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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 27 settembre 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Paolo Pasquini; nei confronti di Ok Computer di Enzo Franco Saracino; Visti gli articoli 7, 8 e 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il prof. Stefano Rodot; PREMESSO: Il ricorrente afferma di non aver ricevuto riscontro ad un'istanza formulata nei confronti della resistente ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice con la quale aveva chiesto conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione degli stessi e della loro origine, delle finalit, delle modalit e della logica del trattamento. Con la medesima istanza aveva tra l'altro chiesto la comunicazione degli estremi identificativi del responsabile e l'indicazione dei soggetti o delle categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati, opponendosi al loro ulteriore trattamento e sollecitandone a tal fine la cancellazione. Nel ricorso proposto a questa Autorit ai sensi dell'art. 145 del Codice in data 25 agosto 2004 il ricorrente ha ribadito le proprie istanze. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il Codice in materia di protezione dei dati personali disciplina agli artt. 145 e s. la presentazione, il contenuto ed il procedimento per i ricorsi previsti dall'art. 141, comma 1, lett. c). Tale normativa individua, altres, le ipotesi di inammissibilit dei ricorsi (art. 148) e prevede che gli stessi siano dichiarati inammissibili o manifestamente infondati anche prima che il ricorso sia comunicato al titolare e al responsabile del trattamento con il connesso invito ad aderire (art. 149, comma 1). Il ricorso inammissibile in quanto difetta dei presupposti previsti dall'art. 146, comma 1, del predetto Codice. L'interessato che intenda utilizzare tale particolare meccanismo di tutela deve formulare previamente le proprie richieste con riferimento ai dati personali che lo riguardano ed ai diritti riconosciuti dall'art. 7 del Codice, nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento, ed attendere almeno quindici giorni dalla data del ricevimento dell'istanza formulata ai sensi dell'art. 8 del medesimo Codice. Nel caso di specie, il ricorso stato proposto senza che fossero trascorsi i quindici giorni previsti dal predetto art. 146, comma 2, dal ricevimento della menzionata istanza. Dalla documentazione in atti risulta infatti che l'istanza allegata al ricorso, e indicata quale esercizio dei diritti di cui al predetto art. 7, pervenuta al titolare del trattamento il 10 agosto 2004 e che il ricorso stato appunto proposto nella mattinata del 25 agosto 2004, prima che fosse interamente decorso il termine di quindici giorni dal ricevimento della predetta istanza previsto dal Codice. La presente dichiarazione di inammissibilit non pregiudica il diritto del ricorrente di presentare un nuovo ricorso nel rispetto delle disposizioni sopra indicate. PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: dichiara inammissibile il ricorso. Roma, 27 settembre 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |