Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 12 ottobre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dottor Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

esaminato il ricorso presentato da Diego Grassi

nei confronti di

Alcatel Italia S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodot;

PREMESSO:

Il ricorrente, dipendente di Alcatel Italia S.p.A., afferma di non aver ricevuto riscontro da tale societ ad una istanza formulata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996 (ora, artt. 7 e 8 del Codice), con la quale aveva chiesto conferma dell'esistenza dei dati personali che lo riguardano detenuti dalla societ (con particolare riferimento alle informazioni contenute nel proprio curriculum lavorativo) e la loro comunicazione in forma intelligibile.

Nel ricorso proposto a questa Autorit ai sensi dell'art. 145 del Codice il ricorrente ha ribadito le proprie istanze.

All'invito ad aderire spontaneamente a tali richieste, formulato da questa Autorit in data 12 luglio 2004, Alcatel Italia S.p.A ha risposto con nota anticipata via fax in data 26 luglio 2004, confermando l'esistenza di dati personali dell'interessato relativi al rapporto di lavoro in corso presso gli archivi della societ e comunicando allo stesso le sole informazioni personali contenute nel curriculum lavorativo.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento di dati personali effettuato da un datore di lavoro.

La societ resistente ha confermato l'esistenza dei dati riferiti all'interessato, mettendo a disposizione unicamente quelli riferiti al curriculum professionale dello stesso.

In relazione a tali profili deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice.

Il ricorso deve essere invece accolto in ordine alla richiesta di ottenere la comunicazione in forma intelligibile di tutti i dati personali del ricorrente, comunque detenuti dal datore di lavoro.

L'esercizio del diritto di accesso ai dati personali determina a carico del titolare del trattamento l'obbligo di comunicare all'interessato, senza ritardo ed in forma intelligibile, tutti i dati richiesti, estrapolandoli, ove necessario, da archivi, banche dati, atti o documenti che li contengano. Solo quando l'estrazione dei dati risulti particolarmente difficoltosa, l'adempimento alla richiesta di accesso pu avvenire anche tramite la modalit dell'esibizione e/o della consegna in copia della documentazione (art. 10 del Codice).

La societ resistente che, secondo quanto riferito dall'interessato, ha negato pi volte la possibilit di accedere a tali dati, non ha infatti fornito idoneo riscontro al riguardo.

La medesima societ, stando alla ricostruzione dei fatti che la resistente non ha contestato, ha seguito una condotta lesiva del diritto di accesso, rifiutandolo pi volte in ragione di asserite e non meglio precisate "disposizioni interne", dell'incompletezza dei dati o della teorizzata inesistenza del diritto stesso.

La societ resistente dovr consentire al ricorrente l'accesso a tutti i dati personali che lo riguardano, secondo le modalit sopra indicate, entro un termine che appare congruo fissare al 30 dicembre 2004.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso in ordine all'istanza volta ad ottenere la comunicazione dei dati del ricorrente comunque detenuti dal titolare del trattamento ed ordina alla resistente di comunicare gli stessi, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili.

Roma, 12 ottobre 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rodotà

Il segretario generale
Buttarelli