Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 7 ottobre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Giovanni Milazzo

nei confronti di

Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodot;

PREMESSO:

Il ricorrente, i cui dati personali risultano censiti nella banca dati di Crif S.p.A., afferma di non aver ricevuto riscontro da parte di tale societ ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale si era opposto per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano relativi ad un rapporto di finanziamento, revocando il consenso.

Con la medesima istanza l'interessato aveva altres chiesto la cancellazione dei dati, con attestazione dell'avvenuta comunicazione della stessa ai soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi. Ulteriori richieste erano state formulate in via subordinata.

Nel ricorso proposto a questa Autorit ai sensi dell'art. 145 del Codice il ricorrente ha ribadito le proprie istanze, chiedendo altres di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento.

A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 12 luglio 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la societ resistente, con nota inviata via fax il 26 luglio 2004, ha dichiarato:

      di aver sospeso la visibilit dell'unica posizione relativa al ricorrente attualmente censita nella propria banca dati, "come misura adottata a scopo cautelativo, al fine di apprestare idonea tutela alle ragioni dell'interessato";

      che tale misura "esclude in radice la possibilit per gli enti finanziatori aderenti alla centrale rischi di Crif di prendere conoscenza della suddetta informazione"; 

      di non ritenere a suo avviso legittima la revoca del consenso al trattamento dei dati e di interpretare l'istanza proposta dal ricorrente alla stregua di una sostanziale opposizione per motivi legittimi;

      di ritenere che il ricorrente non abbia dimostrato la sussistenza di "alcuna circostanza concreta che possa assurgere a motivo legittimo di opposizione al trattamento ()";

      che il trattamento in oggetto sarebbe effettuato "nel pieno rispetto dei principi di correttezza, esattezza, pertinenza e proporzionalit " previsti dall'art. 11 del Codice, in quanto la segnalazione relativa al ricorrente fa riferimento ad una cessione del quinto estinta nel gennaio 2004 "per la quale appare ancora congrua la conservazione alla luce del principio di proporzionalit di trattamento".

La resistente ha pertanto chiesto al Garante, in ragione dell'intervenuta sospensione della visibilit dei dati, di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, compensando tra le parti le spese del procedimento.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso consegue all'opposizione per motivi legittimi alla permanenza presso una c.d. "centrale rischi" privata di alcuni dati personali relativi al ricorrente.

Per quanto riguarda i dati relativi al predetto finanziamento conservati nell'archivio di referenza creditizia, malgrado la pluralit delle espressioni utilizzate, le istanze proposte integrano un'unica, sostanziale domanda, caratterizzata da un'opposizione per motivi legittimi all'ulteriore trattamento dei dati presso la predetta "centrale rischi", mediante loro cancellazione per effetto dell'intervenuta revoca del consenso che nel caso di specie rappresenta, allo stato, l'unico presupposto idoneo del trattamento ai sensi degli art. 23 e 24 del Codice.

Il trattamento effettuato dalla "centrale rischi" in qualit di autonomo titolare del trattamento -che, come tale, sulla base di alcuni accordi del sistema di rilevazione del rischio creditizio, ed in relazione al concreto andamento del rapporto di finanziamento monitorato dalla banca o dalla finanziaria che ha concesso il prestito, interviene sui dati personali che le sono trasmessi dagli enti segnalanti- in termini generali lecito, ma basato nella fattispecie solo sul consenso che, come detto, stato revocato.

In ordine alla richiesta di cancellazione dei dati il ricorso fondato e deve essere accolto. Tali dati personali sono relativi ad rapporto di finanziamento estinto il 16 gennaio 2004, nel corso del quale non si verificato alcun ritardo o contestazione nei pagamenti; il consenso al trattamento dei correlativi dati personali stato espressamente revocato.

In accoglimento del ricorso va disposta, quale "misura necessaria a tutela dei diritti dell'interessato" (art. 150, comma 2, del Codice), la cancellazione dei dati che si riferiscono al finanziamento in questione, da effettuarsi entro il 30 novembre 2004 con la conferma di cui in dispositivo.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 150 euro a carico del titolare del trattamento, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto del riscontro fornito.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) accoglie il ricorso e ordina alla resistente, ai sensi dell'art. 150, comma 2, del Codice la cancellazione dei dati che riguardano il ricorrente dalla banca dati accessibile a terzi, entro la data del 30 novembre 2004, dando conferma a questa Autorit ed all'interessato entro lo stesso termine dell'avvenuto adempimento;

b) determina in misura forfettaria in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 150 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 7 ottobre 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rodotà

Il segretario generale
Buttarelli