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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 28 otttobre 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da David Faraone nei confronti di Crif S.p.A.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Stefano Rodot; PREMESSO: Il ricorrente, i cui dati personali risultano censiti nella banca dati di Crif S.p.A., afferma di non aver ricevuto riscontro da parte di tale societ ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale si era opposto per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano contenuti nell'archivio della predetta societ, revocando il consenso. Con la medesima istanza l'interessato aveva altres chiesto la cancellazione dei dati, con attestazione dell'avvenuta comunicazione della stessa ai soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi. Ulteriori richieste erano state formulate in via subordinata. Nel ricorso proposto a questa Autorit ai sensi dell'art. 145 del Codice il ricorrente ha ribadito le proprie istanze. A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 23 luglio 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la societ resistente, con nota inviata via fax il 24 settembre 2004, ha dichiarato: di aver sospeso la visibilit delle posizioni relative al ricorrente attualmente censite nella propria banca dati, "come misura adottata a scopo cautelativo, al fine di apprestare idonea tutela alle ragioni dell'interessato"; che tale misura "esclude in radice la possibilit per gli enti finanziatori aderenti alla centrale rischi di Crif di prendere conoscenza della suddetta informazione"; di non ritenere a suo avviso legittima la revoca del consenso al trattamento dei dati e di interpretare l'istanza proposta dal ricorrente alla stregua di una sostanziale opposizione per motivi legittimi; di ritenere che il ricorrente non abbia dimostrato la sussistenza di "alcuna circostanza concreta che possa assurgere a motivo legittimo di opposizione al trattamento ()"; che il trattamento in oggetto sarebbe effettuato "nel pieno rispetto dei principi di correttezza, esattezza, pertinenza e proporzionalit " previsti dall'art. 11 del Codice, in quanto le segnalazioni relative al ricorrente fanno riferimento: ad un prestito personale accordato da Banca di Roma S.p.A., ancora in corso con rate non pagate regolarizzate da meno di un anno (posizione n. 1 del report Crif); ad un prestito personale accordato da Banca di Roma S.p.A., estinto senza alcuna segnalazione di insolvenze in data 8 ottobre 2001 (posizione n. 2 del report); ad un prestito finalizzato erogato da Deutsche Bank S.p.A., estinto in data 2 dicembre 2001 con segnalazione di "passaggio a perdita" (posizione n. 3 del report); ad una carta di credito a saldo erogata da Banca di Roma S.p.A., estinta il 31 dicembre 2003 senza alcuna segnalazione di insolvenze (posizione n. 4 del report Crif); ad una carta di credito a saldo erogata da Banca di Roma, estinta il 31 gennaio 2004 senza alcuna segnalazione di insolvenze (posizione n. 5 del report Crif). La resistente ha pertanto chiesto al Garante, in ragione dell'intervenuta sospensione della visibilit dei dati, di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, compensando tra le parti le spese del procedimento. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso consegue all'opposizione per motivi legittimi alla permanenza presso una c.d. "centrale rischi" privata di alcuni dati personali relativi al ricorrente. In ordine a tali dati conservati nell'archivio di referenza creditizia, malgrado la pluralit delle espressioni utilizzate, le istanze proposte integrano un'unica, sostanziale domanda, caratterizzata da un'opposizione per motivi legittimi all'ulteriore trattamento dei dati presso la predetta "centrale rischi", mediante loro cancellazione per effetto dell'intervenuta revoca del consenso che nel caso di specie rappresenta, allo stato, l'unico presupposto idoneo del trattamento ai sensi degli art. 23 e 24 del Codice. Il trattamento effettuato dalla "centrale rischi" in qualit di autonomo titolare del trattamento -che, come tale, sulla base di alcuni accordi del sistema di rilevazione del rischio creditizio, ed in relazione al concreto andamento del rapporto di finanziamento monitorato dalla banca o dalla finanziaria che ha concesso il prestito, interviene sui dati personali che le sono trasmessi dagli enti segnalanti- in termini generali lecito, ma basato nella fattispecie solo sul consenso che, come detto, stato revocato. In ordine all'opposizione in esame, conformemente a quanto disposto dal Garante in precedenti decisioni, va ritenuta congrua, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell'interessato e in luogo dell'integrale cancellazione, quella della sospensione temporanea della comunicazione a terzi dei dati personali del ricorrente relativi alle posizioni nn. 1, 3, 4 e 5 registrate nell'archivio di referenza creditizia, e della conseguente visibilit degli stessi nella predetta banca dati. Crif S.p.A., nel corso del procedimento, ha attestato di aver gi adottato tale misura nelle more dell'adozione del codice deontologico previsto in materia dall'art. 117 del Codice e da connesso, eventuale provvedimento del Garante previsto dagli art. 17 e 24, comma 1, lett. g), del medesimo Codice. Sul ricorso deve pertanto dichiararsi non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 149, comma 2, dello stesso Codice in ordine alle istanze relative ai dati personali del ricorrente contenuti nelle posizioni 1, 3, 4 e 5 registrate nell'archivio di referenza creditizia. In riferimento alla posizione n. 2 del report Crif, emerge invece che la resistente conserva nel proprio sistema di referenza creditizia dati personali relativi ad un prestito accordato da Banca di Roma S.p.A. ed estinto da tempo (8 ottobre 2001), rispetto al quale non risulta essersi verificato alcun ritardo o contestazione nei pagamenti. A prescindere dalla mancanza di specifiche annotazioni "negative" per il ricorrente, e dalla revoca del consenso, l'ulteriore divulgazione in rete a banche e a societ finanziarie dei dati riferiti a posizioni estinte da tempo risulta eccedente rispetto alle finalit originarie per le quali i dati furono raccolti e trattati, in violazione di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, lett. d), del medesimo Codice. In parziale accoglimento del ricorso, va quindi disposta, quale "misura necessaria a tutela dei diritti dell'interessato" (art. 150, comma 2, del Codice), la cancellazione dei dati che si riferiscono a tale rapporto, da apportarsi entro il 20 gennaio 2005. Entro il medesimo termine, la resistente dovr confermare al ricorrente la cancellazione di tali dati. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento e posto a carico della resistente determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto nella misura di 50 euro a carico di Crif S.p.A., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso limitatamente alla richiesta di cancellazione dei dati relativi al prestito personale accordato da Banca di Roma S.p.A il 29 febbraio 2004 ed estinto senza alcuna segnalazione di insolvenza (posizione n. 2 del report Crif del 24 settembre 2004) ed ordina alla resistente di cancellare tali dati dalla banca dati accessibile ai terzi, nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere in relazione ai restanti profili; c) determina in misura forfettaria in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 50 euro, previa parziale compensazione per giusti motivi, a carico della resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente. Roma, 28 ottobre 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |