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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 18 ottobre 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Fabrizio Tagietti nei confronti di Crif S.p.A.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; PREMESSO: Il ricorrente, i cui dati personali risultano censiti nella banca dati di Crif S.p.A., afferma di non aver ricevuto riscontro da parte di tale societ ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale si era opposto per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano contenuti nell'archivio della predetta societ, revocando il consenso. Con la medesima istanza l'interessato aveva altres chiesto la cancellazione dei dati, con attestazione dell'avvenuta comunicazione della stessa ai soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi. Ulteriori richieste erano state formulate in via subordinata. Nel ricorso proposto a questa Autorit ai sensi dell'art. 145 del Codice il ricorrente ha ribadito le proprie istanze, chiedendo altres di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento. A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 16 luglio 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la societ resistente, con nota inviata via fax il 17 settembre 2004, ha dichiarato: di aver sospeso la visibilit delle posizioni relative al ricorrente attualmente censite nella propria banca dati, "come misura adottata a scopo cautelativo, al fine di apprestare idonea tutela alle ragioni dell'interessato"; che tale misura "esclude in radice la possibilit per gli enti finanziatori aderenti alla centrale rischi di Crif di prendere conoscenza della suddetta informazione"; di non ritenere a suo avviso legittima la revoca del consenso al trattamento dei dati e di interpretare l'istanza proposta dal ricorrente alla stregua di una sostanziale opposizione per motivi legittimi; di ritenere che il ricorrente non abbia dimostrato la sussistenza di "alcuna circostanza concreta che possa assurgere a motivo legittimo di opposizione al trattamento ()"; che il trattamento in oggetto sarebbe effettuato "nel pieno rispetto dei principi di correttezza, esattezza, pertinenza e proporzionalit " previsti dall'art. 11 del Codice, in quanto le segnalazioni relative al ricorrente fanno riferimento ad un prestito finalizzato accordato da Renault Nissan Credit S.p.A., ancora in corso senza alcuna segnalazione di insolvenze (posizione n. 1 del report Crif); ad un leasing auto accordato da BN Finproget S.p.A., senza alcuna segnalazione di insolvenze (posizione n. 2 del report); ad un fido di conto accordato da Banca Popolare di Lodi S.p.A., estinto con segnalazione di rate pagate gi regolarizzate (posizione n. 3 del report). La resistente ha pertanto chiesto al Garante, in ragione dell'intervenuta sospensione della visibilit dei dati, di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, compensando tra le parti le spese del procedimento. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso consegue all'opposizione per motivi legittimi alla permanenza presso una c.d. "centrale rischi" privata di alcuni dati personali relativi al ricorrente. In ordine a tali dati, conservati nell'archivio di referenza creditizia, malgrado la pluralit delle espressioni utilizzate, le istanze proposte integrano un'unica, sostanziale domanda, caratterizzata da un'opposizione per motivi legittimi all'ulteriore trattamento dei dati presso la predetta "centrale rischi", mediante loro cancellazione per effetto dell'intervenuta revoca del consenso che nel caso di specie rappresenta, allo stato, l'unico presupposto idoneo del trattamento ai sensi degli art. 23 e 24 del Codice. Il trattamento effettuato dalla "centrale rischi" in qualit di autonomo titolare del trattamento -che, come tale, sulla base di alcuni accordi del sistema di rilevazione del rischio creditizio, ed in relazione al concreto andamento del rapporto di finanziamento monitorato dalla banca o dalla finanziaria che ha concesso il prestito, interviene sui dati personali che le sono trasmessi dagli enti segnalanti- in termini generali lecito, ma basato nella fattispecie solo sul consenso che, come detto, stato revocato. Per quanto concerne i dati relativi ad un prestito accordato da Renault Nissan Credit S.p.A. il 2 gennaio 2002 e ad un leasing auto accordato da BN Finproget S.p.A. il 3 ottobre 2001, conformemente a quanto disposto dal Garante in precedenti decisioni, va ritenuta congrua, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell'interessato e in luogo dell'integrale cancellazione, quella della sospensione temporanea della comunicazione a terzi dei dati personali del ricorrente, e della conseguente visibilit degli stessi nella predetta banca dati. Crif S.p.A., nel corso del procedimento, ha attestato di aver gi adottato tale misura nelle more dell'adozione del codice deontologico previsto in materia dall'art. 117 del Codice e da connesso, eventuale provvedimento del Garante previsto dagli art. 17 e 24, comma 1, lett. g), del medesimo Codice. Sul ricorso deve pertanto dichiararsi, per questa parte, non luogo a provvedere ai sensi dell'art. 149, comma 2, dello stesso Codice. Per quanto concerne invece i dati relativi al fido di conto accordato da Banca Popolare di Lodi il 3 ottobre 2001, dal report Crif aggiornato al 16 settembre 2004, prodotto dalla resistente in allegato alla propria nota di riscontro del 17 settembre, si desume che il ricorrente avrebbe estinto il rapporto in questione in data 31 agosto 2003, con regolarizzazione dei pregressi ritardi avvenuta da oltre dodici mesi rispetto alla data della predetta nota. Sul punto il Garante, con provvedimento generale del 31 luglio 2002 sulle c.d. "centrali rischi" private, noto alle parti e le cui motivazioni si intendono richiamate quali parti integranti della presente motivazione, ha ricordato "la necessit che i dati relativi agli eventuali inadempimenti sanati senza perdite, debiti residui o pendenze, siano cancellati dalle "centrali rischi" private, entro un anno dalla data della loro regolarizzazione, se avvenuta nel corso del finanziamento, o comunque dalla data di estinzione, anche anticipata, del rapporto (avvenuta comunque senza perdite, debiti residui o pendenze)". Alla luce di quanto sopra non pu quindi ritenersi lecita, allo stato, l'ulteriore conservazione, nella banca dati di Crif S.p.A. della segnalazione relativa al fido di conto a suo tempo concesso da Banca Popolare di Lodi S.p.A.. Pertanto, in accoglimento del ricorso, quale "misura necessaria a tutela dei diritti dell'interessato" (art. 150, comma 2, del Codice), va ordinato a Crif S.p.A. di cancellare tali dati personali dalla banca dati accessibile ai terzi, entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento, dando conferma di tale adempimento all'interessato e a questa Autorit entro la medesima data. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento e posto a carico della resistente determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto nella misura di 150 euro a carico di Crif S.p.A., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso e ordina a Crif S.p.A., quale misura necessaria a tutela dei diritti dell'interessato, la cancellazione dalla banca dati accessibile ai terzi dei dati personali relativi al fido di conto accordato da Banca Popolare di Lodi S.p.A.: b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili; c) determina in misura forfettaria in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 150 euro, previa parziale compensazione per giusti motivi, a carico della resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente. Roma, 18 ottobre 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |