Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 11 ottobre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Vincenzo Zavoianni rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Romito presso il cui studio ha eletto domicilio;

nei confronti di

Banca Monte Paschi di Siena S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad una richiesta formulata nei confronti di Banca Monte Paschi di Siena S.p.A., con la quale aveva chiesto conferma dell'esistenza di alcuni dati che lo riguardano riferiti ad una determinata operazione di investimento per complessivi 45.000,00 euro e di ottenere comunicazione in forma intelligibile di ogni dato personale ad essa connessa, anche se inserito in documenti collegati, nonch della relativa origine.

Nel ricorso proposto a questa Autorit il ricorrente ha ribadito le proprie richieste.

All'invito ad aderire formulato da questa Autorit, ai sensi dell'art. 149 del Codice, in data 1 giugno 2004, la societ resistente non ha inizialmente fornito alcun riscontro.

Con fax inviato il 4 luglio 2004, Banca Monte Paschi di Siena S.p.A., successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, ha inviato copia della documentazione contenente i dati personali richiesti in relazione al complessivo investimento per un totale di 45.225,84 euro, da cui desumibile l'origine dei dati. La banca ha inoltre precisato che gli ordini di acquisto relativi a due operazioni in titoli specificatamente individuate sono stati presumibilmente smarriti. La stessa ha poi dichiarato la propria disponibilit, indicando un referente per ulteriori istanze concernenti vari altri rapporti precedenti con la banca stessa.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne la richiesta di accesso a dati personali detenuti da un istituto di credito.

La richiesta formulata dal ricorrente pu essere presa utilmente in considerazione esclusivamente quale richiesta di accesso ai dati personali riferiti all'interessato che siano conservati dal titolare del trattamento in qualsiasi forma, anzich come richiesta di ottenere necessariamente copia dei documenti i cui i medesimi dati siano contenuti.

L'art. 10 del Codice, relativo alle modalit di riscontro da parte del titolare del trattamento ad un'istanza di accesso inviata ai sensi dell'art. 7 del medesimo Codice, non prevede il necessario rilascio di copie di atti e documenti in quanto obbliga, pi precisamente, il titolare o il responsabile del trattamento ad estrarre dai propri archivi tutte le informazioni che riguardano il richiedente e a riferirle a quest'ultimo con modalit idonee a rendere i dati agevolmente comprensibili e, se richiesto, trasponendole su supporto cartaceo o informatico.

L'accesso, quindi, non obbliga ad esibire ogni documento dal quale possono essere estrapolati i dati personali. Solo quando insorgano particolari difficolt obiettive ad estrarre i dati e a trasporli su tali supporti, anche in ragione della quantit, qualit e dislocazione dei dati richiesti all'interno di documenti, e non sia parimenti possibile la loro trasmissione per via telematica, il titolare pu riscontrare la richiesta dell'interessato permettendo allo stesso di visionare gli atti e documenti contenenti i dati che lo riguardano e di estrarre copia degli stessi.

La banca resistente, sia pure solo dopo la presentazione del ricorso, ha fornito nel corso del procedimento un sufficiente riscontro a tutte le istanze dell'interessato comunicando le informazioni e i dati richiesti, ad esclusione di quelli relativi a due ordini di acquisto che ha dichiarato di non poter pi reperire in quanto presumibilmente smarriti.

Sulla base delle dichiarazioni rilasciate dal titolare del trattamento, della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del medesimo Codice.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

dichiara non luogo a provvedere sul ricorso.

Roma, 11 ottobre 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Santaniello

Il segretario generale
Buttarelli