Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 4 ottobre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Nevicella Della Fera

nei confronti di

Banca di credito cooperativo di Altavilla Silentina e Calabritto s.c. a r.l.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Stefano Rodot;

PREMESSO:

La ricorrente afferma di non aver ottenuto positivo riscontro ad un'istanza con la quale, in considerazione del proprio interesse di "erede () dei propri genitori Della Fera Mariangela () e Della Fera Angelo Michele", aveva chiesto a Banca di credito cooperativo di Altavilla Silentina e Calabritto s.c. a r.l. di accedere "alla documentazione relativa ai rapporti di conto, in particolare libretti di risparmio intrattenuti" dai defunti con la predetta banca, "anche in cointestazione con i sig.ri Della Fera Gerardo e Della Fera Antonia".

Con nota in data 19 marzo 2004 la banca aveva chiesto di precisare l'arco temporale cui doveva intendersi riferita la richiesta, informando l'interessata di non poter evadere la "richiesta di documentazione che riguarda rapporti cointestati", "per ragioni di privacy".

Con nota in data 2 aprile 2004 l'interessata, nel circoscrivere al periodo "1 gennaio 2000-aprile 2004" la richiesta gi proposta, aveva contestato le affermazioni della banca facendo riferimento ad una decisione del Garante in tema di accesso ai dati personali di persone defunte. Ad avviso dell'interessata, l'erede avrebbe diritto di accedere a tutti i dati personali detenuti da una banca in relazione a rapporti intrattenuti dal de cuius. Ci, nel caso di rapporti bancari cointestati, "anche attraverso il chiaro richiamo alle generalit dei cointestatari () (dati che lo stesso de cuius avrebbe avuto a suo tempo il diritto di conoscere)".

Nel ricorso proposto ai sensi dell'art. 145 del Codice la ricorrente ha ribadito la propria richiesta di accesso ed ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento.

All'invito ad aderire alle predette richieste formulato da quest'Autorit il 12 luglio 2004, Banca di credito cooperativo di Altavilla Silentina e Calabritto s.c. a r.l., con nota anticipata via fax il 30 luglio 2004, ha dichiarato di aver trasmesso in pari data alla ricorrente la documentazione richiesta.

Con nota in data 18 agosto 2004 la ricorrente ha inoltrato alla banca una nuova e dettagliata richiesta di documentazione relativa ad alcuni rapporti intestati ai defunti genitori, ritenuta "indispensabile per la determinazione dell'asse ereditario relativo alle successioni" nei confronti delle predette persone defunte.

Con nota in data 7 settembre 2004 la ricorrente ha informato la banca di aver pagato la somma di euro 108,36 da essa richiesta il 30 luglio 2004 per il "costo di ricerca della documentazione prodotta". Con la medesima nota la ricorrente ha rinnovato la richiesta di ulteriore documentazione inoltrata del 18 agosto 2004.

Nell'audizione tenutasi il 17 settembre 2004 presso quest'Autorit, la ricorrente ha ribadito "la richiesta di conoscere i dati relativi alle movimentazioni bancarie indicate nella nota del 18 agosto 2004" alla quale, alla data dell'audizione medesima, la banca resistente non aveva ancora fornito riscontro. La ricorrente ha precisato di essere stata costretta ad effettuare tale richiesta avendo tra l'altro scoperto, attraverso la documentazione prodotta dalla banca nel corso del procedimento, che successivamente al decesso della propria madre era stato prelevato contante dal deposito a risparmio intestato esclusivamente a quest'ultima. In particolare, la ricorrente ha chiesto di conoscere il nominativo di chi ha effettuato tale operazione.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne una richiesta di accesso a dati personali di due persone decedute trattati da un istituto di credito, formulata da un erede ricorrente.

Dalla documentazione in atti si evince che le istanze formulate inizialmente come generica richiesta di documentazione bancaria sono state successivamente precisate facendo pi specifico riferimento al solo diritto di accesso a dati personali ai sensi dell'art. 7 del Codice.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Codice, i diritti di cui al medesimo art. 7, tra cui il diritto di accesso, se "riferiti ai dati personali concernenti persone decedute", possono essere esercitati da "chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni meritevoli di protezione". In base a tale disposizione l'interessata, nella dichiarata qualit di erede e discendente dei defunti, ha titolo ad accedere ai dati personali degli stessi.

Il ricorso per questo aspetto fondato e deve essere quindi accolta la richiesta dell'interessata di accedere, ai sensi delle citate disposizioni, a tutti i dati personali riferiti ai defunti sig.ri Angelo Michele e Mariangela Della Fera, contenuti in atti e documenti attualmente conservati dalla resistente in virt dei rapporti contrattuali gi posti in essere dai defunti.

Nel fornire tale riscontro la resistente dovr tener conto che l'art. 7 del Codice non prevede il necessario rilascio di copie di atti e documenti in quanto obbliga, pi precisamente, il titolare o il responsabile del trattamento ad estrarre dai propri archivi e documenti le informazioni personali oggetto di richiesta, conservate su supporto cartaceo e informatico, e a comunicarle al soggetto istante con modalit idonee a rendere tali dati agevolmente comprensibili.

Solo quando insorgano reali difficolt obiettive ad estrarre tali dati e a trasporli su tali supporti, anche in ragione della quantit, qualit e dislocazione dei dati richiesti all'interno di documenti, e non sia parimenti possibile la loro trasmissione per via telematica, la resistente potr riscontrare la richiesta permettendo alla controparte non solo di visionare gli atti ed i documenti contenenti i dati personali che riguardano i defunti, ma anche di estrarre copia degli stessi (art. 10, comma 4, del Codice; v. anche, in relazione all'accesso di un erede a dati personali di un defunto, il Provv. del Garante del 3 aprile 2002, in Bollettino del Garante n. 27, pag. 20 ss.).

Il predetto esercizio del diritto di accesso ai dati personali di cui all'art. 7 del Codice, contrariamente a quanto sostenuto dalla banca resistente, deve essere garantito gratuitamente e non pu essere condizionato, per quanto attiene alle modalit di esercizio, a quanto statuito, ad altri fini, da altra normativa del settore bancario in riferimento al diverso diritto del cliente di ottenere a proprie spese copia di documentazione bancaria e finanziaria (art. 119, ultimo comma, d.lg. n. 385/1993).

La resistente, nel riscontrare l'istanza precisata ai sensi del citato art. 7, ha fornito una parte dei dati personali richiesti (profilo in relazione al quale va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice), ma non ha comunicato alla ricorrente tutte le informazioni personali richieste in relazione alle movimentazioni bancarie relative ai predetti defunti. Dovranno essere quindi comunicati alla ricorrente tutti gli altri dati personali oggetto di richiesta, secondo le modalit sopraindicate, entro trenta giorni dal ricevimento della presente decisione.

Per quanto concerne infine la richiesta di conoscere l'identit del soggetto che avrebbe effettuato un'operazione di prelievo su un deposito a risparmio intestato esclusivamente alla defunta Sig.ra Mariangela Della Fera, successivamente al decesso di quest'ultima, il ricorso inammissibile. Tale specifica richiesta dell'erede volta a conoscere direttamente ed esclusivamente dati personali relativi ad un terzo. L'art. 9, comma 3, del Codice, in relazione ai dati concernenti deceduti, permette di esercitare i diritti di cui all'art. 7 a "chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni meritevoli di protezione", ma, pur sempre, in riferimento ai dati personali relativi alle persone decedute interessate (cfr. Provv. del Garante del 27 aprile 2000).

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare posto in misura pari a 150 euro a carico del titolare del trattamento, previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al tipo di riscontro fornito.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in riferimento ai dati personali gi comunicati alla ricorrente;

b) dichiara il ricorso inammissibile in relazione alla richiesta di conoscere il nominativo del soggetto che ha effettuato un'operazione di prelievo sul deposito indicato in motivazione;

c) accoglie parzialmente il ricorso per ci che attiene agli altri dati personali oggetto di richiesta e ordina alla banca resistente di adempiere a tale richiesta, nei termini di cui in motivazione;

d) determina, nella misura forfettaria di euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che posto in misura pari a 150 euro a carico della banca resistente, la quale dovr liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Roma, 4 ottobre 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Rodotà

Il segretario generale
Buttarelli