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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 7 ottobre 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Giuseppe Pierro nei confronti di Unicredit Banca S.p.A.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Gaetano Rasi; PREMESSO: Il ricorrente, lamentando l'invio di materiale pubblicitario al proprio domicilio, ha inviato un'istanza ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale ha chiesto a Unicredit Banca S.p.A. la comunicazione in forma intelligibile dei dati che lo riguardano, di conoscere le finalit e le modalit del trattamento, nonch gli estremi identificativi del responsabile del trattamento. L'interessato si anche opposto al trattamento dei dati a fini di comunicazione commerciale e di invio di materiale pubblicitario. Non avendo ricevuto riscontro, il ricorrente ha presentato ricorso ai sensi dell'art. 145 del Codice con il quale ha ribadito le proprie richieste ed ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento. All'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 2 luglio 2004, Unicredit Banca S.p.A., con nota inviata via fax il 15 luglio 2004, ha precisato di aver dato riscontro alle richieste del ricorrente con nota del 25 giugno 2004. Con tale nota la banca ha comunicato all'interessato i dati che la riguardano conservati in relazione ai rapporti intercorsi. Inoltre, la banca ha precisato che: tali informazioni, trattate "per finalit connesse con la gestione" dei predetti rapporti, sono conservate all'interno di banche dati e "sono attualmente oggetto del solo trattamento di conservazione decennale dall'estinzione previsto dalla legge"; "l'elenco dei responsabili interni consultabile nel sito www.unicreditbanca.it alla sezione Privacy"; in relazione all'opposizione al trattamento per finalit di invio di materiale promozionale manifestata dal ricorrente, ha provveduto "a fare aggiornare il consenso al trattamento dei () dati personali come richiesto". Con fax del 15 luglio 2004 il ricorrente, nel rilevare la tardivit del riscontro, ha lamentato che la resistente non avrebbe fornito prova del consenso "all'invio di materiale promozionale con finalit promozionali"; inoltre, la resistente non avrebbe comunicato gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, limitandosi ad invitare l'interessato a consultare il sito Internet della banca. Infine, il ricorrente ha ribadito la richiesta concernente le spese. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso verte sul trattamento di dati personali effettuato da un istituto di credito. In ordine alla richiesta di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento, il ricorso deve essere accolto, non avendo sul punto la banca resistente fornito idoneo riscontro. In presenza di una specifica richiesta dell'interessato di conoscere il/i responsabile/i del trattamento designato/i ai sensi dell'art. 29 del Codice, il titolare del trattamento che abbia designato uno o pi responsabili non pu limitarsi a rinviare l'interessato a consultare il sito Internet della societ, ma deve piuttosto indicarne specificamente gli estremi identificativi. Unicredit Banca S.p.A. dovr integrare il riscontro fornito comunicando all'interessato, entro il 30 novembre 2004, gli estremi identificativi del/i responsabile/i, dando comunicazione entro la medesima data a questa Autorit dell'avvenuto adempimento. In ordine all'opposizione al trattamento dei dati per scopi pubblicitari, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito al riguardo un riscontro idoneo, attestando con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante"), di adeguarsi alla volont espressa in ordine al futuro invio di comunicazioni commerciali. In ordine alle restanti richieste formulate dal ricorrente, va parimenti dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso avendo la banca resistente fornito al riguardo sufficiente riscontro. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 100 euro a carico del titolare del trattamento, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al tipo di riscontro fornito. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso in ordine alla richiesta di conoscere il/i responsabile/i del trattamento eventualmente designati e ordina alla resistente di corrispondere a tale richiesta nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in relazione alle restanti richieste; c) determina in misura forfettaria in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone in misura pari a 100 euro, previa compensazione per giusti motivi della residua parte, a carico della resistente, la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente. Roma, 7 ottobre 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |