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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 27 settembre 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Carmine Montoro nei confronti di C.T.C.- Consorzio per la tutela del credito; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Giuseppe Santaniello; PREMESSO: L'interessato, nel dicembre 2003, aveva estinto in via transattiva, con pagamento "a saldo e stralcio", un finanziamento erogato da Citifin-Citicorp Finanziaria S.p.A. nell'aprile 1999 rispetto al quale si erano verificati alcuni inadempimenti. L'interessato afferma di non aver ricevuto adeguato riscontro ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva chiesto a C.T.C.-Consorzio per la tutela del credito la cancellazione dai relativi archivi dei dati riferiti al suddetto finanziamento, comunicati dalla finanziaria, nonch l'attestazione che tale operazione era stata portata a conoscenza di coloro cui i dati erano stati comunicati o diffusi. Nel ricorso presentato a questa Autorit ai sensi dell'art. 145 del Codice il ricorrente ha ribadito le proprie richieste. All'invito ad aderire formulato ai sensi dell'art. 149 del Codice da questa Autorit in data 24 giugno 2004, C.T.C.-Consorzio per la tutela del credito, con fax inviato il 14 luglio 2004, ha risposto sostenendo: di aver riscontrato il 2 dicembre 2003, una prima richiesta di accesso, comunicando al ricorrente che lo stesso risultava censito nella "centrale rischi" in relazione ad un prestito personale di euro 13.906,00 concesso da Citifin-Citicorp Finanziaria S.p.A. il 19 aprile 1999, recante la segnalazione "finanziamento in corso con rate arretrate"; che, dopo aver chiesto chiarimenti all'ente finanziatore, aveva confermato al ricorrente, con nota in data 14 gennaio 2004, quanto comunicato in precedenza; che in seguito, dopo aver appreso da Citifin-Citicorp Finanziaria S.p.A. che il ricorrente aveva definito la propria posizione debitoria con un versamento "a saldo e stralcio" di euro 4.000, contabilizzato dalla finanziaria il 23 dicembre 2003, aveva rettificato la pregressa segnalazione in "finanziamento concluso in modo irregolare"; di non poter aderire alla richiesta di cancellazione dei dati ritenendo lecita la loro conservazione in relazione ai criteri temporali di permanenza previsti dal provvedimento generale del Garante del 31 luglio 2002 in tema di c.d. "centrali rischi" private; ci, "salvo che nel frattempo il redigendo codice deontologico del settore non preveda diversi tempi di conservazione dei dati"; che, avendo il ricorrente sanato la propria posizione debitoria solo in data 23 dicembre 2003, lo stesso, in base ai predetti criteri temporali, "non avrebbe comunque diritto alla cancellazione prima del 23 dicembre 2004"; che per effetto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti, sarebbe, a suo avviso, applicabile un termine pi ampio. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso concerne il trattamento dei dati effettuato da una c.d. "centrale rischi" privata. La richiesta di cancellazione dei dati formulata dal ricorrente non risulta allo stato fondata. La medesima richiesta riguarda obbligazioni di pagamento estinte solo il 23 dicembre 2003 per effetto di un accordo transattivo, peraltro non integralmente satisfattivo del credito originario. Allo stato, la permanenza dei dati in questione negli archivi della resistente non contrasta con la normativa sulla protezione dei dati personali in riferimento ai criteri indicati da questa Autorit con il provvedimento generale del 31 luglio 2002 in tema di "centrali rischi" private (pubblicato sul sito del Garante all'indirizzo www.garanteprivacy.it). Il ricorso conseguentemente infondato anche in ordine alla seconda richiesta -di attestazione- che direttamente connessa a quella -parimenti infondata- di cancellazione. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: dichiara il ricorso infondato in ordine alle richieste di cancellazione e di connessa attestazione. Roma, 27 settembre 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |