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Garante per la protezione     dei dati personali Provvedimento del 21 settembre 2004 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodot, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Esaminato il ricorso presentato da Domenico Pelino nei confronti di Crif S.p.A.; Visti gli articoli 7, 8 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196); Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; Relatore il dott. Mauro Paissan; PREMESSO: Il ricorrente, i cui dati personali risultano censiti nella banca dati di Crif S.p.A., afferma di non aver ricevuto riscontro da parte di tale societ ad un'istanza formulata ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice, con la quale si era opposto per motivi legittimi al trattamento dei dati che lo riguardano relativi ad alcuni rapporti di finanziamento, revocando il consenso. Con la medesima istanza l'interessato aveva altres chiesto la cancellazione dei dati, con attestazione dell'avvenuta comunicazione della stessa ai soggetti cui i dati erano stati comunicati o diffusi. Ulteriori richieste erano state formulate in via subordinata. Nel ricorso proposto a questa Autorit ai sensi dell'art. 145 del Codice il ricorrente ha ribadito le proprie istanze chiedendo, altres, di porre a carico del titolare del trattamento le spese del procedimento. A seguito dell'invito ad aderire formulato da questa Autorit in data 15 giugno 2004 ai sensi dell'art. 149 del Codice, la societ resistente, con nota inviata via fax il 13 luglio 2004, ha dichiarato: di aver sospeso la visibilit delle posizioni relative al ricorrente attualmente censite nella propria banca dati, "come misura adottata a scopo cautelativo, al fine di apprestare idonea tutela alle ragioni dell'interessato"; che tale misura "esclude in radice la possibilit per gli enti finanziatori aderenti alla centrale rischi di Crif di prendere conoscenza della suddetta informazione"; di non ritenere a suo avviso legittima la revoca del consenso al trattamento dei dati e di interpretare l'istanza proposta dal ricorrente alla stregua di una sostanziale opposizione per motivi legittimi; di ritenere che il ricorrente non abbia dimostrato la sussistenza di "alcuna circostanza concreta che possa assurgere a motivo legittimo di opposizione al trattamento ()"; che il trattamento in oggetto sarebbe effettuato "nel pieno rispetto dei principi di correttezza, esattezza, pertinenza e proporzionalit " previsti dall'art. 11 del Codice, in quanto le segnalazioni relative al ricorrente fanno riferimento: a) ad un finanziamento in corso concesso da Banca popolare del Cassinate (posizione n. 1 del report Crif); b) ad una carta rateale emessa dalla stessa banca, rapporto anch'esso in corso e con pagamenti regolari (posizione n. 3 del report Crif); c) ad un prestito personale concesso da Credito Italiano S.p.A. ed estinto con segnalazione di "sofferenza" (posizione n. 2 del report Crif, con ultimo aggiornamento al 31 agosto 2001). La resistente ha pertanto chiesto al Garante, in ragione dell'intervenuta sospensione della visibilit dei dati, di dichiarare non luogo a provvedere sul ricorso, compensando tra le parti le spese del procedimento. CI PREMESSO IL GARANTE OSSERVA: Il ricorso consegue all'opposizione per motivi legittimi alla permanenza presso una c.d. "centrale rischi" privata di alcuni dati personali relativi al ricorrente. Per quanto riguarda i dati relativi ai finanziamenti conservati nell'archivio di referenza creditizia, malgrado la pluralit delle espressioni utilizzate, le istanze proposte integrano un'unica, sostanziale domanda, caratterizzata da un'opposizione per motivi legittimi all'ulteriore trattamento dei dati presso la predetta "centrale rischi", mediante loro cancellazione per effetto dell'intervenuta revoca del consenso che nel caso di specie rappresenta, allo stato, l'unico presupposto idoneo del trattamento ai sensi degli art. 23 e 24 del Codice. Il trattamento effettuato dalla "centrale rischi" in qualit di autonomo titolare del trattamento -che, come tale, sulla base di alcuni accordi del sistema di rilevazione del rischio creditizio, ed in relazione al concreto andamento del rapporto di finanziamento monitorato dalla banca o dalla finanziaria che ha concesso il prestito, interviene sui dati personali che le sono trasmessi dagli enti segnalanti- in termini generali lecito, ma basato nella fattispecie solo sul consenso che, come detto, stato revocato. In ordine alle posizioni di cui ai punti 1) e 3) di cui in premessa, conformemente a quanto disposto dal Garante in precedenti decisioni, va ritenuta congrua, quale misura necessaria a tutela dei diritti dell'interessato e in luogo dell'integrale cancellazione, quella della sospensione temporanea della comunicazione a terzi dei dati personali relativi ai rapporti che risultano in corso con la Banca popolare del Cassinate e della conseguente visibilit degli stessi nella predetta banca dati. Crif S.p.A., nel corso del procedimento, ha attestato di aver gi adottato tale misura nelle more dell'adozione del codice deontologico previsto in materia dall'art. 117 del Codice e da connesso, eventuale provvedimento del Garante previsto dagli art. 17 e 24, comma 1, lett. g), del medesimo Codice. Deve pertanto dichiararsi non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, dello stesso Codice. Per quanto concerne, invece, l'opposizione al trattamento dei dati personali relativi al finanziamento concesso da Credito Italiano S.p.A. (posizione n. 2 del report Crif), la richiesta del ricorrente deve essere accolta. Dal citato report, risulta infatti che, alla data odierna, tale posizione relativa ad un finanziamento che stato estinto, seppure con irregolarit, da oltre tre anni. Pertanto, l'ulteriore divulgazione in rete a banche e a societ finanziarie di dati risulta eccedente rispetto alle finalit originarie per le quali i dati furono raccolti e trattati, in violazione di quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, lett. d), del medesimo Codice. Ci in relazione a quanto rilevato nel provvedimento generale in tema di c.d. "centrali rischi private" adottato da questa Autorit il 31 luglio 2002, noto alle parti, i cui principi sono da intendersi richiamati come parte integrante della presente decisione. In parziale accoglimento del ricorso va quindi disposta, quale "misura necessaria a tutela dei diritti dell'interessato" (art. 150, comma 2, del Codice), la cancellazione dei dati che si riferiscono al finanziamento concesso da Credito Italiano S.p.A., da effettuarsi entro il 15 novembre 2004. Entro il medesimo termine la stessa resistente dovr confermare al ricorrente la cancellazione e fornirgli la richiesta attestazione che la cancellazione stata portata a conoscenza dei soggetti cui i dati erano stati comunicati, dando conferma di tale duplice riscontro anche a questa Autorit. L'ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento determinato, ai sensi dell'art. 150, comma 3, del Codice, nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso. Il medesimo ammontare posto a carico di Crif S.p.A., nella misura di euro 150, previa compensazione della restante parte, ai sensi del predetto art. 150, comma 3, per giusti motivi legati al contenuto del riscontro inviato dalla resistente PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE: a) accoglie il ricorso per ci che concerne l'opposizione al trattamento di cui alla posizione n. 2 del report di Crif S.p.A. del 13 luglio 2004 ed all'attestazione di cui in motivazione, ordinando alla resistente di cancellare dalla propria banca dati accessibile a terzi i dati personali conservati in relazione al ricorrente e di fornire la medesima attestazione, entro il 15 novembre 2004, nei termini di cui in motivazione; b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine ai restanti profili; c) determina nella misura di 250 euro, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento che pone nella misura di 150 euro, previa compensazione della restante parte per giusti motivi, a carico di Crif S.p.A., la quale dovr liquidarlo direttamente a favore del ricorrente. Roma, 21 settembre 2004 Il presidente Il relatore Il segretario generale |