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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 11 ottobre 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da XY nei confronti di Lega navale italiana, sezione di WS, in persona del presidente sig. Enrico Totaro; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Stefano Rodot; PREMESSO: Il ricorrente, gi presidente della Lega navale italiana-sezione di WS, nell'ambito di un procedimento disciplinare avviato a suo carico, ha appreso dell'esistenza di alcune fotocopie di assegni (riportanti anche tutte le girate riportate sul retro) che lo stesso aveva sottoscritto quale presidente pro-tempore della sezione medesima. Ritenendo che tali fotocopie fossero state acquisite in modo illecito (dal momento che l'istituto bancario che ne avrebbe rilasciato copia aveva dichiarato, a seguito di specifica richiesta, di aver oscurato le girate sul retro degli stessi), aveva chiesto ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice al sig. Enrico Totaro, nella qualit di attuale presidente della Lega navale italiana-sezione di WS, di conoscere le finalit, le modalit e la logica del trattamento dei dati personali che lo riguardano contenuti nelle citate fotocopie. Ritenendo insufficiente il riscontro ottenuto (con il quale il sig. Totaro dichiarava che la finalit era legata alla necessit per l'ente di verificare l'effettiva utilizzazione degli assegni tratti su un conto corrente intestato alla citata sezione della Lega navale), il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 145 s. del Codice. All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 4 giugno 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, l'ente resistente, con nota pervenuta il 29 giugno 2004, ha risposto confermando quanto gi comunicato e aggiungendo che le copie degli assegni erano state chieste "formalmente e per iscritto alla banca e da questa rilasciate ed assunte al protocollo in entrata" della Lega navale italiana-sezione di WS; i dati relativi all'interessato sarebbero stati utilizzati "in seno al procedimento disciplinare che, ai sensi del regolamento della Lega, deve obbligatoriamente precedere iniziative rivolte all'autorit giudiziaria" (procedimento ancora in corso). Nell'audizione del 6 luglio 2004, e con memoria datata 23 settembre 2004, il ricorrente ha eccepito la liceit del trattamento effettuato e ha chiesto al Garante di applicare le sanzioni di cui all'art. 162 del Codice, nonch di disporre il ritiro degli atti illecitamente trattati ponendo a carico del resistente le spese sostenute per il procedimento. Con memoria pervenuta il 9 settembre 2004, successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso disposta ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, l'ente resistente ha illustrato nel dettaglio i fatti che avrebbero originato il procedimento disciplinare nell'ambito del quale sono stati trattati i dati personali del ricorrente. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato nell'ambito di un procedimento disciplinare, da un ente pubblico che, contrariamente a deduzioni formulate in atti , quale ente nel suo complesso, il "titolare del trattamento", che non va quindi ravvisato, nel caso di specie, in alcuna delle persone fisiche sopra menzionate. Il ricorso inammissibile in ordine alla richiesta di conoscere la logica del trattamento. Tale richiesta, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. c), del Codice, pu essere avanzata solo nel caso in cui il trattamento sia effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; circostanza, questa, che non stata dedotta nel ricorso, che risultava di fatto gi esclusa antecedentemente al ricorso medesimo (in relazione agli elementi conosciuti dall'interessato) e che non risulta comunque essersi verificata nel caso di specie (dalla documentazione in atti risulta infatti che il trattamento effettuato dal titolare del trattamento stato esclusivamente cartaceo). Parimenti inammissibili sono le ulteriori istanze, relative all'adozione di sanzioni ed alla richiesta di "ritiro" della documentazione che il ricorrente ritiene illecitamente trattata. Tali istanze (peraltro avanzate solo nel corso dell'istruttoria del procedimento e non contemplate nella previa istanza inoltrata al titolare del trattamento ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice) non sono infatti riconducibili agli specifici diritti tutelati dall'art. 7 del Codice esercitabili nella specifica procedura di ricorso ex artt. 145 e ss. In ordine alle richieste formulate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, l'ente resistente, nella persona del presidente della sezione di WS, ha completato il riscontro fornito all'interessato prima della presentazione del ricorso, con particolare riferimento alle finalit e alle modalit del contestato trattamento. Per questa parte va quindi dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice. L'Autorit si riserva di verificare sulla base di un autonomo procedimento e nell'ambito di un distinto procedimento alcuni profili relativi alla liceit del trattamento, con particolare riferimento all'obbligo di informativa. Sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di conoscere le finalit e le modalit del trattamento; b) dichiara inammissibile il ricorso per quanto attiene alle altre richieste; c) dichiara compensate le spese tra le parti. Roma, 11 ottobre 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |