Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 11 ottobre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Gaetano Sangrigoli

nei confronti di

Ge Capital servizi finanziari S.p.A. e Assilea-Associazione italiana Leasing;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

PREMESSO:

Il ricorrente, il quale, in data 25 ottobre 2000, aveva stipulato con Ge Capital servizi finanziari S.p.A. un contratto di locazione finanziaria per l'utilizzo di un'autovettura (in seguito estinto con il riscatto della stessa), ha appreso di essere stato segnalato dalla predetta finanziaria nella Banca dati centrale rischi (BDCR) gestita da Assilea-Associazione italiana Leasing, dove i suoi dati risulterebbero conservati con la dicitura "contratto estinto da contenzioso". L'interessato ha contestato la suddetta informazione sostenendo:

      di aver integralmente assolto alle proprie obbligazioni di pagamento, seppur con qualche lieve ritardo dovuto a difficolt legate alla variazione della banca domiciliataria del r.i.d.;

      che nessun "contenzioso" sarebbe mai insorto tra le parti.

L'interessato ha successivamente rivolto nei confronti di Ge Capital servizi finanziari S.p.A. un'istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale ha chiesto di cancellare la segnalazione contestata e, in subordine, di rettificarla eliminando il riferimento al "contenzioso", revocando nella nota datata 14 aprile 2004 il consenso all'ulteriore trattamento dei dati che lo riguardano. Parimenti, l'interessato ha rivolto nei confronti di Assilea-Associazione italiana Leasing un'istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale ha chiesto di sospendere la visibilit dei dati contestati nelle more della verifica della loro esattezza e di procedere comunque alla loro cancellazione all'esito del controllo.

Ritenendo inadeguati i riscontri, l'interessato ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 145 del Codice nei confronti di entrambi i soggetti citati con il quale ha chiesto, in via preliminare, il "blocco temporaneo della visibilit dei dati" contestati, la successiva cancellazione degli stessi in quanto trattati, a suo avviso, in violazione di legge e, in via subordinata, "la rettifica dei dati relativi alle modalit di estinzione del credito". L'interessato ha anche chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico delle controparti.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit il 1giugno 2004, Assilea-Associazione italiana Leasing, con nota anticipata via fax il 24 giugno 2004, ha affermato:

      che la stessa, "in quanto titolare del trattamento relativo alla Banca dati centrale rischi (BDCR-Assilea), non responsabile della esattezza dei dati nella stessa inseriti, n pu disporre direttamente della loro eventuale cancellazione", rientrando tale operazione nelle facolt esclusive delle societ associate partecipanti al servizio di centralizzazione;

      che, avendo ricevuto conferma da Ge Capital servizi finanziari S.p.A. dell'esattezza dei dati censiti in relazione al ricorrente, non pu aderire alla richiesta di blocco temporaneo e di cancellazione dei dati, che ritiene lecitamente trattati; ci, anche in considerazione della "loro indisponibilit da parte del titolare del trattamento";

      che, in ogni caso, risultando il contratto estinto senza residue pendenze soltanto nel dicembre 2003, i dati allo stesso relativi "saranno conservati per soli 12 mesi a partire dalla suddetta data, dopo di che saranno automaticamente cancellati".

Con nota anticipata via fax il 25 giugno 2004, Ge Capital servizi finanziari S.p.A. ha sostenuto che:

      a seguito dei ripetuti ritardi nel pagamento delle rate -che avrebbero comportato addirittura l'intervento di societ di recupero crediti esterne- con raccomandata a.r. del 30 settembre 2003, ha risolto il contratto in questione, "ponendolo quindi in contenzioso", ed ha chiesto la restituzione dell'autovettura che ne formava oggetto;

      successivamente, a seguito della volont manifestata dall'avv. Sangrigoli di voler acquistare l'autoveicolo, "ha provveduto a rimetterlo nei termini per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto del predetto bene, previa corresponsione di tutto quanto risultasse a suo debito";

      "a seguito di tale pagamento", avvenuto solo nel dicembre 2003, la societ "ha quindi aggiornato la relativa posizione del ricorrente nella BDCR Assilea come "contratto estinto da contenzioso", considerato che la estinzione della posizione debitoria del ricorrente avvenuta solo dopo il contenzioso scaturente dalla risoluzione del contratto a seguito dell'apposito accordo contenuto nella scrittura privata di rimessione nei termini";

      avendo comunicato alla BDCR di Assilea dati esatti ed aggiornati, che sono trattati in virt di consenso informato manifestato dal ricorrente, ritiene di non poter aderire alla richiesta di blocco temporaneo e di cancellazione dei dati in quanto gli stessi, ad avviso della resistente, non sono trattati in violazione di legge;

      i dati del ricorrente saranno conservati per dodici mesi dall'estinzione del contratto senza residue pendenze, di fatto avvenuta solo nel dicembre 2003.

Con successive memorie inviate entrambe il 28 giugno 2004 sia Ge Capital servizi finanziari S.p.A., sia Assilea-Associazione italiana Leasing si sono richiamate ai precedenti atti difensivi. In particolare, quest'ultima ha precisato che il dato censito nella propria banca dati non indicherebbe che il contratto "in contenzioso", ma che, al contrario, risulta "estinto da contenzioso": ci significherebbe, ad avviso della resistente, che il rapporto pur se "entrato in contenzioso" stato successivamente estinto con soddisfazione delle ragioni creditorie. In relazione al ricorrente, pertanto, ad oggi nella predetta banca dati viene indicato "solo il rapporto iniziale" e nessun credito pendente.

Con memorie anticipate via fax il 28 giugno e il 30 giugno 2004 il ricorrente ha contestato le asserzioni formulate dalle controparti ed ha insistito per l'accoglimento delle proprie richieste.

Con note entrambe anticipate via fax il 27 luglio 2004, Ge Capital servizi finanziari S.p.A. ed Assilea-Associazione italiana Leasing hanno dichiarato che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la posizione debitoria a suo carico stata estinta soltanto nel dicembre 2003 e non nel novembre 2003. La visualizzazione dei dati contestati pertanto "sar cancellata dopo dodici mesi, ossia con la banca dati di dicembre 2004 visibile solo dal febbraio 2005".

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato da una societ finanziaria e da una c.d. "centrale rischi" privata in relazione ad un contratto di locazione finanziaria.

Le diverse istanze avanzate dal ricorrente in sede di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice, e riproposte in sede di ricorso, vanno qualificate alla stregua di un'opposizione per motivi legittimi al trattamento dei dati relativi all'estinzione del contratto a seguito di pagamento integrale di quanto dovuto.

L'opposizione deve intendersi riferita solo alla comunicazione di tali dati da parte di Ge Capital servizi finanziari S.p.A. ad Assilea-Associazione italiana Leasing ed al successivo trattamento degli stessi nella banca dati gestita dalla medesima Assilea-Associazione italiana Leasing e resa disponibile a terzi.

Le operazioni di trattamento in questione sono in termini generali lecite, ma, nel caso di specie, sono basate solo sul consenso dell'interessato, che stato revocato espressamente.

Il ricorso deve essere pertanto accolto.

Quale misura idonea a tutela dei diritti dell'interessato, ai sensi dell'articolo 150, comma 2, del Codice, va in questa sede disposta nei confronti di Assilea-Associazione italiana Leasing la sospensione temporanea della visibilit dei dati personali riguardanti il rapporto di locazione finanziaria in questione, nella banca dati della centrale rischi dalla stessa gestita, a decorrere dalla data della notificazione del presente provvedimento. Ci, nelle more dell'entrata in vigore del codice deontologico, di prossima adozione, previsto in materia dall'art. 117 del Codice e da connesso, eventuale provvedimento del Garante previsto dagli art. 17 e 24, comma 1, lett. g), del medesimo Codice.

Parimenti, con effetto immediato a decorrere dalla data della ricezione della presente decisione Ge Capital servizi finanziari S.p.A. dovr interrompere la comunicazione alla predetta banca dati gestita da Assilea-Associazione italiana Leasing delle informazioni concernenti il rapporto contrattuale in questione.

Entrambe le resistenti dovranno poi dare conferma a quest'Autorit ed all'interessato dell'avvenuto adempimento della presente decisione entro 30 giorni dalla ricezione del presente provvedimento.

Sulla base di un autonomo provvedimento e nell'ambito di un distinto procedimento ai sensi dell'art. 154, comma 1, del Codice, quest'Autorit verificher infine le modalit di aggiornamento dei flussi di dati tra le resistenti medesime, in relazione ai principi di cui al noto provvedimento generale del Garante del 31 luglio 2002 e alle disposizioni di cui all'emanando codice deontologico.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese fra le parti.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina alle resistenti di sospendere la visibilit dei dati personali del ricorrente nella banca dati gestita da Assilea-Associazione italiana Leasing, nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara compensate le spese fra le parti.

Roma, 11 ottobre 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Santaniello

Il segretario generale
Buttarelli