Garante per la protezione
    dei dati personali


Provvedimento del 27 settembre 2004

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Andrea D'Addazio, rappresentato e difeso dall'avv. Gabriele Gianese e dal dott. Luca Di Martino presso il cui studio ha eletto domicilio

nei confronti di

Crif S.p.A.;

Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Gaetano Rasi;

PREMESSO:

L'interessato afferma di non aver ricevuto adeguato riscontro ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva chiesto a Crif S.p.A. la cancellazione dai relativi archivi dei dati che lo riguardano, nonch l'attestazione che tale operazione era stata portata a conoscenza di coloro cui i dati erano stati comunicati o diffusi; aveva inoltre chiesto di conoscere i soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza.

Nel ricorso presentato a questa Autorit ai sensi dell'art. 145 del Codice, il ricorrente ha ribadito solo le richieste volte ad ottenere la cancellazione dei dati e l'attestazione che tale operazione stata portata a conoscenza dei soggetti cui i dati erano stati comunicati. Il ricorrente ha anche chiesto di porre a carico della resistente le spese sostenute per il procedimento.

All'invito ad aderire formulato ai sensi dell'art. 149 del Codice da questa Autorit in data 17 maggio 2004, Crif S.p.A. non ha fornito inizialmente alcun riscontro.

Con fax inviati il 14 luglio 2004 ed il 6 settembre 2004, Crif S.p.A., successivamente alla proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice, ha precisato che:

      la posizione relativa ad un prestito personale erogato da Citifin-Citicorp Finanziaria S.p.A. il 3 maggio 1996 ed estinto il 28 maggio 2001 recante la segnalazione di "sofferenza" "non ad oggi pi censita nel sistema di referenza creditizia della scrivente";

      le posizioni ad oggi censite in relazione al ricorrente nella banca dati di referenza creditizia corrispondono:

      ad un prestito finalizzato erogato da Agos Itafinco S.p.A. il 20 aprile 2004, ancora in corso (con scadenza naturale al 20 settembre 2009), senza alcuna segnalazione di insolvenze;

      ad un prestito personale erogato da Deutsche Bank S.p.A. il 16 agosto 2002, ancora in corso (con scadenza naturale al 27 agosto 2007), senza alcuna segnalazione di insolvenze;

      ad un prestito personale erogato il 29 marzo 1999 da Banca Caripe S.p.A. ed estinto il 28 marzo 2003 senza alcuna segnalazione di insolvenze;

      ad un fido di conto accordato da Banca Caripe S.p.A. il 26 marzo 1973, tuttora in essere, senza alcuna segnalazione di insolvenze;

      ad una carta di credito con pagamento rateale accordata da Fiditalia S.p.A. il 29 novembre 1995, tuttora attiva, senza alcuna segnalazione di insolvenze.

Crif S.p.A. ha quindi chiesto che il Garante dichiari non luogo a provvedere sul ricorso compensando le spese.

CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso concerne il trattamento dei dati effettuato da una c.d. "centrale rischi" privata.

In relazione alla richiesta di cancellazione dei dati riferiti al prestito personale erogato da Citifin-Citicorp Finanziaria S.p.A. il 3 maggio 1996, ed estinto il 28 maggio 2001, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo la resistente fornito adeguato riscontro alla richiesta del ricorrente. Nel corso del procedimento Crif S.p.A. ha infatti comunicato, con dichiarazione della cui veridicit l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice: ("Falsit nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver cancellato i dati in questione.

Parimenti, va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alla richiesta di attestare che la predetta operazione di cancellazione era stata portata a conoscenza dei soggetti cui i dati sono stati comunicati. Come emerso dai riscontri forniti da Crif S.p.A. anche in altri analoghi procedimenti, risulta che gli enti aderenti alla predetta "centrali rischi" privata sono in grado di visualizzare "in tempo reale" tutti i dati detenuti in relazione ai soggetti censiti e sono messi, in tal modo, in equipollente condizione di conoscere la rimozione di alcuna o di tutte le informazioni dalla banca dati stessa.

In ordine alla richiesta di cancellazione degli ulteriori dati riferiti al ricorrente, il ricorso deve essere invece dichiarato infondato. Dalla documentazione in atti non risultano elementi che facciano ritenere illecito il trattamento di tali dati in relazione alle specifiche istanze del ricorrente, trattandosi di rapporti contrattuali in corso o estinti solo di recente che non recano, attualmente, segnalazioni di ritardi o di contestazione nei pagamenti. La divulgazione in rete a banche e a societ finanziarie di tali dati non risulta allo stato eccedente rispetto alle finalit originarie per le quali i dati furono raccolti e trattati (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice).

Il ricorso conseguentemente infondato anche in ordine alla seconda richiesta -di attestazione- che direttamente connessa a quella -parimenti infondata- di cancellazione.

L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso. Il medesimo ammontare posto a carico di Crif S.p.A., nella misura di euro 100, previa compensazione della restante parte, ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato dalla resistente, sia pure tardivamente.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara il ricorso infondato in ordine alle richieste di cancellazione dei dati e di connessa attestazione riferite alle posizioni attualmente censite nella banca dati di Crif S.p.A., nei termini di cui in motivazione;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in relazione ai restanti profili;

c) determina nella misura di 250 euro, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che pone nella misura di 100 euro, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, a carico di Crif S.p.A., la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 27 settembre 2004

Il presidente
Rodotà

Il relatore
Paissan

Il segretario generale
Buttarelli