Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 28 ottobre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Domenico Enzo Cinalli rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Trapasso presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

L'interessato afferma di non aver ricevuto adeguato riscontro ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva chiesto a Crif S.p.A. la cancellazione dai propri archivi dei dati relativi ad alcuni finanziamenti risultanti dal report Crif del 30 aprile 2004 inviato in risposta ad una richiesta di accesso formulata in precedenza dall'interessato.

Nel ricorso presentato a questa Autorit ai sensi dell'art. 145 del Codice, la ricorrente ha ribadito la propria richiesta, con specifico riferimento alle posizioni dalla n. 5 alla 11, oltre alla posizione n. 14, ed ha chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico del titolare del trattamento.

All'invito ad aderire formulato ai sensi dell'art. 149 del Codice da questa Autorit in data 16 giugno 2004, Crif S.p.A., con fax inviato il 21 luglio 2004, ha comunicato di aver cancellato le posizioni nn. 6, 7 e 11 del citato report Crif. Per quanto concerne invece la posizione n. 5 del citato report Crif, che fa riferimento ad un prestito finalizzato erogato da Consum.it, la resistente ha sostenuto che il trattamento di tali dati sarebbe "ancora giustificato e legittimo", anche in eventuale applicazione dei criteri guida temporali indicati dal Garante nel provvedimento generale in materia di centrali rischi private del 31 luglio 2002. Ci, in quanto la regolarizzazione dei pregressi ritardi nei pagamenti si sarebbe verificata all'atto dell'estinzione del rapporto avvenuta da meno di dodici mesi.

La resistente ha quindi chiesto la compensazione integrale fra le parti delle spese del ricorso.

Con memoria inviata il 1 ottobre 2004 Crif S.p.A., successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, nel ribadire la liceit del trattamento in riferimento alla predetta posizione n. 5, ha inviato un report aggiornato dal quale si evince che le restanti posizioni contestate dal ricorrente, vale a dire le nn. 8, 9, 10 e 14 del report Crif del 30 aprile 2004 non risultano pi presenti nel sistema di referenza creditizia gestito dalla resistente.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati effettuato da una c.d. "centrale rischi" privata.

In ordine alla richiesta di cancellazione dei dati relativi ad un prestito finalizzato erogato da Consum.it (posizione n. 5 del report Crif del 30 aprile 2004), il ricorso infondato.

Dalla documentazione in atti non emerso, in relazione alle istanze del ricorrente, che Crif S.p.A. abbia trattato i dati dell'interessato in modo illecito. Si tratta infatti di un rapporto estinto solo di recente, nel quale si sono verificati ritardi nei pagamenti la cui regolarizzazione, all'atto della formulazione delle istanze e del ricorso stesso, avvenuta da meno di un anno. La divulgazione in rete a banche e a societ finanziarie di tali dati non risulta eccedente rispetto alle finalit originarie per le quali i dati furono raccolti e trattati (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice).

In ordine alla cancellazione dei restanti dati contestati dal ricorrente, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito al riguardo adeguato riscontro. Dalla documentazione prodotta dalla resistente nel corso del procedimento risulta infatti che tali dati non sono pi presenti negli archivi di Crif S.p.A..

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso. Il medesimo ammontare posto a carico di Crif S.p.A., nella misura di euro 150, previa compensazione della restante parte, ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente, dalla resistente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara infondato il ricorso in ordine alla cancellazione dei dati relativi ad un prestito finalizzato erogato da Consum.it;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in relazione ai restanti profili;

c) determina nella misura di 250 euro, di cui 25,82 per diritti di segreteria l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che pone nella misura di 150 euro, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, a carico di Crif S.p.A., la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 28 ottobre 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Santaniello

Il segretario generale
Buttarelli