|
Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 11 ottobre 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Sergio Grappone e Assunta Carbonara nei confronti di Crif S.p.A.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali; Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Stefano Rodot; PREMESSO: I ricorrenti affermano di non avere ottenuto riscontro a due distinte istanze ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con le quali il Sig. Grappone aveva sollecitato a Crif S.p.A. unicamente la cancellazione dei dati personali allo stesso riferiti, mentre la Sig.a Carbonara aveva formulato alla medesima societ la sola richiesta di ricevere conferma dell'esistenza di dati che riguardano la ricorrente stessa e il proprio marito. Ci, in entrambi i casi, con riferimento ad un finanziamento erogato da Unicredit Banca S.p.A. (gi Credito Italiano S.p.A.) che, nonostante alcuni ritardi nei pagamenti, sarebbe stato estinto con integrale soddisfacimento di ogni residua pendenza. Con il ricorso, presentato congiuntamente ai sensi dell'art. 145 del Codice, gli interessati hanno chiesto al Garante di ordinare la cancellazione dei dati che li riguardano dall'archivio di Crif S.p.A. e di attestare che l'operazione di cancellazione stata portata a conoscenza dei soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi; non stata invece riproposta l'istanza di conferma dell'esistenza dei dati. All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 12 luglio 2004, Crif S.p.A., con nota inviata via fax il 26 luglio 2004, ha risposto comunicando di aver cancellato i dati contestati che allo stato non sono pi censiti nel sistema di referenza creditizia della societ, formulando alcune osservazioni in ordine alle modalit con cui i partecipanti al sistema sono messi sostanzialmente a conoscenza dell'avvenuta rimozione delle informazioni dapprima censite in banca dati. La resistente ha quindi chiesto che il Garante dichiari non luogo a provvedere sul ricorso. Con memoria inviata il 16 settembre 2004 i ricorrenti, nell'eccepire la tardivit del riscontro fornito da Crif S.p.A., hanno chiesto che le spese del procedimento siano poste a carico della controparte. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sulle sole richieste di cancellare dati personali presso una c.d. "centrale rischi" privata e di attestare tale cancellazione. In ordine alla richiesta di cancellazione dei dati formulata dal Sig. Grappone va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito al riguardo adeguato riscontro. Nel corso del procedimento, la resistente ha infatti comunicato, con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di aver cancellato la segnalazione contestata con riguardo ad entrambi i ricorrenti. Va invece dichiarata inammissibile la richiesta formulata dal sig. Grappone di attestare che l'operazione di cancellazione stata portata a conoscenza dei soggetti cui i dati sono stati comunicati. Tale richiesta non era stata formulata nella previa istanza proposta dal medesimo interessato ai sensi dell'art. 7 del Codice. In ordine alle richieste di cancellazione e di relativa attestazione formulate dalla Sig.a Carbonara, il ricorso parimenti inammissibile essendo state tali istanze formulate per la prima volta solo in sede di ricorso, anzich nell'interpello ex art. 8 del Codice previamente inoltrato al titolare del trattamento. Dalla documentazione in atti emerge infatti che l'istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice inviata dalla ricorrente a Crif S.p.A. non conteneva una richiesta di cancellazione (e di relativa attestazione) che pure la resistente ha attestato poi di aver effettuato anche con riguardo alla ricorrente. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare, da liquidare direttamente al solo sig. Grappone, posto in misura pari a 100 euro a carico del titolare del trattamento, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al tipo di riscontro fornito. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) dichiara non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati formulata dal Sig. Grappone; b) dichiara inammissibile il ricorso in ordine alla richiesta di cancellazione dei dati formulata dalla Sig.a Carbonara; c) dichiara inammissibile il ricorso in relazione alla richiesta di attestazione formulata dai ricorrenti; d) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 100 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del Sig. Grappone. Roma, 11 ottobre 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |