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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 7 ottobre 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Bruna Cuozzo, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Prosperi presso il cui studio ha eletto domicilio nei confronti di Deutsche Bank S.p.A.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Giuseppe Santaniello; PREMESSO: L'interessata afferma di aver ricevuto per posta ordinaria corrispondenza pubblicitaria non richiesta (relativa al finanziamento "FormulaFedelt " offerto da Prestitempo del gruppo Deutsche Bank) da parte del predetto istituto di credito. Con un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice l'interessata aveva chiesto la conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano, la comunicazione in forma intelligibile degli stessi e della loro origine. L'interessata con la medesima istanza si era, altres, opposta al trattamento dei dati che la riguardano a fini promozionali e/o commerciali. Non avendo ricevuto riscontro, l'interessata ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 145 e s. del Codice con il quale ha anche chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento. All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 25 maggio 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la societ resistente ha risposto con nota inviata via fax l'11 giugno 2004, confermando alla ricorrente l'esistenza dei dati personali detenuti di cui ha dato comunicazione anche in relazione alla loro origine, mediante allegazione di copia di un contratto di finanziamento dalla stessa sottoscritto. Questa Autorit, dopo aver disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso, ha richiesto al predetto titolare del trattamento copia del contratto di finanziamento sottoscritto dalla ricorrente, comprensiva di informativa e della documentazione concernente il trattamento dei dati personali. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali effettuato da un istituto di credito attraverso l'invio di corrispondenza per finalit pubblicitarie. Deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice in ordine alle richieste volte ad ottenere la conferma dell'esistenza di dati personali della ricorrente, la comunicazione in forma intelligibile degli stessi e della loro origine, avendo la resistente fornito in proposito un sufficiente riscontro. Il ricorso deve essere invece accolto in relazione all'opposizione, legittimamente manifestata dall'interessata, al trattamento dei dati che la riguardano per finalit pubblicitarie. In proposito, la resistente non ha fornito riscontro n a seguito dell'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, n a seguito della presentazione del ricorso. La stessa dovr astenersi dall'ulteriore utilizzo dei dati personali riferiti alla ricorrente per le predette finalit, a decorrere dalla data di ricezione del presente provvedimento. Deutsche Bank S.p.A. dovr confermare all'interessata e a quest'Autorit, entro il 30 novembre 2004, di aver adeguatamente ottemperato alla richiesta dell'interessata di non ricevere pi messaggi pubblicitari dalla banca. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso. Tale ammontare posto a carico di Deutsche Bank S.p.A nella misura di euro 150, previa compensazione della restante parte, ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato, sia pure tardivamente ed in modo incompleto, dalla resistente. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso in ordine all'opposizione al trattamento dei dati a fini promozionali e/o commerciali e ordina alla societ resistente di ottemperare a tale richiesta, nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle restanti richieste; c) determina nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 150 euro a carico di Deutsche Bank S.p.A., la quale dovr liquidarli direttamente a favore della ricorrente. Roma, 7 ottobre 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |