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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 12 ottobre 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da XY, in nome proprio e nella qualit di fratello del defunto ZY, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Beni presso il cui studio ha eletto domicilio nei confronti di Edimedia s.r.l.-TeleG; Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Giuseppe Santaniello; PREMESSO: Il ricorrente riferisce che il ggmmaaa decedeva in Roma il fratello "precipitando dal parapetto del lungotevere Sanzio, forse a causa di un malore ". Il ggmmaaaa l'emittente televisiva TeleG di Sassari (comune di origine della famiglia), nel corso del telegiornale, dava notizia dell'evento mandando anche in onda un filmato Mediaset registrato tempo prima nel corso della trasmissione "Forum" alla quale aveva partecipato la persona deceduta. Le circostanze della morte del fratello venivano riferite, a suo avviso, "oltrepassando i limiti della necessit della diffusione della notizia () violando gravemente il diritto fondamentale al rispetto della () vita privata". I familiari, che non erano stati informati della trasmissione televisiva, "diffidavano immediatamente l'emittente televisiva ad interrompere il () servizio", ritenendolo a loro avviso illecito. Successivamente, il ricorrente e i propri congiunti "chiedevano () un ristoro per le sofferenze subite, non ricevendo per alcuna risposta". Con lettera datata 6 maggio 2004 il ricorrente ha formulato un'istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale ha chiesto all'emittente televisiva "TeleG" la conferma dell'esistenza di dati personali relativi al fratello, la loro comunicazione in forma intelligibile, di conoscere l'origine degli stessi, la logica e le finalit del trattamento, di ottenere "la cancellazione/trasformazione in forma anonima/il blocco, dei dati trattati in violazione di legge", nonch l'attestazione che tali operazioni sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati "eventualmente comunicati". Non avendo ottenuto riscontro, il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice, chiedendo di "ordinare la distruzione del materiale audiovisivo del gg.mm.aa e per l'effetto sanzionare l'emittente televisiva TeleG". Il ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della controparte le spese del procedimento. All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 12 luglio 2004, la resistente ha risposto con nota inviata via fax il 28 luglio 2004 affermando che: con riferimento alle modalit del trattamento, "si trattato di un normale servizio televisivo determinato dall'importanza della notizia e della sua rilevanza nel minuscolo ambito cittadino all'interno del quale opera ()" l'emittente televisiva; "peraltro, le immagini erano gi state trasmesse da un network nazionale"; nei propri "archivi, e meno ancora nel () sistema informatico (), non esiste alcun dato relativo alla posizione personale" del de cuius. Con fax del 15 settembre 2004, il ricorrente ha contestato le deduzioni di controparte, dichiarando che: " il richiamo al "minuscolo ambito cittadino", effettuato dall'emittente televisiva, deve considerarsi errato e pretestuoso dal momento, dal momento che Sassari citt capoluogo di provincia"; peraltro, il fratello "non era n residente, n domiciliato in Sassari ormai da anni ed il suo decesso avvenuto in Roma"; "nessun procedimento per omicidio, al quale il servizio televisivo fa evidente riferimento, stato mai aperto dalla Procura di Roma"; "le immagini del filmato "Forum", mandate in onda dalla emittente televisiva TeleGi in associazione alla notizia del tragico evento, non erano mai state trasmesse da alcun network nazionale"; " inverosimile che () TeleGi non sia in possesso di alcun dato personale relativo" al fratello. Nel corso dell'audizione che si svolta in data 21 settembre 2004 il ricorrente, il quale ha consegnato una copia del filmato in questione, ha ribadito le proprie richieste chiedendo altres la rettifica dei dati personali relativi al fratello deceduto, e precisando che: "i familiari del defunto non hanno mai presentato una denuncia per omicidio, n la Procura di Roma ha mai aperto un procedimento per tale reato perch dalle indagini svolte nella immediatezza dei fatti il pm non ha ravvisato responsabilit di terzi"; "a distanza di una settimana" dal decesso del fratello "l'emittente televisiva trasmetteva la notizia e le immagini () come se si trattasse di un presunto misterioso omicidio (), dando particolari sulla vicenda volti unicamente a creare una notizia scandalistica, partendo da presupposti falsi"; "nonostante il colloquio" con il giornalista che aveva firmato il servizio, "TeleG non ha provveduto a successive smentite o rettifiche della notizia". In data 23 settembre 2004, l'Ufficio del Garante ha chiesto a TeleG di precisare se la predetta emittente televisiva conservi, ad oggi, le registrazioni audio-video del telegiornale trasmesso il gg.mm.aaaa. In proposito la resistente non ha fornito alcun riscontro. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento di dati personali relativi ad una persona deceduta, effettuato da un'emittente televisiva. Va dichiarato non luogo a provvedere, ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in ordine alle richieste volte a conoscere la logica e le finalit del trattamento effettuato. Il titolare del trattamento ha fornito un sufficiente riscontro a tali richieste, anche se solo dopo la presentazione del ricorso. Il ricorso deve essere invece accolto in riferimento alla richiesta di ottenere conferma dell'esistenza di dati personali riferiti al defunto sig. ZY, ad accedere al loro contenuto in modo intelligibile ed a conoscerne l'origine. In proposito la resistente ha fornito una risposta non esaustiva limitandosi a precisare di non detenere nei propri archivi dati relativi alla "posizione personale" dell'interessato, senza precisare, in particolare, neppure a seguito della specifica richiesta formulata da questa Autorit il 23 settembre 2004, se detiene altre informazioni personali e, specificamente, la registrazione della trasmissione televisiva in questione che contiene (come risulta dalla visione del filmato consegnato dal ricorrente), dati personali, anche sensibili, dell'interessato. Edimedia s.r.l.-Teleg dovr pertanto dare un riscontro integrale alla richiesta di accesso del ricorrente precisando, entro il 31 dicembre 2004, allo stesso e per conoscenza a questa Autorit, se i dati personali dell'interessato (detenuti anche in forma di immagini registrate) sono tuttora conservati dalla societ. In caso affermativo, tali dati dovranno essere comunicati al ricorrente entro la medesima data, dando conferma di tale adempimento a questa Autorit. La resistente dovr inoltre precisare l'origine dei medesimi dati, anche in riferimento alla provenienza dei filmati trasmessi a commento della notizia in questione. Il ricorso deve essere invece dichiarato infondato per quanto concerne le richieste di cancellazione, trasformazione in forma anonima e blocco dei dati personali dell'interessato contenuti nel filmato in questione, copia del quale stata consegnata dal ricorrente in sede di audizione. Dalla documentazione acquisita non risulta che il trattamento sia stato effettuato all'epoca in modo illecito e in violazione degli specifici limiti posti all'esercizio del diritto di cronaca dagli artt. 136 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (approvato con d.lg. n. 196/2003) e dal codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attivit giornalistica (allegato n. 1 al medesimo d.lg. n. 196/2003). Ci, con particolare riferimento all'essenzialit dell'informazione, al possibile interesse pubblico della stessa (anche in rapporto all'ambito di riferimento dell'emittente televisiva in questione), alla forma civile dell'esposizione ed alla verit (anche putativa) dei fatti esposti al momento in cui il contestato servizio televisivo venne trasmesso (gennaio 2002). Il ravvisato profilo di infondatezza non pregiudica, peraltro, in alcun modo, in rapporto ad eventuali informazioni risultate poi inesatte o erronee, l'esercizio del diritto di rettifica in applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali (art. 7 del Codice; art. 4 del predetto codice deontologico), nonch in base all'art. 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Tale ammontare posto in misura pari a 150 euro a carico della resistente, previa parziale compensazione ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al riscontro fornito dopo la presentazione del ricorso. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso, nei termini di cui in motivazione, in ordine alla richiesta dell'interessato volta ad ottenere conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, ad accedere al loro contenuto in modo intelligibile e a conoscerne l'origine, e ordina alla resistente di adempiervi nei termini di cui in motivazione; b) dichiara infondato il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione, trasformazione in forma anonima e blocco dei dati personali dell'interessato; c) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di conoscere la logica e le finalit del trattamento; d) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 150 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente. Roma, 12 ottobre 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |