertanto fornire a tale istanza adeguato riscontro entro il 20 gennaio 2005, dando conferma di tale adempimento entro la stessa data anche a questa Autorit.

L'Autorit verificher sulla base di un autonomo provvedimento e nell'ambito di un distinto procedimento l'idoneit e la completezza dell'informativa rilasciata agli interessati rispetto allo specifico trattamento in questione.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 150 euro a carico del titolare del trattamento, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere la logica del trattamento, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in riferimento ai restanti profili;

c) determina in misura forfettaria in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 150 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 28 ottobre 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Santaniello

Il segretario generale
Buttarelli